Page 15 - Rassegna 2025-3
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InTermedIazIone dI manodoPera Tra asPeTTI oPeraTIvI e orIenTamenTI gIurIsPrudenzIaLI




                    Non va sottovalutato il fatto che la stessa giurisprudenza (si veda la Cass. pen.,
               sez. III, 17 marzo 2025, n. 10482) ha confermato che il fenomeno del caporalato
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               non è conf nato, da tempo, nel solo settore dell’agricoltura .

               2.  Assenza dei requisiti di genuinità
                    Quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera presta-
               zione lavorativa, mantenendo solo compiti di gestione amministrativa del rapporto
               (quali, ad esempio, oneri retributivi e contributivi), senza che da parte sua vi sia
               ef ettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organiz-
               zazione dell’intera prestazione o del servizio, sussiste il fenomeno dell’interposizio-
               ne illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell’ambito di applicazione
               della somministrazione di lavoro, come illustrato nel capitolo precedente). In tali
               casi il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipen-
               denze del committente.
                    Per garantire la correttezza di un contratto di appalto, la prassi amministrativa
               (ministero del Lavoro, circ. n. 48/2004 e INL circ. n. 5/2011) ha previsto che in
               ogni contratto di appalto debbano essere valutati con estrema attenzione questi
               aspetti:
                    1)tipologia dell’attività oggetto dell’appalto;
                    2)durata presunta del contratto;
                    3)dettagli circa l’apporto e l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore.
                    Per tale motivo, alla base, bisogna verif care se ci si trova di fronte a imprese
               fantasma  cosiddette  “teste  di  paglia”  di  cui  un  imprenditore  può  avvalersi  per
               abbattere, illecitamente, il costo aziendale, evadendo o eludendo gli obblighi f scali,
               previdenziali e assicurativi, grazie all’utilizzo f ttizio dell’appalto. Pertanto, la f gura
               centrale è il vero imprenditore, che deve impiegare una propria organizzazione pro-
               duttiva e assumere i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito.


               3  Il 26 maggio 2025 è stato siglato il “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle
                  f liere produttive della moda”. Firmatari dell’accordo, insieme alla Prefettura di milano, la regione
                  Lombardia, il Tribunale di milano, la Procura della repubblica, la Sezione misure di Prevenzione
                  della  Procura  e  l’Arma  dei  Carabinieri.  All’intesa  hanno  aderito  anche  l’Ispettorato  dell’Area
                  metropolitana di milano, il Politecnico di milano, i rappresentanti delle principali associazioni di
                  categoria del settore moda e le organizzazioni sindacali confederali. Per raggiungere tali obiettivi, in
                  applicazione del Protocollo, verrà istituito un “doppio binario” di misure di legalità. Da un lato verrà
                  creata una Piattaforma “di f liera” ad uso delle imprese produttive, in grado di raccogliere i dati di
                  dettaglio sugli assetti imprenditoriali degli operatori economici, sulla manodopera impiegata e sui
                  reparti produttivi. Dall’altro, i brand potranno consultare una cosiddetta“green list” elaborata dal
                  sistema informatico, che raccoglierà le ragioni sociali e i codici f scali delle imprese produttive ade-
                  renti alla Piattaforma che garantiscono una f liera “sana”. Il Comando Carabinieri per la Tutela
                  Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro, su richiesta motivata delle Parti interessate, potranno comunque
                  ef ettuare controlli a campione sui dati caricati in Piattaforma.

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