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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI




                    L’articolo 2 conferiva le funzioni di ufficiale di Pubblica Sicurezza a tutti
               gli ufficiali della GNR, escludendo però quelle attività specificatamente di poli-
               zia amministrativa che rimanevano in capo alla Polizia. In questo caso era rical-
               cato il modello già adottato durante il Regno d’Italia per le funzioni e i rapporti
               tra ufficiali dei Carabinieri Reali e i funzionari di Pubblica Sicurezza. L’articolo
               3,  in  chiusura,  escludeva  l’attribuzione  di  tali  qualifiche  agli  ufficiali  della
               Guardia che appartenevano al ruolo servizi (sanitario, farmacista e veterinario -
               amministrativo - maestri di banda, maestri di scherma). Va ricordato anche un
               aspetto; nella relazione sul funzionamento del ministero della Giustizia, Piero
               Pisenti così si esprimeva sulle attività di polizia giudiziaria condotte dall’Arma
               in passato: “La scomparsa specialità dei carabinieri non può far dimenticare che
               a suo tempo essa si distingueva per la esattezza dei suoi rapporti. Questa attitu-
               dine alla obiettività, in confronto di chiunque, non è facilmente acquisibile da
               elementi  improvvisati” .  Sulla  relazione  del  ministro  non  appare  necessario
                                      28
               aggiungere altro .
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                    I Carabinieri non erano stati ancora completamente eliminati dalla produ-
               zione normativa della RSI. Ancora nella seduta del 15 novembre 1944, fu pre-
               sentato lo schema di decreto relativo allo scioglimento dell’opera di previdenza
               della  M.V.S.N.,  delle  fondazioni  dei  Carabinieri  nonché  della  costituzione
               dell’Opera di Previdenza della G.N.R. .
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                    Nella  relazione  e  nell’allegato  testo  del  provvedimento  si  prevedeva  in
               sostanza lo scioglimento delle fondazioni riconducibili all’Arma dei Carabinieri
               Reali acquisendone i fondi sulla base dei bilanci al 30 giugno 1944, nonché la
               confluenza nella nuova Opera di Previdenza anche delle consistenze dell’analo-
               ga Opera della milizia che aveva un disavanzo importante . Sembrerebbe dun-
                                                                       31
               que, in assenza di ulteriori riscontri che l’iniziativa avrebbe potuto agevolare
               soprattutto gli appartenenti alla milizia.

               28   Su Pisenti si veda il profilo di Giuseppe Parlato in Dizionario Biografico degli Italiani, ad
                    nomen,    ora   disponibile   online   https://www.treccani.it/enciclopedia/piero-
                    pisenti_%28Dizionario-Biografico%29/, ultima consultazione 11 novembre 2024. Sulla rela-
                    zione,  F.R.  Scardaccione,  (edizione  critica  a  cura  di),  Verbali  del  Consiglio  dei  Ministri  della
                    Repubblica Sociale Italiana cit., p. 1000.
               29   Per la produzione documentaria dell’Arma e le diverse tipologie, si rinvia a Flavio Carbone,
                    Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946), Roma, Stato Maggiore della
                    Difesa, 2016.
               30   F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
                    Sociale Italiana cit., pp. 808-811. Non è stato reperito il provvedimento in G.U. L’Opera di
                    previdenza  sociale  a  favore  dei  componenti  della  Milizia  Volontaria  per  la  Sicurezza
                    Nazionale fu eretta in ente morale con regio decreto 27 marzo 1924, n. 482.
               31   F.R. Scardaccione, (edizione critica a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri della Repubblica
                    Sociale Italiana cit., p. 808.

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