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Agro ECo AmbIENTE
Quindi gli “hub” sono nodi aventi un grado maggiore nel sistema, capaci, per-
ciò, di svolgere la funzione di raccordo tra più nodi, così diminuendo il diametro
esistente, cioè la distanza più lunga frapposta ad essi. Connesso a tale parametro è
l’indice di centralizzazione, ossia la proprietà che esprime quanto determinate reti
siano dipendenti da taluni individui: in questi sistemi la distribuzione del grado è
asimmetrica, essendoci nodi gerarchicamente più rilevanti.
3. Caso-Studio: “Operazione Re Mida-Ultimo Atto”
La vicenda in esame riguarda le attività di una rete criminale f nalizzata al traf-
f co illecito di rif uti speciali, provenienti da impianti di trattamento ubicati in
Veneto (Nuova ESA s.r.l. e Servizi Costieri s.r.l.) e Toscana (Decoindustria s.r.l.) e
smaltiti illecitamente dagli impianti della società “Pellini s.r.l.” (d’ora in poi società
Pellini) nel territorio compreso tra Napoli e Caserta. Come stabilito in sede giudi-
ziaria , è stato provato il conseguente evento di disastro ambientale nel suddetto ter-
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ritorio, secondo quanto previsto dall’art. 434, comma 2 del codice penale, sulla base
di fonti di prova di diverso tipo . A tal proposito, un peso signif cativo nella prova
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del disastro ambientale, protrattosi a partire dal 2002, è da attribuire all’acquisizione
1 Il processo logico attraverso cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato i fratelli Pellini colpevoli
del reato di cui all’art. 434, comma. 2, del Codice Penale è sintetizzato dalla sentenza di Cassazione,
in cui è af ermato che “si era realizzata la fattispecie in esame, poiché, da un lato, l’altezza della falda
e, dall’altro, il gran numero di tonnellate di rif uti pericolosi gestiti attraverso lo spargimento sui
fondi aveva compromesso le matrici di suolo e di acqua. (…) Era ritenuta, dunque, provata la con-
dotta associativa (per la quale si addiveniva alla conferma della prescrizione) e quella di disastro
ambientale”. Quindi, “la Corte territoriale ha ritenuto esistente l’ipotesi del disastro come fatto di
evento e ha conformato la portata lesiva del risultato prodotto (…). Si comprende, allora, come sul
piano materiale non sia richiesto un evento di morte o lesioni collettive come risultato della condot-
ta, ma una incidenza del fatto anche sulle cose che si riveli in potenziale collegamento con i primi
eventi e, dunque, in nesso di relazione con essi, realizzandone in concreto il serio pericolo di verif ca-
zione”. Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 58023/2017.
2 “La prova articolata, secondo un costrutto logico, ha tenuto conto non solo dei risultati delle verif che
presso i siti stessi, ma anche e soprattutto dell’entità delle false fatture annotate in contabilità, per
schermare operazioni ef ettivamente non esistenti per come annotate e non contabilizzabili nella
ef ettiva consistenza, operazioni che, per il solo anno 2004, erano pari a circa tre milioni di euro. La
intervenuta dichiarazione di prescrizione non esclude, infatti, che si potesse valutare e rielaborare
quel dato in funzione della quantificazione dell’entità dei rif uti trattati illecitamente e dedurre attra-
verso l’inferenza logica le dimensioni del fenomeno inquinante posto in essere, attraverso lo smalti-
mento e l’illecita gestione dei rif uti stessi (…). oltre ai prelievi di campioni e rif uti presso i siti in
esame, f nalizzati alla loro catalogazione e tipizzazione, sono stati eseguiti “accertamenti cartolari e
sulla documentazione contabile (con contestazione e dimostrazione del delitto di emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti) oltre che indagini specif che, seguendo alcuni mezzi che provvedeva-
no a scaricare direttamente rif uti in maniera incontrollata sui fondi. Il richiamo alle intercettazioni,
alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla lettura dei dati acquisiti con quelli già emersi
nell’ambito dei giudizi da cui le verif che avevano tratto genesi, ha permesso, dunque, di articolare
un complesso ragionamento sulla scorta del quale si è ritenuta la fattispecie di disastro ambientale”.
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 58023/2017.
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