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I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA
dotta dalle milizie irregolari andava intesa come una condotta collettiva, non
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individuale . Un singolo miliziano che agisse autonomamente poteva dunque
essere “trattato come criminale di guerra e fucilato”, e la stessa legittimità della
guerra irregolare era negata dal giurista in un testo edito ancora durante la
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Seconda Guerra Mondiale .
3. Combattenti regolari e non
Non bisogna, tuttavia, confondere il concetto di “illegittimo combattente”
con quello di “combattente irregolare”. Il primo, infatti, è colui che, a norma
del diritto appena esposto, non può combattere. Il secondo è colui che, in tutta
legittimità, prende parte alle ostilità senza essere parte delle forze armate ma
come membro di una milizia, di una levata in massa o di una spontanea orga-
nizzazione armata di resistenza.
Gli appartenenti a questi corpi hanno diritto, pur non essendo soldati a
pieno titolo, al trattamento dei prigionieri di guerra, patto che si attengano al
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rispetto delle leggi di guerra . Tale ultima categoria è espressamente richiamata
al sopracitato all’Art. 2 della Convenzione dell’Aja lì dove esso cita le tutele e
gli obblighi relativi ai combattenti, definiti come gli appartenenti alle “forze
militari di uno stato”. L’elemento essenziale della sua legittimità è che il com-
battente irregolare prenda le armi prima dell’occupazione del suo territorio da
parte del nemico e che le porti apertamente. Una volta che il territorio sia occu-
pato, una sua eventuale partecipazione ai combattimenti prenderebbe le forme
di una ribellione, e come tale potrebbe essere repressa dall’occupante con piena
legittimità. La legittimità, insomma, è legata al fatto che la chiamata alle armi
avvenga quando ancora è vigente il controllo del potere costituito del suo paese
sul territorio .
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7 Lassa Francis Lawrence Oppenheim, Lauterpacht Hersch, Legality of guerrilla under the Law of
War, in American Journal Law, 1946, p. 577 e ss., Marco Conti, La cultura giuridico militare e i cri-
mini di guerra nazifascisti, cit., p. 135.
8 Idem, International Law, 1944, p. 167, cit. in. Marco Conti, La cultura giuridico militare e i crimini
di guerra nazifascisti, cit., p. 136.
9 La distinzione fra “regolari” e “irregolari” è di fatto caduta con il Protocollo addizionale del
1977, che all’art. 43 tutela tutte le forze appartenenti alle “parti in conflitto”, a condizione
che siano organizzate e abbiano un comando responsabile. Queste ultime due categorie sono
oggi entrambe ammesse fra i legittimi belligeranti, sia pure ad alcune condizioni, ma fino alla
Seconda guerra Mondiale solamente la prima era considerata del tutto legittima, e solo dal
1977 vi sono inclusi anche i movimenti di resistenza e i guerriglieri che non appartengono
ad uno stato riconosciuto. Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino,
Giappichelli, 2021, pp. 169-170 e p. 174.
10 La successiva evoluzione del diritto internazionale vi ha poi incluso, fra il 1949 e il 1977,
anche i movimenti di resistenza organizzati, le forze armate appartenenti a stati non ricono-
sciuti da uno dei belligeranti, come fu il caso della Francia Libera o del Regno d’Italia dopo
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