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San CamiLLo de LeLLiS - Patrono deLLa Sanità miLitare




                    4. È bene a questo punto ricordare che secondo una inveterata consuetudine
               che trovava fondamento nelle disposizioni del Concilio Lateranense IV, ai medici
               ed infermieri era proibito di curare gli ammalati se questi non si fossero prima con-
               fermati e comunicati; perciò la loro accettazione presso gli ospedali era condiziona-
               ta al previo assolvimento di questo obbligo che Papa Pio IV (1495 - 1569) aveva
               addirittura rinforzato comminando la scomunica per coloro che ne avessero fatto
               resistenza.
                    Camillo, che da quando era “Maestro di cure” nell’Ospedale San Giacomo
               degli Incurabili, aveva reagito fortemente contro questa regola ricevendo anche
               l’appoggio di Papa Sisto V (1520 - 1590) riesce a sopprimerla.
                    Occorre chiarire che non tralasciava di curare la salute spirituale degli infermi
               e, anzi, predicava “la buona morte” a nchè, “nissuno muora senza olio santo et
               raccomandazione dell’anima” (cap. XXXV e nello stesso senso Capp. XLI, XLII,
               XLIII delle “Regole”); a tale scopo esortava gli infermi alla confessione generale, ma
               avvertendo che la chiamata del confessore deve avvenire “con il consenso però del-
               l’infermo”.
                    Emerge, in tal modo, che il principio della libertà di coscienza, trova applica-
               zione con quattro secoli di anticipo rispetto al Concilio Vaticano II che lo ha for-
               malmente riconosciuto (dignitatis humanae, 7 dicembre 1965).
                    Nel tempo, quindi, i principi sostenuti e praticati da San Camillo non perdo-
               no di vigore, ma acquisiscono nuova linfa, come si rileva dalla legge 28 dicembre
               1978, n. 833, sull’istituzione del servizio sanitario, laddove, all’art. 1, viene chiara-
               mente a ermata la “libertà delle persone” unitamente alla garanzia dell’espletamen-
               to dei servizi “senza distinzione di condizioni individuali o sociali”.

                    5. In considerazione della vastità e delicatezza dei compiti e dei pregnanti con-
               nessi oneri di amministrazione, Camillo ritiene che per la validità ed e ciente appli-
               cazione di questi “ordini e modi” non basti una mera approvazione da parte dei
               congregati ma occorre che siano sorretti da una speciAca approvazione da parte di
               un’autorità superiore che può essere solo il PonteAce.
                    A tale scopo, si rivolge al Cardinale Vincenzo Laureo a nchè intervenga pres-
               so il Papa Sisto V per ottenere “la sua conArmazione”.
                    Il Cardinale, sostenitore dell’approvazione di quegli ordini che perseguono
               Ani altamente qualiAcati e di cui abbiano già dato buona prova, esamina il testo
               delle  “Regole”  e  si  pronuncia  “soddisfattissimo,  anzi  molto  ammirato  ch’un
               huomo idiota e senza lettere avesse dato principio ad un’opera così necessaria per il
               mondo”; perciò, interviene con fervore presso il Papa che con il Breve apostolico
               “omnibus” del 26 giugno 1586, di buon grado concede l’approvazione, ricono-

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