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InTermedIazIone dI manodoPera Tra asPeTTI oPeraTIvI e orIenTamenTI gIurIsPrudenzIaLI
interposizione di manodopera tutte le volte in cui il committente ef ettui un con-
ferimento strumentale e di capitali minimo, necessitando, invece, che tale apporto
debba essere tale da rendere totalmente irrilevante il contributo organizzativo for-
nito dall’appaltatore (min. Lav. Interpello n. 77/2009).
Si fa esplicito riferimento agli appalti che “non richiedono un rilevante impie-
go di beni strumentali, in cui la consistenza organizzativa dell’appaltatore sia esigua,
riducendosi alla organizzazione del lavoro (esempio servizi di facchinaggio o puli-
zia)”, rispetto ai quali “la genuinità dell’appalto può anche risultare da un accerta-
mento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei con-
fronti dei lavoratori utilizzati”, per cui rileva la specif cità dell’oggetto “l’appaltatore
fornisce al committente una opera o un servizio, da realizzare tramite la propria
organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa”.
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4.1 altri elementi di rischio
Natura delle Prestazioni Lavorative
➣l’attività svolta non rientra concretamente fra quelle tipiche dell’appaltatore;
➣l’opera non ha carattere contingente e non si esaurisce in un tempo determi-
nato;
➣ i lavoratori impegnati nell’appalto sono inseriti in modo stabile nel contesto
organizzativo del committente;
➣le mansioni dei lavoratori dell’appaltatore appartengono a quelle tipiche dei
dipendenti del committente;
➣l’attività lavorativa dei lavoratori utilizzati rientra nelle f nalità sociali e azien-
dali del committente.
Natura del Compenso
➣il compenso da corrispondere allo pseudo-appaltatore viene proporzionato
ai costi sostenuti dal presunto appaltatore;
➣il compenso è determinato sulla base della retribuzione oraria dei lavoratori
coinvolti o in base al numero delle ore ef ettivamente lavorate;
➣il compenso è determinato in base al numero di giornate lavorate.
8 Sentenza penale n. 18530/2023: la Cassazione sez. III penale ricorda che si integra la fattispecie della
somministrazione irregolare, ogniqualvolta l’appalto si risolva in una mera messa a disposizione di
energie lavorative di dipendenti formalmente assunti dall’appaltatore. Pertanto, si hanno rilievi
penali, qualora la somministrazione comporti una concreta lesione dei diritti dei lavoratori (come
nel caso di specie, ove i dipendenti erano sotto-inquadrati, le denunce contributive trasmesse all’Inps
erano riferite a imponibili inferiori a quelli esposti sul libro unico del lavoro e, nel caso di cessazione
del rapporto, non erano state elaborate le buste paga relative al trattamento di f ne rapporto).
Secondo i Giudici di legittimità, in particolare si ricade nel campo di applicazione del reato di cui
all’art. 38 bis del d.lgs. 81/2015, norma che ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il
prestatore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione.
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