Page 14 - Rassegna 2025-3
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DoTTrINA




                  Gli elementi che lo caratterizzano, ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29 d.lgs.
             n. 276/2003, sono:
                  ➣l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;
                  ➣l’assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo appaltatore;
                  ➣un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale in capo
             all’appaltatore;
                  ➣l’ef ettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti;
                  ➣un ampio margine di autonomia dell’appaltatore rispetto al committente.
                  Per tale motivo, l’appalto può essere def nito “genuino” quando l’appaltatore
             non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come
             tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realiz-
             zazione dell’opera, o del servizio pattuito .
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                  Infatti,  l’interposizione  illecita  di  manodopera  scatta  quando  lo  pseudo-
             appaltatore si limita a fornire allo pseudo-committente le mere prestazioni lavorati-
             ve dei propri lavoratori, che f niscono per essere alle dipendenze ef ettive di que-
             st’ultimo. Ne consegue che una mera fornitura di personale, da parte di soggetto
             non autorizzato, f ttiziamente mascherata da un contratto di appalto, f nisce per
             essere qualif cata come interposizione illecita e nei casi più gravi come somministra-
             zione fraudolenta e sfruttamento del lavoro .
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                  Su queste premesse, le verif che ispettive impongono particolare attenzione
             sui corretti processi di esternalizzazione della produzione e dei servizi con af  da-
             mento in appalto.
                  Non a caso, in questi ultimi anni, sono diventati piuttosto frequenti i provve-
             dimenti di amministrazione giudiziaria per violazioni gravi delle condizioni di lavo-
             ro quando si conf gura il reato di caporalato, ai sensi dell’art. 603 bis c.p., che, in
             caso di f liera di appalti, coinvolgono i committenti capof la, ai quali vengono con-
             testati l’omesso controllo dei subappaltatori, l’assenza di verif ca della liceità delle
             condizioni di lavoro.


             1  L’articolo 1655 c.c., “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
               mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
               corrispettivo in danaro”. L’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 : individua i criteri distintivi tra
               interposizione illecita ed appalto lecito, stabilendo che “il contratto di appalto, stipulato e regola-
               mentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per
               la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione
               alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e
               direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del
               medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
             2  L’art. 29, comma 4, d.l. n. 19/2024 (convertito in legge n. 56/2024) ha modif cato il testo dell’art.
               18, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Dal 2 marzo 2024 sono tornate ad essere di natura penale le san-
               zioni applicate in caso di mancanza di genuinità dell’appalto.
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