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Agro ECo AmbIENTE




                  Quindi gli “hub” sono nodi aventi un grado maggiore nel sistema, capaci, per-
             ciò, di svolgere la funzione di raccordo tra più nodi, così diminuendo il diametro
             esistente, cioè la distanza più lunga frapposta ad essi. Connesso a tale parametro è
             l’indice di centralizzazione, ossia la proprietà che esprime quanto determinate reti
             siano dipendenti da taluni individui: in questi sistemi la distribuzione del grado è
             asimmetrica, essendoci nodi gerarchicamente più rilevanti.

             3. Caso-Studio: “Operazione Re Mida-Ultimo Atto”
                  La vicenda in esame riguarda le attività di una rete criminale f nalizzata al traf-
             f co  illecito  di  rif uti  speciali,  provenienti  da  impianti  di  trattamento  ubicati  in
             Veneto (Nuova ESA s.r.l. e Servizi Costieri s.r.l.) e Toscana (Decoindustria s.r.l.) e
             smaltiti illecitamente dagli impianti della società “Pellini s.r.l.” (d’ora in poi società
             Pellini) nel territorio compreso tra Napoli e Caserta. Come stabilito in sede giudi-
             ziaria , è stato provato il conseguente evento di disastro ambientale nel suddetto ter-
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             ritorio, secondo quanto previsto dall’art. 434, comma 2 del codice penale, sulla base
             di fonti di prova di diverso tipo . A tal proposito, un peso signif cativo nella prova
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             del disastro ambientale, protrattosi a partire dal 2002, è da attribuire all’acquisizione


             1  Il processo logico attraverso cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato i fratelli Pellini colpevoli
               del reato di cui all’art. 434, comma. 2, del Codice Penale è sintetizzato dalla sentenza di Cassazione,
               in cui è af ermato che “si era realizzata la fattispecie in esame, poiché, da un lato, l’altezza della falda
               e, dall’altro, il gran numero di tonnellate di rif uti pericolosi gestiti attraverso lo spargimento sui
               fondi aveva compromesso le matrici di suolo e di acqua. (…) Era ritenuta, dunque, provata la con-
               dotta associativa (per la quale si addiveniva alla conferma della prescrizione) e quella di disastro
               ambientale”. Quindi, “la Corte territoriale ha ritenuto esistente l’ipotesi del disastro come fatto di
               evento e ha conformato la portata lesiva del risultato prodotto (…). Si comprende, allora, come sul
               piano materiale non sia richiesto un evento di morte o lesioni collettive come risultato della condot-
               ta, ma una incidenza del fatto anche sulle cose che si riveli in potenziale collegamento con i primi
               eventi e, dunque, in nesso di relazione con essi, realizzandone in concreto il serio pericolo di verif ca-
               zione”. Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 58023/2017.
             2 “La prova articolata, secondo un costrutto logico, ha tenuto conto non solo dei risultati delle verif che
               presso i siti stessi, ma anche e soprattutto dell’entità delle false fatture annotate in contabilità, per
               schermare operazioni ef ettivamente non esistenti per come annotate e non contabilizzabili nella
               ef ettiva consistenza, operazioni che, per il solo anno 2004, erano pari a circa tre milioni di euro. La
               intervenuta dichiarazione di prescrizione non esclude, infatti, che si potesse valutare e rielaborare
               quel dato in funzione della quantificazione dell’entità dei rif uti trattati illecitamente e dedurre attra-
               verso l’inferenza logica le dimensioni del fenomeno inquinante posto in essere, attraverso lo smalti-
               mento e l’illecita gestione dei rif uti stessi (…). oltre ai prelievi di campioni e rif uti presso i siti in
               esame, f nalizzati alla loro catalogazione e tipizzazione, sono stati eseguiti “accertamenti cartolari e
               sulla documentazione contabile (con contestazione e dimostrazione del delitto di emissione di fat-
               ture per operazioni inesistenti) oltre che indagini specif che, seguendo alcuni mezzi che provvedeva-
               no a scaricare direttamente rif uti in maniera incontrollata sui fondi. Il richiamo alle intercettazioni,
               alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla lettura dei dati acquisiti con quelli già emersi
               nell’ambito dei giudizi da cui le verif che avevano tratto genesi, ha permesso, dunque, di articolare
               un complesso ragionamento sulla scorta del quale si è ritenuta la fattispecie di disastro ambientale”.
               Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 58023/2017.

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