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DoTTrINA
Nella valutazione della natura imprenditoriale dell’appaltatore potranno rien-
trare aspetti che attengono alla sua ef ettiva capacità di svolgere il servizio oggetto
di appalto (verif care la Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio e
quanto descritto in termini di ef ettiva attività svolta), per accertarsi che, rispetto
alle attività denunciate e che il lavoro svolto durante l’appalto non sia di natura
dif erente. Con un ef ettivo ed eventuale rischio di impresa, che potrebbe sussi-
stere, ad esempio, quando l’appaltatore potrebbe non ricevere un utile economi-
co dall’appalto intrapreso per diversi motivi (ad esempio, il corrispettivo stabilito
non copre i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera in caso di
eventi sopravvenuti).
2.1 mancanza di organizzazione imprenditoriale
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➣impresa f ttizia che non ha rischio economico;
➣ mancanza di una signif cativa esperienza del settore interessato dall’appalto;
➣l’appaltatore non svolge l’attività lavorativa che il presunto dipendente
dovrebbe eseguire presso il committente;
➣mancanza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa appaltata.
2.2. rischio di impresa
➣l’appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata
abitualmente;
➣l’appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e
comprovata;
➣l’appaltatore opera per conto di dif erenti imprese da più tempo o nel mede-
simo arco temporale considerato.
3. Esercizio del potere direttivo del committente
La riscontrata titolarità in capo al committente del potere direttivo, tipico del-
4 ordinanza n. 4828/2023: confermando un orientamento consolidato, la pronuncia af erma che, al
f ne di escludere la genuinità di un appalto vanno verif cate: l’assenza di un’organizzazione di impre-
sa impiegata nell’appalto medesimo e che la committente eserciti in concreto il potere direttivo sui
lavoratori che, formalmente, dipendono dall’appaltatrice. Per la sentenza, indici rivelatori di tale
situazione sono ravvisabili nelle ipotesi in cui l’appaltatore si occupa dei soli compiti di gestione
amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianif cazione delle ferie, assicurazione
della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della presta-
zione stessa, f nalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Secondo i Giudici di legittimità, dun-
que, al f ne di valutare la genuinità di un appalto di manodopera, è indispensabile fare leva sul requi-
sito dell’autonomia di gestione e organizzazione: se questa difetta, l’appalto non può che essere col-
locato tra quelli vietati dal nostro ordinamento.
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