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COMBATTENTI LEGITTIMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. 1943-1945




                    Questo  aveva  dei  ben  precisi  precedenti  nella  storia  militare  europea,
               strutturatisi soprattutto nell’età moderna. Esempi di chiamata alle armi della
               popolazione da parte del governo, attraverso un arruolamento di milizie pae-
               sane,  erano  particolarmente  frequenti  in  Spagna  e  in  Portogallo,  dove  le
               “Ordinanze” costituivano parte integrante del sistema militare della nazione
               ed erano gestiti dallo stesso esercito regolare. In paesi come la Francia, gli
               Stati tedeschi o la Gran Bretagna essi assumevano forme diverse ma erano
               comunque  previsti  nel  caso  di  una  invasione  straniera.  I  governi,  occorre
               aggiungere, vi ricorrevano con estrema prudenza, non ignari dei rischi che
               correva l’ordine sociale quando si davano armi alla popolazione e il monopo-
               lio della forza tenuto dal governo e dai nobili si indeboliva. Anche per questo
               le forme di guerra “irregolare” erano strettamente sorvegliate dal potere cen-
               trale, ed ogni ricorso alla popolazione, nella forma della milizia, dell’ordinan-
               za, della cernida o della landsturm, doveva avvenire tassativamente sotto l’egida
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               del potere legittimo .
                    Era quindi escluso che tale forma di arruolamento potesse aver luogo in
               territorio occupato dal nemico o anche al momento in cui il nemico si ritiras-
               se . La differenza fra “legittimo” e “illegittimo” risiede insomma nella qualità
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               della condizione del combattente, quella fra “regolare” o “irregolare” esclusiva-
               mente nella forma che essa assume.

               4. Belligeranti privilegiati e non
                    Una ulteriore categorizzazione che occorre tenere presente è quella fra “bel-
               ligeranti privilegiati” e “non privilegiati”. Introdotta successivamente, essa attiene
               al trattamento usato ai prigionieri. Se catturati, infatti, i combattenti “privilegiati”
               devono essere protetti, curati e nutriti ai sensi della Convenzione di Ginevra del
               1949.

                    il  settembre  1943.  Nondimeno,  è  importante  sottolineare  che  anche  questa  legislazione
                    molto garantista nei confronti dei combattenti non appartenenti alle forze armate regolari
                    ponga ad essi una condizione stretta: che il rispetto delle norme e usi di guerra sia osservato
                    da essi collettivamente e individualmente. Se una organizzazione di resistenza infrange le
                    leggi di guerra, un suo singolo combattente, anche qualora individualmente le osservi, non
                    sarà considerato legittimo belligerante. Allo stesso modo, una organizzazione che osservi le
                    leggi di guerra non rende legittimo solo per questo un suo appartenente che le infranga.
                    Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., pp. 170-172.
               11   Tale necessità era antica quanto gli eserciti di coscrizione: “C’era la paura che, una volta
                    armati, i sudditi avrebbero potuto servirsi delle armi contro il potere costituito. Beninteso,
                    fonte di preoccupazioni del genere non erano certo i gentiluomini a cavallo, i quali uscivano
                    dal ceto dirigente prominente: ma lo stesso non valeva per le fanterie, nelle quali militavano
                    membri dei ceti subalterni urbani e soprattutto rurali”. Franco Cardini, Quella antica festa cru-
                    dele, Milano, Mondadori, 1995, pp. 194-195.
               12   Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 173.

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