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CARABINIERI E GNR NEGLI ATTI LEGISLATIVI DELLA RSI




                    Un elemento molto importante è invece l’attribuzione contenuta nell’arti-
               colo 3 che individuava la Guardia Nazionale Repubblicana come una “forza
               armata dello Stato”; in questo caso, erano conferite oltre le attività più ordinarie
               anche quelle più tipiche ivi comprese “mobilitazione, accasermamento, caser-
               maggio, armamento”, assenti nella proposta.
                    Si intendeva portare, in linea con quanto fatto precedentemente per la milizia,
               la GNR ad avere piena autonomia dalle Forze Armate. Inoltre nel testo definitivo
               era  indicato  espressamente  che  la  dipendenza  dal  ministero  dell’Interno  non
               riguardava unicamente l’ordine pubblico, ma anche la pubblica sicurezza, attività
               questa fondamentale per l’esecuzione di un corretto controllo del territorio da
               parte di una forza dell’ordine a competenza generale. Non si comprende come mai
               non fosse stato inserito nella bozza iniziale, tenuto conto che tale funzione era in
               capo all’Arma dei Carabinieri, alle milizie speciali e, per quanto concerneva il ter-
               ritorio delle colonie, alla Polizia dell’Africa Italiana. Una chiosa finale assorbiva l’ar-
               ticolo 4 della bozza relativa ai servizi di polizia specializzata, cioè quelli in capo alle
               milizie speciali, che sarebbero stati eseguiti d’intesa con i ministeri interessati.
                    Per  quanto  riguardava  l’ordinamento,  invece,  l’articolo  4  differiva  dal-
               l’omologo articolo (5) della proposta per l’inserimento esplicito dei battaglioni
               e  compagnie  O.P.  e  l’assenza  dei  “Battaglioni  di  Guardia  Giovanile
               Repubblicana  (allievi)”,  mentre  i  servizi  indicati  genericamente  nella  bozza
               comparivano  elencati  più  puntualmente  nel  testo  definitivo  (1  Stabilimento
               armi e munizioni; 4 Magazzini vestiario equipaggiamento; 2 Depositi vestiario
               equipaggiamento; 1 Banda).
                    Relativamente alle questioni del personale, si precisava che il vertice della
               forza armata era scelto tra i suoi ufficiali generali, anziché tra gli aventi il grado
               di generale come indicato nell’art. 7 della proposta. In merito poi ad altri aspetti
               relativi al personale si segnala che erano indicati in modo più puntuale i requisiti
               anagrafici per l’arruolamento sia come militi, sia come sottufficiali. Per l’accesso
               dei sottufficiali alla categoria ufficiali invece scomparve la richiesta del titolo di
               studio  di  scuola  media  superiore,  inizialmente  previsto  nella  bozza  (art.  8).
               Come già avveniva nel Regio Esercito poi si introduceva all’articolo 10 l’assen-
               timento del Capo dello Stato per gli ufficiali e l’autorizzazione “dei superiori”
               per le altre categorie (assente nella bozza).
                    Osservando le disposizioni transitorie (artt. 14-19), emerge che l’ingresso
               nella GNR sarebbe avvenuto previa valutazione di apposite commissioni; ne
               erano esclusi gli appartenenti alle milizie Ferroviaria e Postelegrafica che erano
               anche funzionari delle ferrovie dello Stato e delle Poste e telegrafi, il cui ingres-
               so sarebbe stato concordato con gli enti di appartenenza.


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