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COMBATTENTI LEGITTIMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. 1943-1945
Questo aveva dei ben precisi precedenti nella storia militare europea,
strutturatisi soprattutto nell’età moderna. Esempi di chiamata alle armi della
popolazione da parte del governo, attraverso un arruolamento di milizie pae-
sane, erano particolarmente frequenti in Spagna e in Portogallo, dove le
“Ordinanze” costituivano parte integrante del sistema militare della nazione
ed erano gestiti dallo stesso esercito regolare. In paesi come la Francia, gli
Stati tedeschi o la Gran Bretagna essi assumevano forme diverse ma erano
comunque previsti nel caso di una invasione straniera. I governi, occorre
aggiungere, vi ricorrevano con estrema prudenza, non ignari dei rischi che
correva l’ordine sociale quando si davano armi alla popolazione e il monopo-
lio della forza tenuto dal governo e dai nobili si indeboliva. Anche per questo
le forme di guerra “irregolare” erano strettamente sorvegliate dal potere cen-
trale, ed ogni ricorso alla popolazione, nella forma della milizia, dell’ordinan-
za, della cernida o della landsturm, doveva avvenire tassativamente sotto l’egida
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del potere legittimo .
Era quindi escluso che tale forma di arruolamento potesse aver luogo in
territorio occupato dal nemico o anche al momento in cui il nemico si ritiras-
se . La differenza fra “legittimo” e “illegittimo” risiede insomma nella qualità
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della condizione del combattente, quella fra “regolare” o “irregolare” esclusiva-
mente nella forma che essa assume.
4. Belligeranti privilegiati e non
Una ulteriore categorizzazione che occorre tenere presente è quella fra “bel-
ligeranti privilegiati” e “non privilegiati”. Introdotta successivamente, essa attiene
al trattamento usato ai prigionieri. Se catturati, infatti, i combattenti “privilegiati”
devono essere protetti, curati e nutriti ai sensi della Convenzione di Ginevra del
1949.
il settembre 1943. Nondimeno, è importante sottolineare che anche questa legislazione
molto garantista nei confronti dei combattenti non appartenenti alle forze armate regolari
ponga ad essi una condizione stretta: che il rispetto delle norme e usi di guerra sia osservato
da essi collettivamente e individualmente. Se una organizzazione di resistenza infrange le
leggi di guerra, un suo singolo combattente, anche qualora individualmente le osservi, non
sarà considerato legittimo belligerante. Allo stesso modo, una organizzazione che osservi le
leggi di guerra non rende legittimo solo per questo un suo appartenente che le infranga.
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., pp. 170-172.
11 Tale necessità era antica quanto gli eserciti di coscrizione: “C’era la paura che, una volta
armati, i sudditi avrebbero potuto servirsi delle armi contro il potere costituito. Beninteso,
fonte di preoccupazioni del genere non erano certo i gentiluomini a cavallo, i quali uscivano
dal ceto dirigente prominente: ma lo stesso non valeva per le fanterie, nelle quali militavano
membri dei ceti subalterni urbani e soprattutto rurali”. Franco Cardini, Quella antica festa cru-
dele, Milano, Mondadori, 1995, pp. 194-195.
12 Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 173.
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