Page 220 - Rassegna 2025-4
P. 220
DIFESA E NuoVE SFIDE
periodicamente, di norma una volta all’anno o con una periodicità inferiore decisa
del medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sen-
sibili al rischio CEM, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi
dal datore di lavoro [0]. Inoltre, ai sensi dell’articolo 211, comma 2, è previsto un
controllo medico per i lavoratori che segnalino ef etti indesiderati o inattesi sulla
salute, compresi gli ef etti sensoriali, unitamente a un’adeguata sorveglianza sanita-
ria se ritenuta necessaria dal medico competente. Il controllo medico, di cui alla
suddetta clausola, è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione
superiore ai VLE per gli ef etti sensoriali o ai VLE per gli ef etti sanitari. Le Linee
guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici,
pubblicate dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM) nel
2012 e aggiornate nel 2021 a seguito di una revisione della letteratura scientif ca e
medica [0], costituiscono un riferimento autorevole in cui sono illustrati i proto-
colli di sorveglianza sanitaria raccomandati ai medici competenti coinvolti nella
valutazione del rischio da CEM sul luogo di lavoro.
Nell’ambito dei luoghi e delle attività disciplinati dalle particolari norme di
tutela tecnico-militari, di cui all’articolo 253 del TuoM, le funzioni di medico
competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli uf ciali medi-
ci, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38, comma 1, del D. lgs.
81/2008 e s.m.i.. Le visite e gli accertamenti sanitari f nalizzati alle verif che previste
dall’ articolo 41, comma 4, del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., sono ef ettuati dai servizi
sanitari delle Forze Armate.
4. Conclusioni
Nonostante la vasta letteratura scientif ca e legislativa in continua evoluzione
sull’esposizione professionale ai CEM, è necessaria una “bussola” per mantenere la
giusta rotta nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’espo-
sizione ai CEM sui luoghi di lavoro, a causa delle disposizioni aggiuntive stabilite
dalle normative nazionali rispetto ai requisiti minimi di salute e sicurezza previsti
dalle linee guida internazionali e dai regolamenti europei, nonché dalle norme di
tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale che si applicano alle
esigenze particolari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.
È il caso della legislazione italiana che ha introdotto - in base alle disposizioni
della Legge Quadro 36/2001 e dei relativi decreti attuativi sulla protezione dei lavo-
ratori e della popolazione dall’esposizione ai CEM - la distinzione tra i lavoratori
che svolgono mansioni specif che che comportano un’esposizione professionale ai
CEM e i lavoratori le cui mansioni non giustif cano un’esposizione ai CEM supe-
riore ai limiti previsti per la popolazione. Di conseguenza, la legislazione italiana in
218

