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Le nuOve fOrme deLLa Guerra IbrIda




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               operazioni cinetiche , con conseguente danno fisico a cose, lesioni a persone o
               perdita di vite umane. Tutte le attività che si mantengono, per livello di efficacia,
               al di sotto di tale soglia (campagne informative, countering misinformation, ecc.)
               e che rientrano nell’alveo delle azioni finalizzate a tutelare le Forze, non rappre-
               sentano violazioni dell’articolo 2 (4) della citata Carta delle Nazioni Unite; neces-
               sitano, tuttavia, di attente valutazioni sulla base delle conseguenze che possono
               produrre alle relazioni con i diversi Paesi ingaggiati.
                    Resta inteso che tali attività devono, anche in assenza di conflitto armato
               internazionale, conformarsi a principi consuetudinari del Diritto internazionale
               Umanitario, quali la distinzione, l’umanità, la proporzionalità, la precauzione e la
               necessità militare.
                    in particolare, nella scelta di mezzi e metodi di combattimento  devono
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               essere evitati quelli che possono arrecare mali superflui o sofferenze inutili. è con-
               sentito lo stratagemma, purché non sfoci in illegittimi atti di perfidia .
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               6.  Conclusioni
                    Quanto esposto rappresenta una breve disamina della problematica, analiz-
               zata soprattutto dalla prospettiva della Difesa e nel contesto delle emergenti situa-
               zioni di crisi internazionale. Tuttavia questi aspetti necessitano di approfondi-
               mento nei diversi consessi, considerata la velocità con cui tale tematica si evolve,
               e presuppongono il coinvolgimento di tutti gli attori ministeriali direttamente e
               indirettamente coinvolti (Difesa, ACN, DiS, interni, Giustizia, ecc.) e aziende
               private.
                    L’Arma dei Carabinieri è chiamata a considerare il dominio cognitivo come
               un’ulteriore sfida, non soltanto per quanto concerne la lotta alla criminalità
               informatica ma anche nella prospettiva del consolidamento della propria exper-
               tise nell’ambito delle strutture della Difesa a supporto delle attività riservate al
               Dicastero: la difesa e sicurezza militare dello Stato.


               15  Criterio dell’equivalenza cinetica utilizzato nel contesto del cyber warfare, rif. Manuale di Tallin
                  2.0, Rule 69.
               16  Art. 35 del i P.A. alle Convenzioni di Ginevra del 1977: “in ogni conflitto armato, il diritto delle
                  Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. E’ vietato l’impiego di armi,
                  proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E’
                  vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si
                  può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale”.
               17 Art. 37.1 del i P.A. alle Convenzioni di Ginevra del 1977: costituiscono perfidia “gli atti che
                  fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere
                  che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto
                  internazionale applicabile nei conflitti armati”.

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