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ApplICAzIoNe dellA SoCIAl NeTwoRk ANAlySIS A SISTeMI CRIMINAlI
                                       dedITI A ReATI CoNTRo l’AMbIeNTe




               dei documenti contabili della società Pellini, avente un ruolo centrale nella vicenda,
               e di altre imprese, responsabili a vario titolo nei reati contestati. Infatti, unitamente
               alle attività peritali, alle intercettazioni telefoniche, alle attività di osservazione, con-
               trollo e pedinamento e alle dichiarazioni dei testimoni, dai registri contabili della
               Pellini e di altre società, collegate nel tipico sistema delle frodi “carosello”, è stato
               possibile evincere l’ef ettiva mole di rif uti smaltiti illecitamente dai fratelli Pellini.
               Essi, infatti, rientravano sia in un’organizzazione criminale nazionale , formata da
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               produttori, impianti di trattamento, intermediari e impianti di smaltimento, sia in
               un’associazione criminale locale, da essi costituita con altre imprese del territorio
               per coprire gli ingenti guadagni generati dalla gestione illecita di rif uti.
                    La rete societaria descritta era f nalizzata a frodare il f sco sui pagamenti delle
               imposte dirette della società Pellini, diminuendo l’aliquota IrPEg, proporzionale
               al reddito dichiarato, tramite l’incremento delle uscite verso le imprese emettitrici
               di fatture per operazioni inesistenti (FoI), annotate per intero nei libri contabili
               della benef ciaria. Conseguentemente all’aumento dei costi deducibili, la società
               Pellini, benef ciava anche della diminuzione delle imposte sull’IVA.
                    In particolare, i proventi delle azioni delittuose maturati dalla società Pellini
               derivavano dall’acquisizione, nei propri impianti di recupero, di rif uti speciali peri-
               colosi. Essi avrebbero dovuto essere smaltiti in discariche specializzate secondo la
               normativa vigente, invece erano oggetto di illecita manipolazione f sica e cartolare
               negli impianti di trattamento situati in Veneto e Toscana, allo scopo di trasferirli
               verso gli impianti dei fratelli Pellini. Questi, eseguite eventuali ulteriori operazioni di
               manipolazione, procedevano allo smaltimento mediante spandimenti, sversamenti e
               miscelazioni, pur consci delle caratteristiche di pericolosità dei rif uti trattati.
                    In  tale  contesto,  appare  chiaro  come  l’intera  f liera  illecita  partisse  dagli

               3  In un’altra sentenza di Cassazione è fatto riferimento alla struttura criminale di cui facevano parte i
                  Pellini: “In particolare, al mangia si addebitava - in qualità di gestore di fatto della società Recyling
                  Italia s.r.l. e di partecipe al sodalizio con il ruolo di organizzatore - di avere intermediato ingentissime
                  quantità di rif uti non pericolosi e pericolosi (costituiti - questi ultimi - prevalentemente da terre e
                  rocce contenenti idrocarburi provenienti dalla bonif ca di siti inquinati; fanghi industriali; rif uti
                  liquidi pericolosi; scorie e polveri dell’abbattimento fumi provenienti dalle aziende metallurgiche,
                  con elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti), tra cui quelli provenienti da Nuova Esa
                  s.r.l. (di marcon), Servizi Costieri s.r.l. (di marghera), Decoindustria s.r.l. (di Cascina), destinati, tra-
                  mite la società Recyling, agli impianti gestiti dalle società facenti capo al gruppo Pellini, e tramite
                  queste ultime, anche ai siti gestiti dalla società Pozzolana Flegrea, accompagnando detti rif uti con
                  documenti falsi, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai siti di destina-
                  zione f nale. Ciò avrebbe fatto, tenendo contatti con i produttori; stabilendo il prezzo dei trasporti
                  illeciti; ricevendo i rif uti e attestando falsamente che avevano subito un trattamento di recupero;
                  alterandone, quindi, cartolarmente la natura in modo da farli apparire conformi ai provvedimenti
                  autorizzatori dei siti di destinazione mediante la tecnica del cd. giro bolla; organizzando il percorso
                  dei rif uti illecitamente trasportati; provvedendo ad individuare il tipo di certif cato di analisi che ne
                  avrebbe dovuto corredare il trasporto e attribuendo falsi codici CEr”. Sentenza pronunciata dalla
                  Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 7479/2022.

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