Page 323 - Numero Speciale 2024-2
P. 323
COMBATTENTI LEGITTIMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. 1943-1945
quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belli-
gerante e che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se
questo territorio è occupato, sempreché queste milizie o questi corpi di volon-
tari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti
condizioni:
a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordi-
nati;
b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c. portino apertamente le armi;
d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad
un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte,
come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guer-
ra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle
forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l’autorizzazione dalle forze
armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una
tessera d’identità analoga al modulo allegato;
5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti
della marina mercantile e gli equipaggi dell’aviazione civile delle Parti belligeran-
ti che non fruiscano di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposi-
zioni del diritto internazionale;
6. la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del
nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasione
senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché
porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.
La sostanza delle due convenzioni stava nella loro logica ad excludendum.
Coloro che non erano considerati combattenti legittimi, e avrebbero dovuto
astersi dai combattimenti, se catturati potevano essere puniti secondo le leggi
del paese catturatore, per loro non valevano le guarentigie della Convenzione di
Ginevra e la loro sorte era, sostanzialmente, rimessa alla mercé del vincitore.
Che essi non rispettassero i canoni del diritto bellico era insomma all’inizio del
secondo conflitto mondiale opinione comune e assodata e tale rimase, sostan-
zialmente, anche dopo la guerra .
6
Il giurista statunitense Oppenheim aggiungeva che anche la guerra con-
6 Marco Conti, La cultura giuridico militare e i crimini di guerra nazifascisti, tesi di dottorato in Storia
dell’Europa e del Mediterraneo dal medioevo all’età contemporanea, Università Ca’ Foscari,
Anno 2014, p. 119.
321

