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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI
Un elemento molto importante è invece l’attribuzione contenuta nell’arti-
colo 3 che individuava la Guardia Nazionale Repubblicana come una “forza
armata dello Stato”; in questo caso, erano conferite oltre le attività più ordinarie
anche quelle più tipiche ivi comprese “mobilitazione, accasermamento, caser-
maggio, armamento”, assenti nella proposta.
Si intendeva portare, in linea con quanto fatto precedentemente per la milizia,
la GNR ad avere piena autonomia dalle Forze Armate. Inoltre nel testo definitivo
era indicato espressamente che la dipendenza dal ministero dell’Interno non
riguardava unicamente l’ordine pubblico, ma anche la pubblica sicurezza, attività
questa fondamentale per l’esecuzione di un corretto controllo del territorio da
parte di una forza dell’ordine a competenza generale. Non si comprende come mai
non fosse stato inserito nella bozza iniziale, tenuto conto che tale funzione era in
capo all’Arma dei Carabinieri, alle milizie speciali e, per quanto concerneva il ter-
ritorio delle colonie, alla Polizia dell’Africa Italiana. Una chiosa finale assorbiva l’ar-
ticolo 4 della bozza relativa ai servizi di polizia specializzata, cioè quelli in capo alle
milizie speciali, che sarebbero stati eseguiti d’intesa con i ministeri interessati.
Per quanto riguardava l’ordinamento, invece, l’articolo 4 differiva dal-
l’omologo articolo (5) della proposta per l’inserimento esplicito dei battaglioni
e compagnie O.P. e l’assenza dei “Battaglioni di Guardia Giovanile
Repubblicana (allievi)”, mentre i servizi indicati genericamente nella bozza
comparivano elencati più puntualmente nel testo definitivo (1 Stabilimento
armi e munizioni; 4 Magazzini vestiario equipaggiamento; 2 Depositi vestiario
equipaggiamento; 1 Banda).
Relativamente alle questioni del personale, si precisava che il vertice della
forza armata era scelto tra i suoi ufficiali generali, anziché tra gli aventi il grado
di generale come indicato nell’art. 7 della proposta. In merito poi ad altri aspetti
relativi al personale si segnala che erano indicati in modo più puntuale i requisiti
anagrafici per l’arruolamento sia come militi, sia come sottufficiali. Per l’accesso
dei sottufficiali alla categoria ufficiali invece scomparve la richiesta del titolo di
studio di scuola media superiore, inizialmente previsto nella bozza (art. 8).
Come già avveniva nel Regio Esercito poi si introduceva all’articolo 10 l’assen-
timento del Capo dello Stato per gli ufficiali e l’autorizzazione “dei superiori”
per le altre categorie (assente nella bozza).
Osservando le disposizioni transitorie (artt. 14-19), emerge che l’ingresso
nella GNR sarebbe avvenuto previa valutazione di apposite commissioni; ne
erano esclusi gli appartenenti alle milizie Ferroviaria e Postelegrafica che erano
anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle Poste e telegrafi, il cui ingres-
so sarebbe stato concordato con gli enti di appartenenza.
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