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Le nuOve fOrme deLLa Guerra IbrIda
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operazioni cinetiche , con conseguente danno fisico a cose, lesioni a persone o
perdita di vite umane. Tutte le attività che si mantengono, per livello di efficacia,
al di sotto di tale soglia (campagne informative, countering misinformation, ecc.)
e che rientrano nell’alveo delle azioni finalizzate a tutelare le Forze, non rappre-
sentano violazioni dell’articolo 2 (4) della citata Carta delle Nazioni Unite; neces-
sitano, tuttavia, di attente valutazioni sulla base delle conseguenze che possono
produrre alle relazioni con i diversi Paesi ingaggiati.
Resta inteso che tali attività devono, anche in assenza di conflitto armato
internazionale, conformarsi a principi consuetudinari del Diritto internazionale
Umanitario, quali la distinzione, l’umanità, la proporzionalità, la precauzione e la
necessità militare.
in particolare, nella scelta di mezzi e metodi di combattimento devono
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essere evitati quelli che possono arrecare mali superflui o sofferenze inutili. è con-
sentito lo stratagemma, purché non sfoci in illegittimi atti di perfidia .
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6. Conclusioni
Quanto esposto rappresenta una breve disamina della problematica, analiz-
zata soprattutto dalla prospettiva della Difesa e nel contesto delle emergenti situa-
zioni di crisi internazionale. Tuttavia questi aspetti necessitano di approfondi-
mento nei diversi consessi, considerata la velocità con cui tale tematica si evolve,
e presuppongono il coinvolgimento di tutti gli attori ministeriali direttamente e
indirettamente coinvolti (Difesa, ACN, DiS, interni, Giustizia, ecc.) e aziende
private.
L’Arma dei Carabinieri è chiamata a considerare il dominio cognitivo come
un’ulteriore sfida, non soltanto per quanto concerne la lotta alla criminalità
informatica ma anche nella prospettiva del consolidamento della propria exper-
tise nell’ambito delle strutture della Difesa a supporto delle attività riservate al
Dicastero: la difesa e sicurezza militare dello Stato.
15 Criterio dell’equivalenza cinetica utilizzato nel contesto del cyber warfare, rif. Manuale di Tallin
2.0, Rule 69.
16 Art. 35 del i P.A. alle Convenzioni di Ginevra del 1977: “in ogni conflitto armato, il diritto delle
Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. E’ vietato l’impiego di armi,
proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E’
vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si
può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale”.
17 Art. 37.1 del i P.A. alle Convenzioni di Ginevra del 1977: costituiscono perfidia “gli atti che
fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere
che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto
internazionale applicabile nei conflitti armati”.
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