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I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA
Le spie e i sabotatori, che sono le categorie più frequenti di combattenti non
privilegiati, al contrario, possono essere trattati nello stesso modo dei combattenti
illegittimi se catturati nel corso della loro attività dietro le linee nemiche .
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Pur essendo parte delle forze armate regolari di uno stato essi perdono
insomma la loro condizione di tutela, essendo la loro azione volta a colpire
fraudolentemente l’avversario . Essi “in caso di cattura, sono alla mercé del
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nemico non avendo diritto al trattamento dei prigionieri di guerra” .
La condizione di questi combattenti, sancita agli artt. 29, 30 e 31 della
Convenzione dell’Aja del 1907 è molto importante dal punto di vista della inter-
pretazione degli eventi storici. La loro attività viola, infatti, il patto tacito fra i com-
battenti di mostrarsi apertamente agli avversari, pur essendo tanto preziosa che
nessuna nazione ritiene di doversene privare. Appartengono ad una zona grigia di
illegittimità legale, all’interno della quale le nazioni accettano, nemmeno tacitamen-
te, che forme di lotta censurabili siano poste in essere. Il giurista italiano Balladore
Pallieri aveva del resto commentato in senso analogo le disposizioni del diritto
internazionale negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Anche nel suo
parere lo stato poteva consentire che individui privi dei requisiti di legittimi belli-
geranti prendessero parte alle operazioni belliche senza per questo commettere
una violazione del diritto internazionale. Gli individui in questione se catturati
potevano essere soggetti alle misure del più estremo rigore, compresa la pena di
morte, ma non erano ammesse in conseguenza del loro operato né la rappresaglia
né alcuna responsabilità imputabile allo stato stesso. La loro azione, allo stesso
modo di quella delle spie, era ammessa anche se non legittima. “Non sussiste”,
concludeva il giurista, “alcun dovere dello Stato a lasciare commettere operazioni
belliche solo dai legittimi belligeranti” . A questa zona grigia può essere assimilata
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un’altra categoria di combattenti, a sua volta a cavallo fra legalità e illegalità, quella
degli “irregolari” che combattono isolatamente, o in piccoli gruppi, al di fuori delle
regole principali della guerra, quelli che saranno definiti “i partigiani”.
13 A patto di essere catturati in flagranza e di essere sottoposti ad un processo che ne accerti respon-
sabilità e, soprattutto, complicità. Ronzitti N., Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 169.
14 Ovviamente, fra le spie e i sabotatori sono compresi esclusivamente i cittadini, o sudditi, stra-
nieri. Gli appartenenti alla nazione che subisce l’atto di spionaggio o sabotaggio che vengano
catturati nel corso di attività contro il proprio paese sono compresi sotto la fattispecie del
tradimento e sono processati secondo norme apposite del codice penale militare di ciascun
paese. Il loro caso non ricade nel diritto internazionale ed è quindi fuori da questo studio.
15 La IV Convenzione dell’Aja del 1907 trattava delle spie, non dei sabotatori. Per questi ultimi
il trattamento è però analogo se essi sono in abito civile o se gli obbiettivi sono civili Ciò è
stato confermato anche dal Protocollo addizionale del 1977. Natalino Ronzitti, Diritto inter-
nazionale dei conflitti armati, cit., p. 176.
16 Giorgio Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, p. 505, cit. in: Marco Conti, La cultura
giuridico militare e i crimini di guerra nazifascisti, cit., p. 120.
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