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Agro ECo AmbIENTE




                  Tra le categorie di rif uti smaltiti illecitamente si evidenzia la presenza di: fan-
             ghi industriali di depurazione; terre e rocce da scavo da bonif che di siti inquinati;
             code di distillazione non detossif cate; percolato da discarica; polveri di abbattimen-
             to delle emissioni da lavorazione di scorie di alluminio.
                  Pertanto, dall’accertamento di tali fatti risultava provata la responsabilità del
             delitto di disastro ambientale in capo ai fratelli Pellini.
                  Dal quadro complessivo esaminato, quindi, è possibile rilevare la presenza di
             due tipologie di “cluster”, presenti sui due versanti opposti della f liera della gestio-
             ne dei rif uti: il “cluster” dei produttori e quello degli impianti di recupero o smal-
             timento. A tal proposito, i “cluster” o comunità costituiscono le porzioni di un
             grafo in cui è misurata una maggiore densità di relazioni, quindi è riscontrabile
             un’asimmetria nella distribuzione del grado nei nodi.




               di rif uti conferiti anche alla Pellini s.r.l. dalla Servizi Costieri, là dove la ditta ricettrice avrebbe potu-
               to ricevere solo rif uti provenienti dalla depurazione di ref ui civili (risultavano al contrario anche
               quelli  del  Consorzio  medio  Chiampo,  fanghi  industriali  ricevuti  dal  depuratore  di  montebello
               vicentino, nonché delle discariche industriali del polo conciario). Furono inviate alla Pellini s.r.l.
               66575,24 tonnellate di rif uti che provenivano da medio Chiampo. Per la presenza di zinco e cromo
               non si sarebbe potuto avviare i rif uti al recupero con impiego in agricoltura. Si è, del resto, verif cato
               come rif uti con causale D, partiti per il conferimento alla ditta Pellini assumessero dopo circa un’ora
               causale r (mutamento irrealizzabile in quella frazione temporale, così trasformandone il ciclo e
               dirottando i prodotti dallo smaltimento verso un non consentito recupero). La sentenza di primo
               grado ricostruisce il ciclo dei rif uti e ne traccia le operazioni illecite dalla genesi al conferimento, spie-
               gando come le verif che presso i siti di destinazione dei medesimi Pellini in relazione ai rif uti prove-
               nienti dalla Nuova Esa non avessero le caratteristiche per essere recuperati in ambiente con immis-
               sione diretta. La contaminazione da idrocarburi era superiore a quella ammessa e presentava una
               concentrazione pari a circa il 410% rispetto ai valori soglia. Ciò si spiegava nella caratterizzazione del
               ciclo di provenienza del rif uto con la circostanza che erano utilizzate partite di terreni di bonif ca
               provenienti dalla decontaminazione di siti inquinati, appunto, da idrocarburi. Ancora nella decisio-
               ne di primo grado risulta af rontato il tema della gestione dei rif uti da parte della Igemar e quello
               legato alle attività poste in essere dalla Decoindustria. Sul punto, la decisione (…) permette di verif -
               care che la società indicata aveva trasferito rif uti con i codici 070101, 070701, 190814. La società
               Pellini, si è, al pari, spiegato aveva ricevuto kg. 524.440 di rif uti con il primo codice; kg. 583,400 con
               il secondo, kg 1.218690, con il terzo codice. Il rif uto con il codice 070101 non era depurabile nel-
               l’impianto dei Pellini (biologico a fanghi attivi) e in grado di trattare solo liquami a medio carico
               organico, depurabili in via biologica. Si è appurato, altresì, che i rif uti non corrispondevano con
               quanto riportato nei formulari e che i codici CEr non corrispondevano all’origine del rif uto stesso,
               poiché la Decoindustria li trattava modif candone la natura. Tra i diversi rif uti vi erano proprio le
               “code di distillazione”, derivanti da solventi delle matrici acquose senza alcun processo di detossif -
               cazione. Il prodotto, ciò nonostante, era classif cato come fango, là dove restava un rif uto e si sareb-
               be dovuto smaltire con la termodistruzione. Attraverso la progressiva attribuzione di codici e le
               modif che di essi si giungeva, pertanto, a ritenerli fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque
               ref ue industriali e, dunque, ad avviarli al recupero attribuendo illegittimamente la qualif cazione di
               “fanghi industriali non pericolosi”. Tra l’ottobre 2002 e il marzo 2003 la Pellini aveva ricevuto kg.
               2.326.530 di detti rif uti e aveva qualif cato kg. 1.218.690 come fanghi là dove si trattava di code di
               distillazione”.  Sentenza  pronunciata  dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione,  Sezione  I  Penale,  n.
               58023/2017.

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