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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
                        E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI




               al personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività
               militari, ivi comprese le esercitazioni militari internazionali congiunte e le missioni
               di pace e di sicurezza internazionale, sia costituito dalle particolari norme di tutela
               tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253
               del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (DPR 90/2010)
               - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
               (TuoM) [0], nel rispetto dei criteri ivi previsti.
                    A tale riguardo, il comma 1 dell’articolo 253 del TuoM prevede che le atti-
               vità lavorative svolte nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa dal personale
               militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavo-
               ratori estranei all’amministrazione che operano per conto delle Forze Armate e che
               non rientrano in quelle specif cate nel successivo comma 2, siano assoggettate alle
               norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e
               rispetto  dell’integrità  dell’ambiente,  le  quali,  con  riferimento  all’esposizione  ai
               CEM, si identif cano con il combinato disposto della Legge Quadro 36/2001 [0] e
               del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [0].
                    Invece, le attività operative che, ai sensi dell’articolo 245 del TuoM [0], si
               identif cano come correlate alle particolari esigenze delle Forze Armate sono disci-
               plinate dalle norme di tutela tecnico-militare, ossia dalle procedure tecnico-opera-
               tive che, ai sensi dell’articolo 253 comma 3 lettera a del TuoM sono “adottate
               nell’ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari
               dei Paesi aderenti alla NATo o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle
               emanante dalla competente autorità militare nazionale, quali le pubblicazioni, le
               direttive strategiche e le direttive operative”. A tale riguardo, l’accordo di standar-
               dizzazione (standardisation agreement) sTAnAG 2345 [0], basato sullo standard
               IEEE C95.1-2345:2014 [0] e adottato tra le Forze militari dei Paesi aderenti alla
               NATo, fornisce i requisiti minimi per proteggere dagli ef etti nocivi sulla salute
               associati all’esposizione ai CEM da 0 Hz a 300 GHz, raccomandando un sistema di
               limiti articolato in dosimetric reference limits (DRL) ed exposure reference levels
               (ERL) - concettualmente analoghi, rispettivamente, ai limiti di base e ai livelli di
               riferimento delle linee guida ICNIRP e della Raccomandazione 1999/519/CE - da
               includere in un programma di sicurezza per la protezione del personale impegnato
               nelle operazioni NATo in ambienti militari.
                    Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 253 del TuoM, commi 4-6, l’autori-
               tà militare, nell’esercizio dei propri poteri, deve applicare le norme di tutela tecni-
               co-militare per la sicurezza e la salute del personale appartenente alle Forze tenendo
               conto delle particolari esigenze di servizio connesse all’utilizzo dello strumento mili-
               tare e fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione

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