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I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA
4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei
paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l’esercito o ne fanno
parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.
Art. 2: La popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi
del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d’invasio-
ne senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell’Articolo 1, sarà
considerata come belligerante se essa porta le armi apertamente e se rispetta le
leggi e gli usi della guerra.
A norma dell’Art. 1, le garanzie richieste ai combattenti erano dunque
quattro: portare apertamente le armi, avere se non una uniforme almeno un
segno di riconoscimento, possedere una gerarchia responsabile, rispettare gli usi
e le leggi di guerra. A questi patti non solo le milizie non organizzate ma anche
gli insorti, ovvero coloro che prendessero le armi dopo l’occupazione del loro
territorio, potevano essere considerati belligeranti legittimi, ed avere diritto al
trattamento dovuto ai prigionieri se catturati. Tale trattamento, disciplinato dal
Capitolo II del Regolamento, era stato statuito fin dalla Convenzione di
Ginevra del 1864, e imponeva il rispetto e la cura dei prigionieri, soprattutto se
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feriti o malati . Il dettato, ancora oggi valido, fu adottato per impedire le guerre
private, condotte cioè da gruppi di individui al di fuori del controllo di uno
stato, e per legittimare la posizione degli eserciti regolari rispetto a quelli ribelli .
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Un obbiettivo del tutto coerente con lo spirito della Conferenza, come di quelle
che l’avevano preceduta, composta dai rappresentanti dei governi nazionali i
quali, nei primi anni del Novecento, avevano come scopo quello di limitare l’ar-
bitrio dei combattenti nei conflitti, non di incoraggiare rivolte. La stessa ratio fu
poi recepita, dopo la Grande Guerra, dalla Convenzione di Ginevra del 1929
relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la quale menzionava, in elenco
assai più dettagliato, le categorie che avevano diritto al trattamento, e alle garan-
zie, dei prigionieri:
Art. 4: Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione,
le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in
potere del nemico:
1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i mem-
bri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2.i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi
4 Flavio Carbone, Invasione e occupazione. Aspetti pratici. Il potere delle forze armate occupanti un terri-
torio nemico nella Seconda Guerra Mondiale e il diritto bellico, in I Quaderni della Rivista Aeronautica,
n. 2, 2008, Anno III, p. 108.
5 The juridical basis of the distinction, cit., p. 16.
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