Page 21 - Rassegna 2025-3
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InTermedIazIone dI manodoPera Tra asPeTTI oPeraTIvI e orIenTamenTI gIurIsPrudenzIaLI




               modo particolare l’incrocio tra i f ussi Inps - Uniemens e il codice identif cativo
               CNEL-Inps, che ha reso possibile associare in modo univoco ogni rapporto di lavo-
               ro a uno specif co contratto collettivo nazionale di lavoro e, dunque, valutarne la
               dif usione e l’ef ettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali italiano .
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                    Questo aspetto può aiutare a rendere meno complesso il criterio del compara-
               tivamente più rappresentativo, mentre, invece, il concetto di zona lascia del tutto
               indef niti i conf ni territoriali di riferimento, creando non poche incertezze su come
               operare al meglio. Ad ogni modo, dalle disposizioni normative si evince chiaramen-
               te che il datore che si è aggiudicato l’appalto non è tenuto a cambiare il proprio
               CCNL applicato nella sua azienda, ma gli si impone, per tutto il periodo dell’appal-
               to stesso (la norma vale anche per il subappalto), di corrispondere a tutto il perso-
               nale impegnato nell’opera o nel servizio, un trattamento economico e normativo
               (ad esempio, permessi, ferie, riposi ulteriori rispetto a ciò che prevede la legge, ecc.)
               non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva stipulata dalle orga-
               nizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale.
               Inoltre, il CCNL da prendere come riferimento deve essere strettamente connesso
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               con le attività dedotte nel contratto di appalto .

               5.1 sistema sanzionatorio - dal 2 marzo 2024 *

                      Illecito                             Sanzione
                Art. 29, comma 1, d.lgs.  Sanzione amministrativa di euro sessanta per ogni lavoratore occupato e per
                n. 276/2003; aver stipula- ciascuna giornata di occupazione; gli importi delle sanzioni sono aumentati
                to un contratto di appal- del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario
                to, d’opera o di servizi, in  di sanzioni penali per i medesimi illeciti. In ogni caso, la sanzione da irrogare
                assenza dei requisiti.  non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 60.000 euro.
                Per aver stipulato un con- Arresto f no a diciotto mesi e ammenda f no a 360 euro per ogni lavoratore
                tratto di appalto, d’opera   occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
                o di servizi, in assenza dei
                requisiti di cui, con sfrut-
                tamento di minori.
               *  L’articolo 29, comma 4, del d.l. 19/2024 ha ricondotto le sanzioni previste dall’articolo 18, commi 1 e
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                  2, del d.lgs. 276/2003 nell’ambito penale .

               9  Alcuni dati del XXIV rapporto annuale INPS, presentato a luglio 2025, sono decisivi nel chiarire
                  alcuni aspetti. Dei 830 contratti applicati, ‘’soltanto’’ 166 (22%) sono f rmati da CGIL, CISL e UIL,
                  che, tuttavia, coprono il 95% dei dipendenti del settore privato.
               10  Ad esempio, in un appalto di logistica stipulato da una impresa della grande distribuzione organiz-
                  zata, non potrà essere preso a riferimento il CCNL multiservizi seppur sottoscritto dalle organizza-
                  zioni di settore di CGIL, CISL e UIL, ma quello della logistica sottoscritto dalle stesse sigle, appar-
                  tenenti ad altro settore.
               11  INL note n. 1091 e 1133 del 2024.

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