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DoTTrINA
Gli elementi che lo caratterizzano, ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29 d.lgs.
n. 276/2003, sono:
➣l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;
➣l’assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo appaltatore;
➣un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale in capo
all’appaltatore;
➣l’ef ettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti;
➣un ampio margine di autonomia dell’appaltatore rispetto al committente.
Per tale motivo, l’appalto può essere def nito “genuino” quando l’appaltatore
non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come
tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realiz-
zazione dell’opera, o del servizio pattuito .
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Infatti, l’interposizione illecita di manodopera scatta quando lo pseudo-
appaltatore si limita a fornire allo pseudo-committente le mere prestazioni lavorati-
ve dei propri lavoratori, che f niscono per essere alle dipendenze ef ettive di que-
st’ultimo. Ne consegue che una mera fornitura di personale, da parte di soggetto
non autorizzato, f ttiziamente mascherata da un contratto di appalto, f nisce per
essere qualif cata come interposizione illecita e nei casi più gravi come somministra-
zione fraudolenta e sfruttamento del lavoro .
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Su queste premesse, le verif che ispettive impongono particolare attenzione
sui corretti processi di esternalizzazione della produzione e dei servizi con af da-
mento in appalto.
Non a caso, in questi ultimi anni, sono diventati piuttosto frequenti i provve-
dimenti di amministrazione giudiziaria per violazioni gravi delle condizioni di lavo-
ro quando si conf gura il reato di caporalato, ai sensi dell’art. 603 bis c.p., che, in
caso di f liera di appalti, coinvolgono i committenti capof la, ai quali vengono con-
testati l’omesso controllo dei subappaltatori, l’assenza di verif ca della liceità delle
condizioni di lavoro.
1 L’articolo 1655 c.c., “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro”. L’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 : individua i criteri distintivi tra
interposizione illecita ed appalto lecito, stabilendo che “il contratto di appalto, stipulato e regola-
mentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione
alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
2 L’art. 29, comma 4, d.l. n. 19/2024 (convertito in legge n. 56/2024) ha modif cato il testo dell’art.
18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Dal 2 marzo 2024 sono tornate ad essere di natura penale le san-
zioni applicate in caso di mancanza di genuinità dell’appalto.
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