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DIFESA E NuoVE SFIDE




                  Fermo restando che a tutti i lavoratori si applicano le disposizioni generali di
             cui al Titolo I (Principii comuni) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in virtù del combina-
             to disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Legge Quadro 36/2001, i limiti di cui
             all’articolo 208 e all’Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (identici ai limiti
             di cui agli Allegati II e III della Direttiva 2013/35/uE) devono essere applicati ai
             lavoratori esposti ai CEM per motivi professionali, mentre i limiti per la popolazio-
             ne stabiliti dai DPCM 8/7/2003 [0,0] e s.m.i.[0,0] devono essere applicati le espo-
             sizioni non professionali dei lavoratori ai CEM.
                  Nella Figura 1 è riassunto il quadro normativo italiano in materia di protezio-
             ne dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai CEM f no a 300 GHz.


























             Figura 1. Quadro normativo italiano in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione dalle
                     esposizioni ai campi elettromagnetici

             2.3. disposizioni specifiche per il personale delle Forze Armate
                  Le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi per i lavoratori derivanti
             dall’esposizione agli agenti f sici - CEM, di cui agli articoli 182 e 210 del D.Lgs.
             81/2008  e  s.m.i.  [0],  sono  applicate  al  personale  delle  Forze  Armate,  compresa
             l’Arma dei Carabinieri, tenendo conto delle ef ettive particolari esigenze connesse
             al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. A tale riguardo, gli articoli 3,
             comma 2 (campo di applicazione) e articolo 13, comma 1-bis (vigilanza sull’appli-
             cazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del
             medesimo Decreto prevedono che il sistema di protezione equivalente - richiamato
             nell’articolo 10, comma 1, lettera b della Direttiva 2013/35/uE [0] - da applicarsi


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