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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI




                    Solo a seguito della rilevanza mediatica assunta dal fenomeno in Francia e
               in Italia, i video sono stati sottoposti a revisione manuale e, anche ad esito di
               tale analisi, è stato ritenuto che gli stessi non dovessero essere eliminati dalla
               piattaforma poiché non contrari alle suddette linee guida relative ad atti di auto-
               lesionismo in quanto - secondo il professionista - tali video non avrebbero pro-
               mosso condotte che ponevano a rischio la vita umana e non avrebbero mostra-
               to gesti collegati a problemi psichici, riproducendo un comportamento indotto
               dal  mero  desiderio  di  «apparire  interessanti» .  Solo  quando  il  fenomeno  ha
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               assunto rilevanza mediatica, la piattaforma, a titolo precauzionale, ha escluso i
               suddetti video da quelli suggeriti appositamente per l’utente interessato, ne ha
               impedito l’accesso ai minori e, per i maggiorenni, ha inserito un warning label per
               avvisare l’utenza che «la partecipazione a questa attività potrebbe causare peri-
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               coli a te o ad altri» . L’Autorità è così intervenuta sia per la tutela dell’interesse
               alla salute psico-fisica dei minori, sia anche - più in generale - per garantire che
               il  consumatore  possa  liberamente  orientarsi  sul  mercato,  al  coperto  da  ogni
               influenza illecita. La peculiarità del servizio offerto dalla piattaforma e la mino-
               re età degli utenti avrebbero dovuto indurre il professionista a rispettare il gene-
               rale obbligo diligenza, parametrata però sulla natura particolarmente vulnerabi-
               le dell’utenza interessata, andando - se del caso - oltre agli obblighi minimi pre-
               visti dalla legislazione settoriale  alla luce delle aspettative legittime di un con-
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               sumatore medio di quel servizio , ossia un minore che potrebbe non avere una
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               piena capacità di discernimento del vedere e imitare gesti autolesionistici.
                    Il comportamento atteso da un professionista del genere è quello di pre-
               disporre adeguate misure di controllo delle proprie procedure automatizzate,
               anche in ossequio al principio di precauzione, al fine di scongiurare il pericolo
               di diffusione di contenuti social che potrebbero offendere la sensibilità dell’uten-
               za, specie se di minore età, e di indurre a imitare gesti autolesionistici o comun-
               que pericolosi. Per completezza, occorre evidenziare che, in relazione al caso di
               specie appena trattato, il professionista ha impugnato innanzi al Tar del Lazio il
               provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e che i giudici, in sede di cognizione
               sommaria propria della fase cautelare in cui versava il giudizio, hanno rigettato
               le doglianze del ricorrente confermando l’immediata efficacia del provvedimen-
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               to dell’Autorità .
               27   Ibidem.
               28   Ibidem.
               29   Tar Lazio, I, 24 settembre 2020, n. 9762.
               30   Corte di Giustizia, 7 settembre 2016, in causa C-310/15, punto 34.
               31   Tar Lazio, I, ord. 10 ottobre 20254, n. 4541.

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