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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI
Solo a seguito della rilevanza mediatica assunta dal fenomeno in Francia e
in Italia, i video sono stati sottoposti a revisione manuale e, anche ad esito di
tale analisi, è stato ritenuto che gli stessi non dovessero essere eliminati dalla
piattaforma poiché non contrari alle suddette linee guida relative ad atti di auto-
lesionismo in quanto - secondo il professionista - tali video non avrebbero pro-
mosso condotte che ponevano a rischio la vita umana e non avrebbero mostra-
to gesti collegati a problemi psichici, riproducendo un comportamento indotto
dal mero desiderio di «apparire interessanti» . Solo quando il fenomeno ha
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assunto rilevanza mediatica, la piattaforma, a titolo precauzionale, ha escluso i
suddetti video da quelli suggeriti appositamente per l’utente interessato, ne ha
impedito l’accesso ai minori e, per i maggiorenni, ha inserito un warning label per
avvisare l’utenza che «la partecipazione a questa attività potrebbe causare peri-
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coli a te o ad altri» . L’Autorità è così intervenuta sia per la tutela dell’interesse
alla salute psico-fisica dei minori, sia anche - più in generale - per garantire che
il consumatore possa liberamente orientarsi sul mercato, al coperto da ogni
influenza illecita. La peculiarità del servizio offerto dalla piattaforma e la mino-
re età degli utenti avrebbero dovuto indurre il professionista a rispettare il gene-
rale obbligo diligenza, parametrata però sulla natura particolarmente vulnerabi-
le dell’utenza interessata, andando - se del caso - oltre agli obblighi minimi pre-
visti dalla legislazione settoriale alla luce delle aspettative legittime di un con-
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sumatore medio di quel servizio , ossia un minore che potrebbe non avere una
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piena capacità di discernimento del vedere e imitare gesti autolesionistici.
Il comportamento atteso da un professionista del genere è quello di pre-
disporre adeguate misure di controllo delle proprie procedure automatizzate,
anche in ossequio al principio di precauzione, al fine di scongiurare il pericolo
di diffusione di contenuti social che potrebbero offendere la sensibilità dell’uten-
za, specie se di minore età, e di indurre a imitare gesti autolesionistici o comun-
que pericolosi. Per completezza, occorre evidenziare che, in relazione al caso di
specie appena trattato, il professionista ha impugnato innanzi al Tar del Lazio il
provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e che i giudici, in sede di cognizione
sommaria propria della fase cautelare in cui versava il giudizio, hanno rigettato
le doglianze del ricorrente confermando l’immediata efficacia del provvedimen-
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to dell’Autorità .
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Tar Lazio, I, 24 settembre 2020, n. 9762.
30 Corte di Giustizia, 7 settembre 2016, in causa C-310/15, punto 34.
31 Tar Lazio, I, ord. 10 ottobre 20254, n. 4541.
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