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DoTTrINA




             5.  Decreto PNRR 2024 e disciplina della solidarietà
                  Nel raf orzare le tutele a favore dei lavoratori il legislatore si è preoccupato di
             dare vita a una ricca biblioteca normativa sul tema del vincolo solidaristico nel con-
             tratto di appalto, ciò a partire - in modo particolare - dall’entrata in vigore della
             riforma Biagi (art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003). L’ultima testimonianza, in
             ordine di tempo, è stata rappresentata, in maniera incisiva, dal d.l. n. 19/2024 cosid-
             detto decreto Pnrr. In particolare, si fa riferimento all’estensione della regola della
             responsabilità solidale del committente non solo agli appalti genuini ma, ora, anche
             agli appalti illeciti. Si rammenta che la responsabilità solidale che contraddistingue il
             contratto di appalto, prevede, in pratica che, laddove il datore di lavoro (appaltatore
             o subappaltatore) sia inadempiente rispetto la regolarità dei vari pagamenti, chi è chia-
             mato a farsi carico di tale comportamento è il committente, che di fatto si è avvantag-
             giato della prestazione dei lavoratori. Si crea, così, una garanzia a favore dei crediti di
             diversa natura vantati dai lavoratori e dagli Istituti (Inps, Inail ed eventualmente Cassa
             Edile). Appare opportuno ricordare che il committente è obbligato in solido con l’ap-
             paltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori al pagamento:
                  a) dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’appalto;
                  b) delle quote del trattamento di f ne rapporto maturato dai lavoratori ivi
             impiegati, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso;
                  c) dei premi assicurativi, anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati
             nel corso del periodo d’esecuzione del contratto d’appalto;
                  d) delle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali.
                  L’ulteriore tutela riguarda il contrasto al dumping contrattuale.
                  Tra le novità introdotte dal legislatore è da richiamare la rilevante previsione
             contenuta  nel  novellato  art.  29  d.lgs.  n.  276/2003,  al  quale  è  stato  aggiunto  il
             comma 1-bis, la quale mira ad evitare che, nella f liera degli appalti, i lavoratori del-
             l’appaltatore e dei subappaltatori ricevano un trattamento economico dif erente.
                  La fattispecie in esame prevede, in particolare, l’obbligo di assicurare al perso-
             nale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto un tratta-
             mento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collet-
             tivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui
             ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
                  La nuova disciplina introduce infatti tre parametri di riferimento - settore,
             zona e comparativamente rappresentativo.
                  Il concetto di settore non dovrebbe creare particolari dif  coltà.
                  Tuttavia, nella pratica quotidiana ci si scontra con la possibilità che un’attività
             possa ricadere nell’ambito di applicazione di più contratti collettivi. Non mancano
             oggi fonti informative importanti che possono aiutare gli operatori del settore. In

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