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ApplICAzIoNe dellA SoCIAl NeTwoRk ANAlySIS A SISTeMI CRIMINAlI
dedITI A ReATI CoNTRo l’AMbIeNTe
manipolazione di essi, ricorrendo a procedure illecite con cui si modif cava la com-
posizione merceologica delle sostanze, incidendo quindi sulle proprietà esteriori dei
rif uti, piuttosto che sulla loro ef ettiva pericolosità. Congiuntamente a tali opera-
zioni, venivano mutate cartolarmente le caratteristiche dei rif uti in uscita dagli
impianti, destinandoli illecitamente al recupero attraverso l’indicazione della causa-
le “r” e di codici identif cativi idonei al recupero, anziché la causale “D” con i rela-
tivi CEr, da indicare nei FIr (Formulari di identif cazione dei rif uti) dai produt-
tori sin dalla cessione ai suddetti impianti, coerentemente alle ef ettive caratteristi-
che di pericolosità.
Tale prassi era reiterata, continuativa e riguardava quantitativi ingenti di rif u-
ti speciali pericolosi e non pericolosi, i quali venivano af dati a società di interme-
diazione, come recycling Italia s.r.l., avente la funzione di “nodo-ponte” tra i “clu-
ster” dei produttori, connessi agli “hub” costituiti dagli impianti di trattamento, e
il “cluster” degli impianti di recupero e delle società “carosello”, aventi come “hub”
i fratelli Pellini e la società Pellini.
Di conseguenza, la funzione di tale società di intermediazione era coordinare
il traf co di rif uti verso lo smaltimento illecito negli impianti dei fratelli Pellini,
ostacolando così la ricostruzione del processo, dal produttore al sito di recupero o
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di smaltimento . In tali siti i rif uti venivano smaltiti illecitamente in maniera diret-
ta, come nell’accertato sversamento di percolato da discarica nella rete dei regi
Lagni, oppure subivano ulteriori trasformazioni, come nell’impianto di compo-
staggio in cui erano miscelati rif uti speciali pericolosi, non compatibili con la desti-
nazione agronomica .
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5 “Si era trattato di attività ripetute e continuative che avevano assunto proporzioni enormi rispetto
alle quali l’impossibilità di tracciare il ciclo e la vita del rif uto stesso era funzionale alla concretizza-
zione di uno smaltimento illecito che avveniva contaminando i suoli e l’ambiente, in generale. In
questa logica si è, allora, concluso per l’esistenza del delitto di disastro e per la verif cazione dell’even-
to, non potendo razionalmente ammettersi che migliaia di tonnellate di rif uti, con quelle caratteri-
stiche (…) potessero risultare neutri e indif erenti rispetto all’equilibrio ambientale oltre che privi di
forza e potenzialità distruttiva. (…) rilevano in questa logica non solo gli idrocarburi contenuti nelle
diverse categorie di sostanze, ma le code di distillazione cui erano attribuiti codici diversi, per farle
risultare come meri residui acquosi e ogni altro rif uto proveniente anche dalla bonif ca di siti indu-
striali inquinati, di cui danno conto le analisi eseguite dagli organi competenti (…). Alcun rilievo ha
il riferimento alla autorizzazione anche al trattamento di rif uti pericolosi. Ciò perché lo statuto rela-
tivo che segnava la genesi e il percorso che il rif uto avrebbe dovuto seguire, anche e soprattutto pre-
sentando la caratteristica di pericolosità, era costantemente disatteso. Accadeva, invero, che dalla
destinazione di esso allo smaltimento in discarica specif ca, con attribuzione della causale indicata se
ne modif casse la destinazione, avviandolo a un recupero non conforme a legge e contrario alla stessa
natura del prodotto conferito, attraverso aziende coinvolte nell’intermediazione e operazioni dirette
di miscelazione e camuf amento dei rif uti stessi”. Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sezione I Penale, n. 58023/2017.
6 “I fanghi derivanti dalla Servizi Costieri erano esaminati dal laboratorio Chelab ed erano smaltibili
in discarica di seconda categoria di tipo b (per rif uti speciali pericolosi e tossico nocivi). Si trattava
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