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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI




                    Bisognò attendere 2 mesi per vedere imposta la cancellazione dei simboli
               dell’Arma dopo 130 anni di storia. Infatti, nel corso della riunione del consiglio
               dei Ministri tenutasi in data 24 novembre 1943, tra i provvedimenti presentati
               compaiono due schemi di decreto “per l’istituzione della «Guardia Nazionale
               Repubblicana»” e per la nomina del “Luogotenente Generale della M.V.S.N.
               Renato Ricci a Comandante Generale” della GNR che avrebbero dato a vita a
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               provvedimenti legislativi poi apparsi in Gazzetta .
                    Già tre settimane dopo fu discussa e approvata la norma più significati-
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               va .  Durante  la  riunione  del  16  dicembre  1943  si  apprezza  la  presenza  del
               Comandante Generale della GNR  molto probabilmente anche in relazione al
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               decreto che approvava le norme sull’ordinamento e funzionamento della nuova
               nata.
                    In particolare, nella relazione che accompagnava il decreto erano precisati
               i criteri di base tra i quali: “la fusione completa della Milizia, dei Carabinieri e
               della P.A.I.; l’assorbimento e trasformazione delle Milizie speciali; accentramen-
               to, nell’ambito provinciale, di tutti gli organi esecutivi della «Guardia» nelle mani
               di un solo responsabile; conservazione, sino al comando di battaglione, della
               organizzazione territoriale periferica dell’Arma dei Carabinieri; selezione accu-
               rata di tutto il personale”. Appare evidente, com’è riportato anche in altre parti
               di questo Numero Speciale, che l’operazione mirava a schiacciare l’Arma dei
               Carabinieri rimasta nel territorio della RSI all’interno della più vasta e politica
               Milizia,  ampliata  anche  dall’assorbimento  delle  cosiddette  milizie  speciali.  A
               proposito di queste ultime si diceva che “l’assorbimento la trasformazione delle
               Milizie speciali [...] è necessaria per evitare dispersione di energie e fraziona-
               menti nocivi ad una unitaria azione di comando”, lasciando aperta la possibilità
               di  mantenere  una  autonomia  tecnica  e  ordinativa  come  nel  caso  della
               Ferroviaria e della Confinaria. In più, l’accentramento a livello provinciale delle
               funzioni dei corpi da assorbire non aveva alcun impatto per la PAI, mentre
               ancora una volta cancellava di fatto la linea di comando dei Carabinieri che si
               sarebbero visti imporre ordini da ufficiali della milizia, per raggiungere “non
               solo l’indispensabile unità di indirizzo ma anche una notevole semplificazione
               gerarchica”.

               19   F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
                    Sociale Italiana cit., p. 76.
               20   Si  fa  riferimento  al  decreto  legislativo  del  duce  18  dicembre  1943,  n.  921  recante
                    “Ordinamento e funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana”, pubblicato poi in
                    Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1944.
               21   F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
                    Sociale Italiana cit., p. 165.

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