Page 207 - Rassegna 2025-4
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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
                        E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI




               (RMS) ai f ni della protezione da possibili ef etti a lungo termine dell’esposizione ai CEM
               [0], che si applicano negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
               non inferiore a quattro ore al giorno - vedansi Tabella 1 [0], Tabella 3 [0,0] e Tabella 5
               [0];
                    ➣ obiettivi di qualità (odQ) - limiti di esposizione def niti in termini di valori
               di  immissione  (RMS)  ai  f ni  della  progressiva  minimizzazione  dell’esposizione
               ambientale ai CEM [0], che si applicano sia nella pianif cazione di nuovi insedia-
               menti e/o di nuove installazioni che prevedono una permanenza non inferiore alle
               4 ore al giorno - vedasi Tabella 1 [0] - sia nelle aree esterne altamente frequentate -
               vedansi Tabella 4 [0,0] e Tabella 5 [0].
                    La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - “Legge annuale per il mercato e la concor-
               renza 2022” (Legge 214/2023) [0] - ha parzialmente modif cato, ai sensi dell’articolo 10,
               i limiti nazionali per l’esposizione ai CEM che si applicano alla popolazione e alle espo-
               sizioni non professionali dei lavoratori [0]. In particolare, come riportato nella Tabella
               5, nel suddetto articolo è stabilito l’innalzamento dei VAt e degli odQ per le esposizioni
               a CEM riconducibili ai sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300
               GHz) rispetto ai valori di immissione di cui al DPCM 8 luglio 2003 sulle AF [0] “al f ne
               di potenziare la rete mobile e garantire agli utenti e alle imprese l’of erta di servizi di con-
               nettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica” e “nel rispetto delle
               norme, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’unione Europea”. Si noti, altresì,
               che le disposizioni di cui all’articolo 10 della Legge 214/2023 non hanno modif cato i
               criteri  di  rilevazione  dei  valori  di  immissione  stabiliti  dall’articolo  14  della  Legge
               221/2012 e che, comunque, i limiti nazionali aggiornati rimangono al di sotto dei LR
               per la popolazione stabiliti nella Raccomandazione 1999/519/CE.

                   Campo elettrico    Induzione magnetica    Induzione magnetica    Induzione magnetica
                 Limite di esposizione a  Limite di esposizione a  Valore di attenzione b  obiettivo di qualità c

                      5 kV/m             100 µT      10 µT(mediana sulle 24 h)3 µT(mediana sulle 24 h)

                Tabella 1. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettrici (E) e magnetici (B)
                         riconducibili agli elettrodotti alla frequenza di rete (50 Hz) a b c [0]

                    a. Limitazioni dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici riconducibili agli
               elettrodotti alla frequenza di 50 Hz, def nite ai f ni della protezione della salute dagli
               ef etti acuti e da intendersi come valori ef  caci di immissione rilevati a un’altezza di
               1,5 m dal piano di calpestio;
                    b. misura precauzionale per la protezione da possibili ef etti a lungo termine
               associati all’esposizione a campi magnetici generati da linee elettriche alla frequenza
               di 50 Hz in luoghi con permanenza non inferiore a quattro ore al giorno, def nita

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