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COMBATTENTI LEGITTIMI E DIRITTO INTERNAZIONALE. 1943-1945
avviare la Francia verso una nuova stagione politica e istituzionale della sua sto-
ria. Una delle conseguenze di questo stato di cose fu però una ripresa, anche in
sede teorica, del tema della guerra asimmetrica, e l’uscita di numerose pubblica-
zioni che, riallacciando la contemporaneità alla storia recente, esaminavano il
fenomeno della occupazione militare e dei conflitti ad essa relativi, cercando di
trarne conseguenze utili. Il tema era stato oggetto di una vaga sistemazione con
la Convenzione di Ginevra del 1949, che recependo alcune delle esperienze della
guerra appena conclusa aveva cercato di dare una regola anche alle forme di
guerra non ortodosse, sia pure senza legalizzarle. Essa, infatti, doveva pur tenere
conto della presenza al tavolo dei vincitori di potenze coloniali come Francia e
Gran Bretagna e dell’Unione Sovietica, stati poco desiderosi di incoraggiare
forme di resistenza armata che avrebbero potuto rivolgersi contro di loro.
Uno degli esiti della guerra del Viet-Nam da questo punto di vista fu il
Protocollo aggiuntivo del 1977, che estendeva anche ai conflitti civili le regole
della guerra, tuttavia essa non regolò la forma di guerra “illegittima”. La legitti-
mità dei metodi della guerra irregolare resta ancora adesso un tema controver-
so, per orientarsi nel quale è necessario partire dalla definizione dei suoi attori.
2. Combattenti legittimi e illegittimi
Il permesso di uccidere senza essere puniti è riconosciuto solo al soldato
in guerra e a pochissime altre categorie che esercitano la violenza in nome dello
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Stato e in sua difesa . Allo stesso tempo lo Stato ha riconosciuto da tutti il dirit-
to a tutelare sé medesimo e di trattare non come nemici ma come criminali
coloro che lo minacciano dall’interno . Per il diritto internazionale “solo coloro
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che sono legittimi combattenti possono quindi lecitamente partecipare alle osti-
lità e i loro atti sono imputati allo stato di cui sono organi”. Tale principio era
sancito dal Regolamento della Convenzione dell’Aja del 1907 agli Artt. 1 e 2,
che riprendevano alla lettera quelli della precedente Convenzione del 1899.
Art. 1: Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto
all’esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscano le seguen-
ti condizioni:
1. di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
2. di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3. di portare le armi apertamente e
2 “[...] all animals have an aversion to killing intra-species. [...] In modern civilizations the state
solves this con-flict by authorizing the combatant to fight”. The juridical basis of the distinction
between lawful combatant and unprivileged belligerent, Judge’s advocate General School of U.S.
Army, 1959; pp. 13-14.
3 Giuseppe Gallo, La guerra inesistente, Roma, Canesi, 1965, p. 7.
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