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COMBATTENTI LEGITTIMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. 1943-1945




               avviare la Francia verso una nuova stagione politica e istituzionale della sua sto-
               ria. Una delle conseguenze di questo stato di cose fu però una ripresa, anche in
               sede teorica, del tema della guerra asimmetrica, e l’uscita di numerose pubblica-
               zioni che, riallacciando la contemporaneità alla storia recente, esaminavano il
               fenomeno della occupazione militare e dei conflitti ad essa relativi, cercando di
               trarne conseguenze utili. Il tema era stato oggetto di una vaga sistemazione con
               la Convenzione di Ginevra del 1949, che recependo alcune delle esperienze della
               guerra appena conclusa aveva cercato di dare una regola anche alle forme di
               guerra non ortodosse, sia pure senza legalizzarle. Essa, infatti, doveva pur tenere
               conto della presenza al tavolo dei vincitori di potenze coloniali come Francia e
               Gran  Bretagna  e  dell’Unione  Sovietica,  stati  poco  desiderosi  di  incoraggiare
               forme di resistenza armata che avrebbero potuto rivolgersi contro di loro.
                    Uno degli esiti della guerra del Viet-Nam da questo punto di vista fu il
               Protocollo aggiuntivo del 1977, che estendeva anche ai conflitti civili le regole
               della guerra, tuttavia essa non regolò la forma di guerra “illegittima”. La legitti-
               mità dei metodi della guerra irregolare resta ancora adesso un tema controver-
               so, per orientarsi nel quale è necessario partire dalla definizione dei suoi attori.

               2. Combattenti legittimi e illegittimi
                    Il permesso di uccidere senza essere puniti è riconosciuto solo al soldato
               in guerra e a pochissime altre categorie che esercitano la violenza in nome dello
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               Stato e in sua difesa  . Allo stesso tempo lo Stato ha riconosciuto da tutti il dirit-
               to a tutelare sé medesimo e di trattare non come nemici ma come criminali
               coloro che lo minacciano dall’interno . Per il diritto internazionale “solo coloro
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               che sono legittimi combattenti possono quindi lecitamente partecipare alle osti-
               lità e i loro atti sono imputati allo stato di cui sono organi”. Tale principio era
               sancito dal Regolamento della Convenzione dell’Aja del 1907 agli Artt. 1 e 2,
               che riprendevano alla lettera quelli della precedente Convenzione del 1899.
                    Art. 1: Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto
               all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguen-
               ti condizioni:
                    1. di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
                    2. di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
                    3. di portare le armi apertamente e

               2    “[...] all animals have an aversion to killing intra-species. [...] In modern civilizations the state
                    solves this con-flict by authorizing the combatant to fight”. The juridical basis of  the distinction
                    between  lawful  combatant  and  unprivileged  belligerent,  Judge’s  advocate  General  School  of  U.S.
                    Army, 1959; pp. 13-14.
               3    Giuseppe Gallo, La guerra inesistente, Roma, Canesi, 1965, p. 7.

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