Page 203 - Rassegna 2025-4
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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
                        E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI




               Commissione (Considerando 10 della Raccomandazione 1999/519/CE) e confer-
               mate dalla Commissione Europea nel 2016 come stato dell’arte e riferimento per le
               norme di prodotto per l’esposizione a CEM della popolazione [0]. Di conseguenza,
               i  limiti  di  esposizione  ai  CEM  della  Raccomandazione  1999/519/CE  e  della
               Direttiva 2013/35/uE sono stati recepiti nelle legislazioni degli Stati membri, che
               comunque possono stabilire disposizioni aggiuntive o più rigorose, come è avvenu-
               to in Italia [0].
                    La peculiarità della legislazione italiana risiede nella Legge Quadro n. 36 del 22
               febbraio 2001 sulla protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai
               campi elettromagnetici, di seguito Legge Quadro 36/2001 [0]. La Legge Quadro è
               stata emanata negli anni Novanta del secolo scorso in seguito alla dif usione delle
               tecnologie di comunicazione mobile, che aveva innescato nell’opinione pubblica
               una percezione del rischio non sempre basata su informazioni confermate scientif -
               camente  [0].  Di  conseguenza,  la  legislazione  nazionale  in  materia,  emanata  nel
               corso degli ultimi vent’anni, è stata guidata sia dall’obiettivo di proteggere la salute
               dagli ef etti acuti accertati dei CEM, sia dall’intento di mitigare la preoccupazione
               dell’opinione pubblica sui potenziali ef etti a lungo termine degli stessi, per i quali,
               tuttavia, non esistono prove scientif che conclusive [1,3,5,0]. A tale riguardo, diver-
               samente dall’approccio adottato nella normativa europea in cui si af rontano sola-
               mente gli ef etti acuti dei CEM, il legislatore italiano ha deciso di adottare il princi-
               pio ALARA As Low As Reasonably Achievable mutuato dalla radioprotezione dalle
               radiazioni ionizzanti, ossia il principio di riduzione dell’esposizione alle radiazioni
               ai più bassi livelli di dose ragionevolmente raggiungibili [0,0].
                    In conseguenza di ciò, la Legge Quadro 36/2001, insieme ai due decreti attua-
               tivi del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 luglio 2003 sulle espo-
               sizioni a campi elettrici e magnetici in bassa frequenza [0] e sulle esposizioni a campi
               elettromagnetici in alta frequenza [0] e s.m.i.[0,0], hanno stabilito restrizioni più
               rigorose, rispetto ai limiti della Raccomandazione 1999/519/CE, per quanto con-
               cerne l’esposizione della popolazione riconducibile alle sorgenti di CEM maggior-
               mente dif use, ossia gli elettrodotti (linee elettriche) alla frequenza di rete (50 Hz) e
               i sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi da 100 kHz a 300 GHz. L’altra
               peculiarità  di  rilievo  della  legislazione  italiana,  anch’essa  ispirata  al  principio
               ALARA con l’obiettivo di ridurre l’esposizione ai CEM sul luogo di lavoro, è la
               distinzione tra esposizione professionale e non professionale dei lavoratori ai CEM,
               stabilita dall’articolo 3 della Legge Quadro 36/2001.
                    In virtù di tale disposizione, i limiti precauzionali di cui ai DPCM 8/7/2023
               e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori che non sono esposti ai CEM per ragioni
               professionali, cioè che svolgono mansioni che non giustif cano un’esposizione a

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