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I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA



                  L’articolo 17 prevedeva inoltre che gli ufficiali (non si parlava delle altre
             categorie) transitati nel nuovo corpo avrebbero avuto diritto al trattamento di
             quiescenza previsto sulla base degli ordinamenti precedenti.
                  L’articolo 18, infine, precisava che il funzionamento della GNR avrebbe
             gravato sui capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
                  In sostanza, se si decise di mantenere la struttura ordinativa che ricalcava
             l’organizzazione territoriale dell’Arma, la dipendenza rimase, come in prece-
             denza era previsto per la milizia, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei
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             Ministri e cioè dallo stesso Capo dello Stato .
                  Resta  evidente,  anche  solo  dall’analisi  dei  provvedimenti  normativi  poi
             emanati, che il disordine regnava nella RSI in particolare per la scelta politica di
             fondere ordinamenti diversi nella GNR. In questo senso riveste maggiore inte-
             resse un’altra norma presentata nella seduta del 31 agosto 1944 poi apparsa
             nella Gazzetta Ufficiale d’Italia in materia di ufficiali ed agenti di polizia giudi-
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             ziaria alla fine del 1944 . La relazione che accompagnava lo schema di decreto
             chiariva  la  situazione  anomala  presente  all’interno  del  nuovo  organismo  in
             materia di attribuzioni di polizia giudiziaria.
                  Il testo precisava che per i provenienti dall’Arma dei Carabinieri e dalla
             Polizia dell’Africa Italiana la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
             era completa e non cessava con il termine del servizio sia secondo i rispettivi
             regolamenti,  sia  secondo  quanto  riportato  nell’articolo  221  del  Codice  di
             Procedura  Penale  vigente  all’epoca.  Questione  diversa  investiva  invece  gli
             appartenenti alla milizia, per i quali la “qualifica era limitata all’ambito nel quale
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             questi ultimi operavano per l’espletamento dei vari compiti ad essi affidati” . Si
             trattava dunque, sempre secondo la relazione che accompagnava lo schema di
             decreto anche “di eliminare ogni eventuale dubbio nei molteplici rapporti che
             intercorrono  tra  G.N.R.  da  un  lato  e  l’autorità  giudiziaria,  i  corpi  di  Polizia
             Speciali ed i cittadini dall’altro, si è determinata la necessità di sancire, con una
             norma giuridica” l’attribuzione della qualifica a tutti gli appartenenti alla GNR.
             Il decreto apparso poi in GU del 13 dicembre 1944 attribuiva a tutti le qualifi-
             che di ufficiale e di agente di PG “ai sensi degli articoli 221 e seguenti del codice
             di procedura penale”.

             25   Con regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, fu riconosciuto il rango di forza armata dello
                  Stato alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
             26   Il decreto legislativo del duce 2 novembre 1944, n. 842 recava “Attribuzione della qualifica
                  di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria agli ufficiali, sottufficiali e militi della G.N.R.”, in
                  Gazzetta Ufficiale d’Italia del 13 dicembre 1944, n. 290.
             27   F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
                  Sociale Italiana cit., p. 592.

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