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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
al personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività
militari, ivi comprese le esercitazioni militari internazionali congiunte e le missioni
di pace e di sicurezza internazionale, sia costituito dalle particolari norme di tutela
tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (DPR 90/2010)
- Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
(TuoM) [0], nel rispetto dei criteri ivi previsti.
A tale riguardo, il comma 1 dell’articolo 253 del TuoM prevede che le atti-
vità lavorative svolte nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa dal personale
militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavo-
ratori estranei all’amministrazione che operano per conto delle Forze Armate e che
non rientrano in quelle specif cate nel successivo comma 2, siano assoggettate alle
norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e
rispetto dell’integrità dell’ambiente, le quali, con riferimento all’esposizione ai
CEM, si identif cano con il combinato disposto della Legge Quadro 36/2001 [0] e
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [0].
Invece, le attività operative che, ai sensi dell’articolo 245 del TuoM [0], si
identif cano come correlate alle particolari esigenze delle Forze Armate sono disci-
plinate dalle norme di tutela tecnico-militare, ossia dalle procedure tecnico-opera-
tive che, ai sensi dell’articolo 253 comma 3 lettera a del TuoM sono “adottate
nell’ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari
dei Paesi aderenti alla NATo o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle
emanante dalla competente autorità militare nazionale, quali le pubblicazioni, le
direttive strategiche e le direttive operative”. A tale riguardo, l’accordo di standar-
dizzazione (standardisation agreement) sTAnAG 2345 [0], basato sullo standard
IEEE C95.1-2345:2014 [0] e adottato tra le Forze militari dei Paesi aderenti alla
NATo, fornisce i requisiti minimi per proteggere dagli ef etti nocivi sulla salute
associati all’esposizione ai CEM da 0 Hz a 300 GHz, raccomandando un sistema di
limiti articolato in dosimetric reference limits (DRL) ed exposure reference levels
(ERL) - concettualmente analoghi, rispettivamente, ai limiti di base e ai livelli di
riferimento delle linee guida ICNIRP e della Raccomandazione 1999/519/CE - da
includere in un programma di sicurezza per la protezione del personale impegnato
nelle operazioni NATo in ambienti militari.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 253 del TuoM, commi 4-6, l’autori-
tà militare, nell’esercizio dei propri poteri, deve applicare le norme di tutela tecni-
co-militare per la sicurezza e la salute del personale appartenente alle Forze tenendo
conto delle particolari esigenze di servizio connesse all’utilizzo dello strumento mili-
tare e fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione
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