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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
mini di grandezze calcolabili o misurabili nell’ambiente in condizioni non pertur-
bate (cioè in assenza del soggetto esposto) - derivati dalle grandezze di base in con-
dizioni di esposizione standardizzate considerate nel caso peggiore, al f ne di sempli-
f care il processo di verif ca della conformità ai LB e ai VLE, rispettivamente.
Inoltre, ai f ni della protezione dagli ef etti indiretti, sono def niti LR e LA aggiun-
tivi, in quanto la conformità ai LB o ai VLE potrebbe non necessariamente proteg-
gere dai rischi derivanti da ef etti indiretti quali le interferenze con dispositivi medi-
ci, le correnti di contatto e le scariche elettriche [0,0]. In caso di superamento degli
LR o dei LA è necessario dimostrare che i pertinenti LB o VLE siano rispettati e che
siano esclusi i rischi per la sicurezza. In alternativa, devono essere attuate misure tec-
niche e/o organizzative, come le disposizioni volte a evitare o ridurre i rischi sul
luogo di lavoro riportate nell’articolo 5 della Direttiva 2013/35/uE [0].
Con riferimento alle Forze Armate - in considerazione delle specif cità delle
attività svolte e per consentire un funzionamento e un’interoperabilità ef ettivi,
anche in esercitazioni militari internazionali congiunte - l’articolo 10, comma 1, let-
tera b) della Direttiva 2013/35/uE prevede la possibilità, da parte degli Stati mem-
bri, di derogare dalle disposizioni di cui alla medesima Direttiva, mediante l’attua-
zione di un sistema di protezione equivalente o più specif co - ad esempio, norme
concordate a livello internazionale come gli standard NATo - per il personale che
lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, purché
si evitino gli ef etti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza.
2.2. Legislazione italiana sulla protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici
La Direttiva 2013/35/uE è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso
il decreto legislativo n. 159 del 1° agosto 2016 (D.Lgs. 159/2016) [0], che ha modi-
f cato il Titolo VIII (agenti f sici) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
(D.Lgs. 81/2008) - Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TuSL) [0] -
riscrivendo completamente il Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di espo-
sizione ai campi elettromagnetici), rivedendo il Capo VI (sanzioni) e sostituendo
l’Allegato XXXVI (Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici).
I limiti di esposizione di cui all’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono
identici a quelli riportati nell’Allegato II (ef etti non termici) e nell’Allegato III (ef etti
termici) della Direttiva 2013/35/uE; si noti che i livelli d’azione (LA) di cui alla diret-
tiva europea sono denominati valori d’azione (VA) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il recepimento italiano ha, altresì, introdotto nella clausola 6 dell’articolo 208
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’orga-
no di vigilanza territorialmente competente, tramite una relazione tecnica, il previ-
sto superamento dei VA inferiori (cioè, dei LA inferiori) per il campo magnetico o
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