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INSERTO
secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. cod. cons., e ciò postula una certa
sicurezza sulla definizione di consumatore e sulla sua fisionomia.
L’art. 2, comma 1, lett. b), dir. 93/13 (e nel diritto interno, in via generale,
l’art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons.) definisce il consumatore come una qual-
siasi persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio della sua attività impren-
ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Ogni persona fisica è, dunque, un consumatore, salvo quando agisce come
un professionista. Tale assunto rende evidente il fatto che non esiste una cate-
goria socialmente ed economicamente definita di consumatori, ma l’individua-
zione del consumatore, non potendosi basare su una concezione marcatamente
soggettivistiva, deve basarsi su una valutazione oggettiva della singola fattispe-
cie in cui l’indagine si focalizza sull’interesse in concreto perseguito dall’opera-
tore economico tramite l’atto (di consumo) posto in essere .
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L’intera disciplina consumeristica si impernia, dunque, sul concetto di
consumatore delineato dall’art. 3 cod. cons., ma la normativa europea sulle pra-
tiche commerciali sleali fa riferimento al “consumatore medio” inteso non
come un soggetto ben individuato, ma come parametro o, meglio, come cate-
goria con portata normativa che prescrive un determinato modello umano
ricettore delle pratiche commerciali.
È il considerando n. 18 della dir. 05/29 ad eleggere espressamente il consu-
matore medio a parametro di valutazione della lealtà/slealtà di una pratica com-
merciale, intendendo per “consumatore medio” il soggetto «normalmente
informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori
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sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia» .
La nozione non è però statica, ma deve tenere conto di fattori sociali, cul-
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turali e linguistici e, pertanto, le autorità - amministrative e giudiziarie - devono
esercitare la loro facoltà di giudizio nel valutare caso per caso se la nozione di
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consumatore “medio” ricorra in una determinata situazione .
Una particolare disciplina è dettata per i consumatori particolarmente vulnerabili
in ragione della loro età o di particolari condizioni fisiche, psichiche, sociali o
culturali e tra essi rientrano senz’altro i minori, specie con riferimento ad “atti
8 S. Mazzamuto, Le dottrine generali, in Trattato del diritto privato, dir. da S. Mazzamuto, I-II,
Torino, 2021, 217.
9 Definizione resa per la prima volta da Corte di Giustizia 10 novembre 1982, C-261/81, in
Racc., 1983, I-3961, ma v. anche Corte di Giustizia 18 maggio 1993, C-126/91, in Racc.,
1993, I-2361; Corte di Giustizia 6 luglio 1995, C-470/93, in Racc., 1995, I-1923 e Corte di
Giustizia 16 luglio 1998, C-210/96, in Racc., 1998, I-4657.
10 Cons. Stato, VI, 5 aprile 2024, n. 3175.
11 Cons. Stato 3175/2024 cit.
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