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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
(RMS) ai f ni della protezione da possibili ef etti a lungo termine dell’esposizione ai CEM
[0], che si applicano negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
non inferiore a quattro ore al giorno - vedansi Tabella 1 [0], Tabella 3 [0,0] e Tabella 5
[0];
➣ obiettivi di qualità (odQ) - limiti di esposizione def niti in termini di valori
di immissione (RMS) ai f ni della progressiva minimizzazione dell’esposizione
ambientale ai CEM [0], che si applicano sia nella pianif cazione di nuovi insedia-
menti e/o di nuove installazioni che prevedono una permanenza non inferiore alle
4 ore al giorno - vedasi Tabella 1 [0] - sia nelle aree esterne altamente frequentate -
vedansi Tabella 4 [0,0] e Tabella 5 [0].
La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - “Legge annuale per il mercato e la concor-
renza 2022” (Legge 214/2023) [0] - ha parzialmente modif cato, ai sensi dell’articolo 10,
i limiti nazionali per l’esposizione ai CEM che si applicano alla popolazione e alle espo-
sizioni non professionali dei lavoratori [0]. In particolare, come riportato nella Tabella
5, nel suddetto articolo è stabilito l’innalzamento dei VAt e degli odQ per le esposizioni
a CEM riconducibili ai sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300
GHz) rispetto ai valori di immissione di cui al DPCM 8 luglio 2003 sulle AF [0] “al f ne
di potenziare la rete mobile e garantire agli utenti e alle imprese l’of erta di servizi di con-
nettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica” e “nel rispetto delle
norme, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’unione Europea”. Si noti, altresì,
che le disposizioni di cui all’articolo 10 della Legge 214/2023 non hanno modif cato i
criteri di rilevazione dei valori di immissione stabiliti dall’articolo 14 della Legge
221/2012 e che, comunque, i limiti nazionali aggiornati rimangono al di sotto dei LR
per la popolazione stabiliti nella Raccomandazione 1999/519/CE.
Campo elettrico Induzione magnetica Induzione magnetica Induzione magnetica
Limite di esposizione a Limite di esposizione a Valore di attenzione b obiettivo di qualità c
5 kV/m 100 µT 10 µT(mediana sulle 24 h)3 µT(mediana sulle 24 h)
Tabella 1. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettrici (E) e magnetici (B)
riconducibili agli elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz) a b c [0]
a. Limitazioni dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici riconducibili agli
elettrodotti alla frequenza di 50 Hz, def nite ai f ni della protezione della salute dagli
ef etti acuti e da intendersi come valori ef caci di immissione rilevati a un’altezza di
1,5 m dal piano di calpestio;
b. misura precauzionale per la protezione da possibili ef etti a lungo termine
associati all’esposizione a campi magnetici generati da linee elettriche alla frequenza
di 50 Hz in luoghi con permanenza non inferiore a quattro ore al giorno, def nita
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