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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
materia di protezione dai CEM sul luogo di lavoro è caratterizzata da una dicoto-
mia tra l’esposizione professionale - per la quale si applicano i limiti occupazionali
della Direttiva europea 2013/35/uE, recepiti nell’Allegato XXXVI del D. lgs.
81/08 e s.m.i, - e l’esposizione non professionale dei lavoratori - per la quale si appli-
cano i limiti nazionali per la popolazione, che sono più conservativi rispetto alle
restrizioni stabilite nella Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio per quan-
to riguarda le esposizioni riconducibili agli elettrodotti (50 Hz) e ai sistemi f ssi di
telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz). Come mostrato nella
Tabella 6, ad esempio, il “Limite di esposizione” di 20 V/m per l’intensità del
campo elettrico alla frequenza di 2600 MHz (riferito all’esposizione ambientale da
stazioni radio base di telefonia cellulare 4G-LTE) è pari al 33% del corrispondente
“Livello di riferimento” della Raccomandazione 1999/519/CE, mentre il “Valore
di attenzione” e l’“obiettivo di qualità” di 15 V/m per l’intensità del campo elettri-
co alla stessa frequenza che si applicano, rispettivamente, all’interno di edif ci utiliz-
zati per una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere e nelle aree esterne
altamente frequentate, sono entrambi pari al 24,5% del corrispondente “Livello di
riferimento”. Allo stesso modo, l’“obiettivo di qualità” di 3 µT per la densità di
f usso magnetico riferita all’esposizione ambientale da elettrodotti a 50 Hz, che si
applica nella pianif cazione di nuovi insediamenti o impianti che prevedono una
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, è pari al 3% del corrispondente
“Livello di riferimento” della Raccomandazione 1999/519/CE.
La decisione del legislatore italiano di stabilire limiti precauzionali per le espo-
sizioni riconducibili alle suddette sorgenti di CEM - largamente presenti sia negli
ambienti residenziali sia nei luoghi di lavoro - è dettata dalla f nalità di proteggere la
salute dagli ef etti acuti dei CEM, nonché dall’intento di mitigare le preoccupazioni
dell’opinione pubblica in merito ai potenziali ef etti cancerogeni dell’esposizione a
lungo termine ai CEM, che non sono af rontati nelle linee guida internazionali e
nei regolamenti europei in quanto, attualmente, non supportati da evidenze scien-
tif che conclusive in merito a una possibile relazione causale. Di conseguenza, il
legislatore ha adottato il principio ALARA, mutuato dalla normativa di sicurezza
per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, con l’obiettivo di limitare l’esposizione
ai CEM ai livelli e alle durate più bassi ragionevolmente raggiungibili e di prevenire
le esposizioni professionali non correlate o non necessarie alla mansione specif ca
assegnata. Di conseguenza, i limiti protezionistici stabiliti dalla legislazione italiana,
che si applicano all’esposizione ai CEM sia della popolazione sia dei lavoratori non
esposti per motivi professionali, risultano particolarmente restrittivi rispetto sia ai
limiti per la popolazione previsti dalla Raccomandazione 1999/519/CE sia ai limiti
nazionali previsti da molti Stati membri dell’unione Europea.
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