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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI




               ragione dell’età, dell’infermità o dell’ingenuità, sia suscettibile di essere distorto
               da una pratica che, viceversa, deve ritenersi corretta poiché non influenza in
               maniera decisiva la capacità decisionale del consumatore medio, il professioni-
               sta deve comunque adottare ogni cautela utile a tutelare i consumatori partico-
                                                                                  17
               larmente vulnerabili «nell’ottica del membro medio di detto gruppo» .
                    La legittimità della pratica non esclude, dunque, un ulteriore obbligo per
               il professionista di protezione dei consumatori particolarmente vulnerabili per
               i quali si devono adottare delle idonee misure di tutela in relazione alla vulnera-
               bilità del consumatore medio di detto gruppo secondo ciò che il professionista
               può ragionevolmente prevedere.
                    La giurisprudenza amministrativa è intervenuta sul tema  evidenziando
                                                                            18
               come le tesi elaborate dalla dottrina consentano, pur nella loro eterogeneità, di
               individuare rilevanti tasselli sia per una corretta interpretazione del disposto
               normativo inerente al consumatore particolarmente vulnerabile, sia per allarga-
               re la specola includendovi l’esatto trattamento da riservare a casi in cui non vi
               è  propriamente  una  vulnerabilità  «in  ragione  dell’infermità  mentale  o  fisica,
               dell’età o dell’ingenuità», ma, comunque, una più ampia declinazione di tali ele-
               menti di debolezza del soggetto a cui la pratica commerciale era rivolta come,
               ad esempio, consumatori/investitori finanziari dei propri risparmi o - per rima-
               nere in tema - adolescenti.
                    Dalla ricostruzione dell’ambito di applicazione della regola di cui all’art.
               20, comma, 3, ultimo periodo, cod. cons. - secondo cui: «È fatta salva la pratica
               pubblicitaria  comune  e  legittima  consistente  in  dichiarazioni  esagerate  o  in
               dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera», ossia le cosid-
                                                                                       19
               dette  dichiarazioni  iperboliche  -  offerta  dalla  giurisprudenza  amministrativa ,  si
               evince, quindi, che la citata disposizione appare conforme al sistema di tutela
               per i soggetti particolarmente vulnerabili, rispetto ai quali vanno considerati
               vietati anche i messaggi “iperbolici”. Tale esenzione di scorrettezza per i mes-
               saggi iperbolici opera, infatti, per i messaggi comuni, diretti, quindi, alla gene-
               ralità dei consumatori, sul postulato che questi ultimi non possano essere ingan-
               nati da messaggi aventi le caratteristiche sopra esposte.
                    In altre parole, per categorie di consumatori pur non vulnerabili ai sensi
               dell’art. art. 20, comma 3, primo periodo, cod. cons., è, comunque, necessario
               verificare l’idoneità dell’inganno, coniugandola con la nozione di consumatore


               17   V. sul punto L. Guffanti Pesenti, Scorrettezza delle pratiche commerciali e rapporto di consumo, Napoli,
                    2020, 59.
               18   V. recentemente Consiglio di Stato, VI, 17 maggio 2024, n. 4422.
               19   Cons. Stato 4422/2024 cit.

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