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DIFESA E NuoVE SFIDE
Le zone sono def nite nella Guida CEI 106-45 come descritto di seguito:
➣ Zona 0a - luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM sono confor-
mi alle restrizioni per la popolazione di cui alla Legge Quadro 36/2001 e ai relativi
decreti attuativi o in cui tutte le attrezzature sono state valutate idonee all’uso da
parte della popolazione. Sono consentite permanenze oltre le quattro ore giornaliere.
Possono essere applicate ulteriori restrizioni ai lavoratori portatori di dispositivi
medici attivi (ad esempio, il VA di 0,5 mT VA relativo alle interferenze da campi
magnetici statici [0]);
➣ Zona 0b - luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM, generati da
elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz) o da sistemi f ssi di telecomunicazione e
radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz), sono conformi ai LE di cui alla Legge Quadro
36/2001 e ai relativi decreti attuativi, ma possono superare i VAt e/o gli odQ. Non
sono consentite permanenze oltre le quattro ore giornaliere. Possono essere appli-
cate ulteriori restrizioni ai lavoratori portatori di dispositivi medici attivi;
➣ Zona 1a - luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM possono esse-
re superiori ai limiti vigenti per la popolazione, ma sono conformi ai VA inferiori o
ai VLE relativi agli ef etti sensoriali di cui all’Allegato XXXVI del D lgs. 81/2008 e
s.m.i. [0]. L’accesso è consentito solamente ai lavoratori esposti a CEM per motivi
professionali [0];
➣ Zona 1b - luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM sono con-
formi ai VA superiori o ai VLE relativi agli ef etti sanitari, ma possono superare i
VLE relativi agli ef etti sensoriali o i VA inferiori [0]. L’accesso è consentito sola-
mente ai lavoratori esposti a CEM per motivi professionali [0]. Possono essere
richieste misure di controllo per garantire che il superamento dei VLE relativi agli
ef etti sensoriali o dei VA inferiori sia solo temporaneo, come le misure di protezio-
ne specif cate nell’articolo 209 e l’informazione e la formazione di cui all’articolo
210-bis del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. [0];
➣ Zona 2 - luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione ai CEM sono superiori
ai VLE relativi agli ef etti sanitari di cui all’allegato XXXVI del D.gs. 81/2008 e
s.m.i. [0]. L’accesso è vietato a tutti i lavoratori, compresi quelli esposti per motivi
professionali ai CEM, a meno che non siano adottate misure correttive per ridurre
l’esposizione al di sotto dei VLE relativi agli ef etti sanitari e possano essere esclusi i
rischi per la sicurezza, o a meno che non sussistano le condizioni per autorizzare
deroghe ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 212 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. [0].
3.3. zonizzazione CEM degli ambienti militari
Per quanto concerne le attività operative che, ai sensi dell’articolo 245 del
TuoM [0], si identif cano come correlate alle particolari esigenze delle Forze
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