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STUDI MILITARI
Queste linee programmatiche definiscono a chiare lettere l’impatto della
dimensione cognitiva nella pianificazione delle operazioni militari, tuttavia, sul
piano dell’ordinamento interno, queste condotte illecite comportano un’intensa
attività di indagine guidata dall’autorità giudiziaria, attraverso organi dotati di
competenze specialistiche uniche.
5. La minaccia ibrida: azioni di contrasto nell’ordinamento interno e in
quello internazionale
il contrasto alla disinformazione online, nel più ampio contesto della
“minaccia ibrida”, rappresenta uno dei punti indicati nella Strategia Nazione la
per la Cybersicurezza 2022-2026 , finalizzato a garantire l’esercizio delle libertà
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fondamentali, ad esempio, durante consultazioni elettorali oppure in situazioni
di crisi internazionale.
La difficoltà principale riscontrata nell’ambito del contrasto e prevenzione
di queste minacce riguarda la capacità dei soggetti agenti di nascondere le proprie
tracce, impedendo agli operatori di risalire all’origine della catena di diffusione
dell’informazione.
Sotto il profilo strettamente del diritto internazionale, l’attività in questione
deve essere analizzata alla luce del dettato Costituzionale e dell’Art. 2 (4) della
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Carta della Nazioni Unite; il quale prevede, come regola generale, che gli Stati devo-
no astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza,
con l’eccezione delle ipotesi di self-defense di cui all’Art. 51 dello Statuto delle
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Nazioni Unite dell’uso legittimo della forza di cui al Capo Vii dello stesso Statuto.
è possibile considerare un’azione di influenza come “uso della forza” sol-
tanto quando le dimensioni e gli effetti prodotti, ancorché indiretti, sono parago-
nabili a quelli di un’azione di forza che impiega i sistemi convenzionali tipici delle
12 Strategia Nazionale di Cybersicurezza, redatta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nel
2022 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di pianificare, coordi-
nare e attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente difendendolo dalle minacce che
incombono a danno dei dispositivi e apparati dell’Information and Communication Tecnologies
(iCT). Cfr. par. 2.1.7, pag. 37. Disponibile al link: https://www.acn.gov.it/portale/docu-
ments/20119/87708/ACN+Manuale+Operativo+implementazione+misura-
82.pdf/ba48be5f-1e69-6b15-8fb9-2d48e52d0d74?t=1704460313679.
13 Art. 11 Costituzione: “L’italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, le limitazione della sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; (…)”.
14 Articolo 51 Carta delle Nazioni Unite: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il
diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato
contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le
misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. (…)”.
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