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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI
L’articolo 2 conferiva le funzioni di ufficiale di Pubblica Sicurezza a tutti
gli ufficiali della GNR, escludendo però quelle attività specificatamente di poli-
zia amministrativa che rimanevano in capo alla Polizia. In questo caso era rical-
cato il modello già adottato durante il Regno d’Italia per le funzioni e i rapporti
tra ufficiali dei Carabinieri Reali e i funzionari di Pubblica Sicurezza. L’articolo
3, in chiusura, escludeva l’attribuzione di tali qualifiche agli ufficiali della
Guardia che appartenevano al ruolo servizi (sanitario, farmacista e veterinario -
amministrativo - maestri di banda, maestri di scherma). Va ricordato anche un
aspetto; nella relazione sul funzionamento del ministero della Giustizia, Piero
Pisenti così si esprimeva sulle attività di polizia giudiziaria condotte dall’Arma
in passato: “La scomparsa specialità dei carabinieri non può far dimenticare che
a suo tempo essa si distingueva per la esattezza dei suoi rapporti. Questa attitu-
dine alla obiettività, in confronto di chiunque, non è facilmente acquisibile da
elementi improvvisati” . Sulla relazione del ministro non appare necessario
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aggiungere altro .
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I Carabinieri non erano stati ancora completamente eliminati dalla produ-
zione normativa della RSI. Ancora nella seduta del 15 novembre 1944, fu pre-
sentato lo schema di decreto relativo allo scioglimento dell’opera di previdenza
della M.V.S.N., delle fondazioni dei Carabinieri nonché della costituzione
dell’Opera di Previdenza della G.N.R. .
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Nella relazione e nell’allegato testo del provvedimento si prevedeva in
sostanza lo scioglimento delle fondazioni riconducibili all’Arma dei Carabinieri
Reali acquisendone i fondi sulla base dei bilanci al 30 giugno 1944, nonché la
confluenza nella nuova Opera di Previdenza anche delle consistenze dell’analo-
ga Opera della milizia che aveva un disavanzo importante . Sembrerebbe dun-
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que, in assenza di ulteriori riscontri che l’iniziativa avrebbe potuto agevolare
soprattutto gli appartenenti alla milizia.
28 Su Pisenti si veda il profilo di Giuseppe Parlato in Dizionario Biografico degli Italiani, ad
nomen, ora disponibile online https://www.treccani.it/enciclopedia/piero-
pisenti_%28Dizionario-Biografico%29/, ultima consultazione 11 novembre 2024. Sulla rela-
zione, F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Sociale Italiana cit., p. 1000.
29 Per la produzione documentaria dell’Arma e le diverse tipologie, si rinvia a Flavio Carbone,
Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946), Roma, Stato Maggiore della
Difesa, 2016.
30 F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Sociale Italiana cit., pp. 808-811. Non è stato reperito il provvedimento in G.U. L’Opera di
previdenza sociale a favore dei componenti della Milizia Volontaria per la Sicurezza
Nazionale fu eretta in ente morale con regio decreto 27 marzo 1924, n. 482.
31 F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Sociale Italiana cit., p. 808.
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