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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI
ragione dell’età, dell’infermità o dell’ingenuità, sia suscettibile di essere distorto
da una pratica che, viceversa, deve ritenersi corretta poiché non influenza in
maniera decisiva la capacità decisionale del consumatore medio, il professioni-
sta deve comunque adottare ogni cautela utile a tutelare i consumatori partico-
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larmente vulnerabili «nell’ottica del membro medio di detto gruppo» .
La legittimità della pratica non esclude, dunque, un ulteriore obbligo per
il professionista di protezione dei consumatori particolarmente vulnerabili per
i quali si devono adottare delle idonee misure di tutela in relazione alla vulnera-
bilità del consumatore medio di detto gruppo secondo ciò che il professionista
può ragionevolmente prevedere.
La giurisprudenza amministrativa è intervenuta sul tema evidenziando
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come le tesi elaborate dalla dottrina consentano, pur nella loro eterogeneità, di
individuare rilevanti tasselli sia per una corretta interpretazione del disposto
normativo inerente al consumatore particolarmente vulnerabile, sia per allarga-
re la specola includendovi l’esatto trattamento da riservare a casi in cui non vi
è propriamente una vulnerabilità «in ragione dell’infermità mentale o fisica,
dell’età o dell’ingenuità», ma, comunque, una più ampia declinazione di tali ele-
menti di debolezza del soggetto a cui la pratica commerciale era rivolta come,
ad esempio, consumatori/investitori finanziari dei propri risparmi o - per rima-
nere in tema - adolescenti.
Dalla ricostruzione dell’ambito di applicazione della regola di cui all’art.
20, comma, 3, ultimo periodo, cod. cons. - secondo cui: «È fatta salva la pratica
pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in
dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera», ossia le cosid-
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dette dichiarazioni iperboliche - offerta dalla giurisprudenza amministrativa , si
evince, quindi, che la citata disposizione appare conforme al sistema di tutela
per i soggetti particolarmente vulnerabili, rispetto ai quali vanno considerati
vietati anche i messaggi “iperbolici”. Tale esenzione di scorrettezza per i mes-
saggi iperbolici opera, infatti, per i messaggi comuni, diretti, quindi, alla gene-
ralità dei consumatori, sul postulato che questi ultimi non possano essere ingan-
nati da messaggi aventi le caratteristiche sopra esposte.
In altre parole, per categorie di consumatori pur non vulnerabili ai sensi
dell’art. art. 20, comma 3, primo periodo, cod. cons., è, comunque, necessario
verificare l’idoneità dell’inganno, coniugandola con la nozione di consumatore
17 V. sul punto L. Guffanti Pesenti, Scorrettezza delle pratiche commerciali e rapporto di consumo, Napoli,
2020, 59.
18 V. recentemente Consiglio di Stato, VI, 17 maggio 2024, n. 4422.
19 Cons. Stato 4422/2024 cit.
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