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Agro ECo AmbIENTE




             impianti di trattamento, aventi notevoli interessi nel diminuire signif cativamente i
             costi di smaltimento dei rif uti conferiti dai produttori.
                  Altresì, al momento degli atti investigativi di natura tributaria, era stata accer-
             tata la responsabilità di società realmente operative, rientranti nel suddetto sistema
             fraudolento  poiché  emettevano  fatture  per  operazioni  inesistenti  alla  società
             Pellini.
                  Nella fattispecie, a dif erenza dei sistemi in cui la società benef ciaria è esclusi-
             vamente in collegamento diretto con le società “cartiere”, nell’organizzazione in
             esame sussistevano rapporti economici incrociati tra più società, al f ne di rendere
             meno riconoscibili i meccanismi di frode nelle compravendite f ttizie di beni e ser-
             vizi. Pertanto l’organizzazione aveva una duplice struttura, con vertice comune
             nella società Pellini: una parte era composta da società “cartiere” e società “f ltro”,
             appartenenti a soggetti terzi e così denominate per la collocazione intermedia tra le
             “cartiere” e la benef ciaria; un’altra era costituita da un insieme di società “cartiere”
             direttamente connesse alla benef ciaria, senza intermediazioni di altri soggetti.
                  Di conseguenza, i suddetti traf  ci trovavano nelle società aventi impianti di
             stoccaggio e trattamento i primi importanti nodi con funzioni di “hub” nella rete :
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             infatti, gli impianti di Servizi Costieri s.r.l., Nuova ESA s.r.l. e Decoindustria s.r.l.
             provvedevano all’acquisizione dei rif uti dalle imprese produttrici locali, potendo
             of rire ad esse il servizio di trattamento necessario al recupero o allo smaltimento di
             rif uti speciali pericolosi e non pericolosi. Quindi, sia per i rif uti conferiti da terzi
             che per i rif uti prodotti da attività proprie, le suddette società procedevano alla

             4  “Si è, infatti, appurato che i rif uti provenienti dalla Nuova Esa e dalla Servizi costieri conf uivano
               tra l’altro in Campania ed erano conferiti alla ditta Pellini. Il processo ha permesso, (…), di accertare
               che i produttori dei rif uti (reclutati dalla Nuova Esa e dalla Servizi Costieri) attribuivano una cau-
               sale di deposito preliminare. Le due società anzidette li conferivano, dunque, con causale di recu-
               pero, alle diverse ditte e nonostante ciò fosse vietato, trattandosi di rif uti provenienti da attività di
               bonif ca di siti inquinati. buona parte di quei rif uti doveva essere smaltita in discarica speciale e
               non si sarebbe potuta avviarla al recupero, come, al contrario, avveniva. oltre alle terre e alle rocce
               provenienti da siti inquinati erano selezionati fanghi industriali che, al pari, avevano caratteristiche
               non diverse. Il tutto avveniva attraverso operazioni di modif ca dei codici CEr. La Servizi Costieri
               riceveva i fanghi industriali, derivanti anche dal polo conciario di montebello Vicentino, con per-
               centuali di cromo elevate e che non potevano essere destinati al recupero dovendo essere smaltiti in
               discarica di seconda categoria di tipo b. La causale D, che i prodotti avrebbero dovuto assumere
               (per essere avviati allo smaltimento) era trasformata in R e, dunque, si produceva un’apparente
               legittimazione al recupero, attraverso un’operazione non consentita. A seguito di ricostruzione sif-
               fatta vi fu l’intervento del 28 marzo 2003 presso i siti di Tappia e Contrada Lenza Schiavone, ove
               erano rispettivamente un impianto di trattamento di liquidi e di stoccaggio e uno di compostaggio
               e betonaggio. Presso l’impianto di compostaggio erano depositati in cumuli fanghi, rif uti lignei
               rif uti cimiteriali, banconote triturate. Nel solo mese di dicembre 2003, si era appurato che dalla
               Nuova Esa erano stati conferiti alla ditta Pellini, sito di Via Tappia, 503.560 kg di rif uti con codice
               070701; i costi af rontati per il recupero erano, come intuibile, decisamente inferiori a quelli del
               conferimento in discarica”. Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I
               Penale, n. 58023/2017.

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