Page 309 - Rassegna 2024-4_1
P. 309

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI




               di consumo” inerenti all’utilizzo di piattaforme di socializzazione on line, dove è
               facile sottrarsi al controllo genitoriale ed è altrettanto facile imbattersi in malin-
               tenzionati o in giochi/sfide adolescenziali pericolose.
                    Il riferimento a queste determinate categorie di persone determina l’irrigi-
               dimento del giudizio sulla correttezza/scorrettezza della pratica commerciale in
               ragione della maggior facilità per la pratica medesima di influenzare in maniera
                                                                                      12
               significativa la capacità e la libertà di scelta per queste categorie di utenti .
                    In realtà, il legislatore non intende modificare il parametro di valutazione
               di una pratica commerciale scorretta, ma ridefinirla entro confini più rigida-
               mente delineati: il parametro resta quello del consumatore medio inteso come
               il “consumatore particolarmente vulnerabile medio”, ma il giudizio è più restrit-
               tivo .
                   13
                    La ratio di questa norma è palese e risiede nell’esigenza di tutelare con
               maggior rigore i soggetti che più di altri sono deboli, ma a ben vedere un’inter-
               pretazione corretta del concetto di consumatore medio non potrebbe che por-
               tare alla scelta compiuta dal legislatore: qualora la pratica colpisca - anche solo
               potenzialmente - un consumatore particolarmente vulnerabile come un minore,
               il parametro di valutazione della correttezza/scorrettezza della medesima prati-
               ca sarebbe quello dell’influenzabilità oltre il livello di tolleranza del consumato-
               re medio «di quella particolare categoria di consumatori», ossia quella vulnera-
                                                                          14
               bile sotto quel particolare aspetto (es. bambini o adolescenti) .
                    Ciò che risalta in questo quadro è la maggior difficoltà di identificazione
               del consumatore medio nel caso in cui la particolare vulnerabilità del soggetto
               derivi da determinate condizioni “sociali” o “culturali”, giacché queste condi-
               zioni sono spesso di complessa individuazione, non consentendo il rilievo di
               una categoria di consumatori omogenea e univocamente delineabile in base ad

               12   Cfr. G. Alpa, I diritti dei consumatori, Torino, 2002, passim, tra i primi a introdurre il concetto
                    di consumatore medio. V. anche A. Barba, Capacità del consumatore e funzionamento del mercato.
                    Valutazione  e  divieto  delle  pratiche  commerciali,  Torino,  2021,  452  e  ss.,  secondo  il  quale:
                    «Consumatore  medio  e  consumatore  (medio)  vulnerabile  descrivono  differenti  indici  di
                    rischio legato all’attività di consumo, diverse estensioni dell’autodeterminazione al consumo
                    irrilevante ai fini della tutela regolatoria».
               13   Appare opportuno fare una precisazione terminologica. Ciò che qui rileva non è la vulnera-
                    bilità in sé, ma la particolare vulnerabilità del consumatore medio poiché far riferimento alla
                    vulnerabilità tout court significherebbe rendere assai ardua l’individuazione della classe di
                    consumatori da cui estrapolare la figura del consumatore medio.
               14   Per Saccomani, Le nozioni di consumatore e di consumatore medio, cit., 157 ss., la mancanza di dif-
                    ferenziazione tra consumatore vulnerabile e consumatore medio produrrebbe un risultato
                    paradossale: anche i consumatori specificamente vulnerabili concorrerebbero alla determina-
                    zione del parametro di consumatore medio sebbene non siano destinatari della pratica ren-
                    dendo così quest’ultima discorsiva e quindi illecita. Questo risultato sarebbe scongiurato,
                    però, con il rilievo del gruppo di consumatori cui si rivolge la pratica commerciale.

                                                                                         61
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314