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STUDI MILITARI




                  I colpi di manganello devono mirare alle aree muscolari più importanti del
             corpo (cosce e braccia), evitando le parti ove possono cagionarsi lesioni più
             gravi. Il suo utilizzo contro una persona che non mostri un comportamento
             violento  va  considerato  alla  stregua  di  un  trattamento  crudele,  inumano  o
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             degradante, perfino di tortura .
                  Il termine gas lacrimogeno viene utilizzato per descrivere una varietà di
             agenti  lacrimogeni.  Quello  più  utilizzato  dalle  F.o.  è  il  cosiddetto  “CS”
             (Ortoclorobenzalmalononitrile) che viene lanciato sotto forma di granate, sca-
             gliate a mano o con apposito lanciatore. Viene utilizzato per indurre i facinorosi
             a disperdersi e a interrompere il comportamento violento.
                  I lacrimogeni non devono essere sparati ad alzo zero e bisogna sempre
             tenere presente che possono comportare effetti indesiderati a causa del cambia-
             mento del vento nonché fughe precipitose proprio per evitare le conseguenze
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             sull’apparato respiratorio .
                  Quanto ai cannoni ad acqua, in considerazione della particolare energia
             cinetica generata, la Guida prevede che gli idranti vengano utilizzati solo in
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             situazioni di gravi disordini .

             4.  Le  indicazioni  fornite  dall’Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la
               Cooperazione in Europa
                  Nel 2021, l’Ufficio per le Istituzioni democratiche ed i diritti umani (ODIHR)
             dell’OSCE , sulla scia di quanto indicato dall’OHCHR, ha pubblicato la Guide
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             on Law Enforcement Equipment (Most Commonly Used in the Policing of  Assemblies),
             che implementa la precedente pubblicazione del 2016, Human Rights Handbook
             on Policing Assemblies, in ossequio alla mission istituzionale volta al monitoraggio
             delle manifestazioni in tutta la regione dell’OSCE e alla formazione degli appar-
             tenenti alle F.o. al rispetto dei diritti umani.

             21   Ivi, § 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4
             22   Ivi, § 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4.
             23   Ivi, § 7.7.1 e 7.7.2.
             24   Il diritto alla libertà di riunione, nonché i suoi limiti, sono chiaramente indicati nell’articolo
                  11 della CEDU e nel Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990. La maggior parte
                  delle  costituzioni  nazionali  e  delle  leggi  fondamentali  fanno  eco  a  questi  documenti.
                  L’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) e la Commissione
                  per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia) for-
                  niscono  supporto  legislativo  agli  Stati  partecipanti  all’OSCE  e  ai  membri  del  Consiglio
                  d’Europa per assisterli nel garantire che la loro legislazione sulla libertà di riunione sia con-
                  forme agli standard europei e internazionali e agli impegni OSCE. Lo sviluppo di queste
                  Linee guida costituisce una pietra angolare di questa assistenza e si aggiunge al database
                  LegislatiOnline.org dell’ODIHR, dove i legislatori possono ottenere buoni esempi dalla legi-
                  slazione  di  altri  Paesi.  Cfr.  Premessa  al  Guidelines  on  Freedom  of   Peaceful  Assembly,  Second
                  Edition, Varsavia/Strasbourg 2010, p.9.

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