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DoTTrINA
Non va trascurato il fatto che le innovazioni tecnologiche impongono una
maggiore attenzione nell’ accertare le modalità di assoggettamento al potere diretti-
vo da parte del committente/ef ettivo utilizzatore nei confronti dei dipendenti solo
formalmente assunti dall’appaltatore (serbatoio di manodopera). Un primo spun-
to di rif essione è stato of erto dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia (sez.
lav. del 30 marzo 2023, n. 191) che, ha accertato l’illiceità di un appalto endoazien-
dale avente ad oggetto servizi di logistica (preparazione ordini e movimentazione
merci) nel quale la prestazione dei dipendenti dell’appaltatore era diretta da un soft-
ware di proprietà del committente. Attraverso il sistema informatico in uso,
quest’ultimo era in grado non solo di dirigere l’attività del singolo lavoratore, ma di
organizzare l’intero servizio di logistica potendo conoscere il rendimento dei sin-
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goli lavoratori ed impartendo specif che direttive di cui la formale datrice di lavoro
rimaneva all’oscuro.
Non solo. Pensiamo, inoltre, alle modalità operative all’interno di un
magazzino: il sof sticato sistema informatico funziona inviando ai dipendenti
della cooperativa, tramite cuf a, tutte le singole operazioni che devono svolgere.
Non solo. Un’azienda committente può fornire ai lavoratori un terminale mobi-
le col quale invia tutte le istruzioni operative ed un sistema di cuf e e microfono,
tramite cui il prestatore (dotato di apposito codice identif cativo) deve comuni-
care ogni singola operazione di prelievo e movimentazione della merce ad un ope-
ratore automatico. In concreto, ci troviamo di fronte ad appalti illeciti, caratteriz-
zati da un’organizzazione del lavoro automatizzata e attuata attraverso software
nella disponibilità del committente, per il cui tramite venivano esercitati i tipici
poteri datoriali (per esempio, il sistema informatico indica ai lavoratori il posto
ove stoccare la merce).
4. Mezzi e strumenti del committente
L’appalto di opera o di servizi sarà “genuino”, purché vi sia assunzione del
rischio d’impresa, anche quando l’imprenditore appaltatore non disponga di speci-
f ci mezzi ovvero si avvalga dei mezzi dell’appaltante, purché il servizio o l’opera
oggetto dell’appalto siano tali da caratterizzarsi per una prevalente o esclusiva neces-
sità di lavoro intellettuale o comunque personale dei lavoratori impiegati nell’ap-
palto. rispetto a tale indice, vale la pena ribadire che non si riscontra un’ipotesi di
7 Più trasparenza e maggiore tracciabilità nell’ambito degli appalti privati di logistica saranno garantiti
dall’istituzione del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logi-
stica (CIGAL) introdotto dall’art. 1-quater, della legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione, con
modif cazioni, del d.l. 21 maggio 2025, n. 73. La nuova infrastruttura informativa, infatti, si conf -
gura quale strumento di supporto all’attività di monitoraggio e verif ca, in un’ottica di prevenzione
di fenomeni elusivi e di razionalizzazione delle dinamiche contrattuali del settore.
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