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DIFESA E NuoVE SFIDE




             periodicamente, di norma una volta all’anno o con una periodicità inferiore decisa
             del medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sen-
             sibili al rischio CEM, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi
             dal datore di lavoro [0]. Inoltre, ai sensi dell’articolo 211, comma 2, è previsto un
             controllo medico per i lavoratori che segnalino ef etti indesiderati o inattesi sulla
             salute, compresi gli ef etti sensoriali, unitamente a un’adeguata sorveglianza sanita-
             ria se ritenuta necessaria dal medico competente. Il controllo medico, di cui alla
             suddetta clausola, è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione
             superiore ai VLE per gli ef etti sensoriali o ai VLE per gli ef etti sanitari. Le Linee
             guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici,
             pubblicate  dall’Associazione  Italiana  di  Radioprotezione  Medica  (AIRM)  nel
             2012 e aggiornate nel 2021 a seguito di una revisione della letteratura scientif ca e
             medica [0], costituiscono un riferimento autorevole in cui sono illustrati i proto-
             colli di sorveglianza sanitaria raccomandati ai medici competenti coinvolti nella
             valutazione del rischio da CEM sul luogo di lavoro.
                  Nell’ambito dei luoghi e delle attività disciplinati dalle particolari norme di
             tutela tecnico-militari, di cui all’articolo 253 del TuoM, le funzioni di medico
             competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli uf  ciali medi-
             ci, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38, comma 1, del D. lgs.
             81/2008 e s.m.i.. Le visite e gli accertamenti sanitari f nalizzati alle verif che previste
             dall’ articolo 41, comma 4, del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., sono ef ettuati dai servizi
             sanitari delle Forze Armate.

             4.  Conclusioni
                  Nonostante la vasta letteratura scientif ca e legislativa in continua evoluzione
             sull’esposizione professionale ai CEM, è necessaria una “bussola” per mantenere la
             giusta rotta nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’espo-
             sizione ai CEM sui luoghi di lavoro, a causa delle disposizioni aggiuntive stabilite
             dalle normative nazionali rispetto ai requisiti minimi di salute e sicurezza previsti
             dalle linee guida internazionali e dai regolamenti europei, nonché dalle norme di
             tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale che si applicano alle
             esigenze particolari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri.
                  È il caso della legislazione italiana che ha introdotto - in base alle disposizioni
             della Legge Quadro 36/2001 e dei relativi decreti attuativi sulla protezione dei lavo-
             ratori e della popolazione dall’esposizione ai CEM - la distinzione tra i lavoratori
             che svolgono mansioni specif che che comportano un’esposizione professionale ai
             CEM e i lavoratori le cui mansioni non giustif cano un’esposizione ai CEM supe-
             riore ai limiti previsti per la popolazione. Di conseguenza, la legislazione italiana in

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