Page 324 - Numero Speciale 2024-2
P. 324

I CARABINIERI DEL 1944 - LE RESISTENZE AL REGIME COLLABORAZIONISTA



             dotta dalle milizie irregolari andava intesa come una condotta collettiva, non
                       7
             individuale . Un singolo miliziano che agisse autonomamente poteva dunque
             essere “trattato come criminale di guerra e fucilato”, e la stessa legittimità della
             guerra  irregolare  era  negata  dal  giurista  in  un  testo  edito  ancora  durante  la
                                      8
             Seconda Guerra Mondiale .

             3. Combattenti regolari e non
                  Non bisogna, tuttavia, confondere il concetto di “illegittimo combattente”
             con quello di “combattente irregolare”. Il primo, infatti, è colui che, a norma
             del diritto appena esposto, non può combattere. Il secondo è colui che, in tutta
             legittimità, prende parte alle ostilità senza essere parte delle forze armate ma
             come membro di una milizia, di una levata in massa o di una spontanea orga-
             nizzazione armata di resistenza.
                  Gli appartenenti a questi corpi hanno diritto, pur non essendo soldati a
             pieno titolo, al trattamento dei prigionieri di guerra, patto che si attengano al
                                        9
             rispetto delle leggi di guerra . Tale ultima categoria è espressamente richiamata
             al sopracitato all’Art. 2 della Convenzione dell’Aja lì dove esso cita le tutele e
             gli obblighi relativi ai combattenti, definiti come gli appartenenti alle “forze
             militari di uno stato”. L’elemento essenziale della sua legittimità è che il com-
             battente irregolare prenda le armi prima dell’occupazione del suo territorio da
             parte del nemico e che le porti apertamente. Una volta che il territorio sia occu-
             pato, una sua eventuale partecipazione ai combattimenti prenderebbe le forme
             di una ribellione, e come tale potrebbe essere repressa dall’occupante con piena
             legittimità. La legittimità, insomma, è legata al fatto che la chiamata alle armi
             avvenga quando ancora è vigente il controllo del potere costituito del suo paese
             sul territorio  .
                         10
             7    Lassa Francis Lawrence Oppenheim, Lauterpacht Hersch, Legality of  guerrilla under the Law of
                  War, in American Journal Law, 1946, p. 577 e ss., Marco Conti, La cultura giuridico militare e i cri-
                  mini di guerra nazifascisti, cit., p. 135.
             8    Idem, International Law, 1944, p. 167, cit. in. Marco Conti, La cultura giuridico militare e i crimini
                  di guerra nazifascisti, cit., p. 136.
             9    La distinzione fra “regolari” e “irregolari” è di fatto caduta con il Protocollo addizionale del
                  1977, che all’art. 43 tutela tutte le forze appartenenti alle “parti in conflitto”, a condizione
                  che siano organizzate e abbiano un comando responsabile. Queste ultime due categorie sono
                  oggi entrambe ammesse fra i legittimi belligeranti, sia pure ad alcune condizioni, ma fino alla
                  Seconda guerra Mondiale solamente la prima era considerata del tutto legittima, e solo dal
                  1977 vi sono inclusi anche i movimenti di resistenza e i guerriglieri che non appartengono
                  ad uno stato riconosciuto. Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino,
                  Giappichelli, 2021, pp. 169-170 e p. 174.
             10   La successiva evoluzione del diritto internazionale vi ha poi incluso, fra il 1949 e il 1977,
                  anche i movimenti di resistenza organizzati, le forze armate appartenenti a stati non ricono-
                  sciuti da uno dei belligeranti, come fu il caso della Francia Libera o del Regno d’Italia dopo

             322
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329