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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
Commissione (Considerando 10 della Raccomandazione 1999/519/CE) e confer-
mate dalla Commissione Europea nel 2016 come stato dell’arte e riferimento per le
norme di prodotto per l’esposizione a CEM della popolazione [0]. Di conseguenza,
i limiti di esposizione ai CEM della Raccomandazione 1999/519/CE e della
Direttiva 2013/35/uE sono stati recepiti nelle legislazioni degli Stati membri, che
comunque possono stabilire disposizioni aggiuntive o più rigorose, come è avvenu-
to in Italia [0].
La peculiarità della legislazione italiana risiede nella Legge Quadro n. 36 del 22
febbraio 2001 sulla protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai
campi elettromagnetici, di seguito Legge Quadro 36/2001 [0]. La Legge Quadro è
stata emanata negli anni Novanta del secolo scorso in seguito alla dif usione delle
tecnologie di comunicazione mobile, che aveva innescato nell’opinione pubblica
una percezione del rischio non sempre basata su informazioni confermate scientif -
camente [0]. Di conseguenza, la legislazione nazionale in materia, emanata nel
corso degli ultimi vent’anni, è stata guidata sia dall’obiettivo di proteggere la salute
dagli ef etti acuti accertati dei CEM, sia dall’intento di mitigare la preoccupazione
dell’opinione pubblica sui potenziali ef etti a lungo termine degli stessi, per i quali,
tuttavia, non esistono prove scientif che conclusive [1,3,5,0]. A tale riguardo, diver-
samente dall’approccio adottato nella normativa europea in cui si af rontano sola-
mente gli ef etti acuti dei CEM, il legislatore italiano ha deciso di adottare il princi-
pio ALARA As Low As Reasonably Achievable mutuato dalla radioprotezione dalle
radiazioni ionizzanti, ossia il principio di riduzione dell’esposizione alle radiazioni
ai più bassi livelli di dose ragionevolmente raggiungibili [0,0].
In conseguenza di ciò, la Legge Quadro 36/2001, insieme ai due decreti attua-
tivi del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 luglio 2003 sulle espo-
sizioni a campi elettrici e magnetici in bassa frequenza [0] e sulle esposizioni a campi
elettromagnetici in alta frequenza [0] e s.m.i.[0,0], hanno stabilito restrizioni più
rigorose, rispetto ai limiti della Raccomandazione 1999/519/CE, per quanto con-
cerne l’esposizione della popolazione riconducibile alle sorgenti di CEM maggior-
mente dif use, ossia gli elettrodotti (linee elettriche) alla frequenza di rete (50 Hz) e
i sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi da 100 kHz a 300 GHz. L’altra
peculiarità di rilievo della legislazione italiana, anch’essa ispirata al principio
ALARA con l’obiettivo di ridurre l’esposizione ai CEM sul luogo di lavoro, è la
distinzione tra esposizione professionale e non professionale dei lavoratori ai CEM,
stabilita dall’articolo 3 della Legge Quadro 36/2001.
In virtù di tale disposizione, i limiti precauzionali di cui ai DPCM 8/7/2023
e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori che non sono esposti ai CEM per ragioni
professionali, cioè che svolgono mansioni che non giustif cano un’esposizione a
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