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InTermedIazIone dI manodoPera Tra asPeTTI oPeraTIvI e orIenTamenTI gIurIsPrudenzIaLI
l’ef ettivo datore di lavoro, esercitato sulla ef ettiva esecuzione delle lavorazioni af -
date allo pseudo-appaltatore, è un chiaro indice della non genuinità dell’appalto .
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L’espletamento di mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisi-
to della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” costituisca
un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore,
senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario, eserciti diretti
interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore. Appare evi-
dente, quindi, che l’attività ispettiva deve focalizzare la propria attenzione nell’ac-
certare la dif erenza tra presenza del potere direttivo o del mero coordinamento.
Una particolare tipologia di appalto è quella che viene denominata appalto endoa-
ziendale. Si tratta di un appalto svolto all’interno dell’impresa committente. In
considerazione della contiguità tra lavoratori facenti capo all’azienda committente
e quelli in forza all’azienda appaltatrice, è estremamente importante demarcare
con nettezza i rispettivi ambiti lavorativi e le rispettive organizzazioni, ai f ni della
valutazione della genuinità dell’appalto .
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3.1 esercizio del potere direttivo dell’effettivo utilizzatore dei dipendenti
➣ i presunti dipendenti dell’appaltatore seguono il medesimo orario di lavo-
ro di quelli del committente, senza alcuna dif erenziazione;
➣i presunti dipendenti dell’interposto lavorano sotto il controllo diretto dei
dipendenti regolari del committente o di preposti da questi incaricati, senza
alcun preventivo confronto e accordo con l’appaltatore;
➣il committente decide di volta in volta il numero di lavoratori da utiliz-
zare.
5 Sentenza n. 13182/2022: la sentenza si è pronunciata su un caso di appalto di servizi di assistenza
informatica presso un Istituto di credito. Le modalità del servizio di assistenza si realizzavano
mediante richieste da parte dei sistemi informativi della banca che pervenivano al team di collaudo
della società erogatrice del servizio. Tali richieste passavano attraverso l’approvazione di un superiore
gerarchico della banca che specif cava le note e la tempistica di esecuzione. In tale ipotesi è stata esclu-
sa l’interposizione illecita di manodopera: non si trattava di illecita e penetrante intromissione nella
etero-direzione della esecuzione del lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, ma dell’espressione del
necessario coordinamento che deve esistere fra fruitore del servizio appaltato e fornitore del servizio
medesimo. In sostanza, soprattutto in un servizio di assistenza informatica che si svolga negli
ambienti dell’azienda appaltante e su programmi della stessa, è inevitabile riconoscere al committen-
te una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e la tempistica degli interventi, fermo restando,
in capo all’impresa appaltatrice ogni potere in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell’inter-
vento.
6 Nell’ipotesi di contratti di appalto in cui è preponderante l’aspetto della manodopera cosiddetti
appalti labour intensive, e solo residuale l’impiego di elementi di natura materiale (come accade per
i servizi di ristorazione o di pulizia, tema centrale diviene l’organizzazione del lavoro da parte dell’ap-
paltatore e l’esercizio dei tipici poteri datoriali da parte dello stesso (tra cui il potere di organizzazio-
ne, direzione e controllo, o il potere disciplinare).
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