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STUDI MILITARI
I colpi di manganello devono mirare alle aree muscolari più importanti del
corpo (cosce e braccia), evitando le parti ove possono cagionarsi lesioni più
gravi. Il suo utilizzo contro una persona che non mostri un comportamento
violento va considerato alla stregua di un trattamento crudele, inumano o
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degradante, perfino di tortura .
Il termine gas lacrimogeno viene utilizzato per descrivere una varietà di
agenti lacrimogeni. Quello più utilizzato dalle F.o. è il cosiddetto “CS”
(Ortoclorobenzalmalononitrile) che viene lanciato sotto forma di granate, sca-
gliate a mano o con apposito lanciatore. Viene utilizzato per indurre i facinorosi
a disperdersi e a interrompere il comportamento violento.
I lacrimogeni non devono essere sparati ad alzo zero e bisogna sempre
tenere presente che possono comportare effetti indesiderati a causa del cambia-
mento del vento nonché fughe precipitose proprio per evitare le conseguenze
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sull’apparato respiratorio .
Quanto ai cannoni ad acqua, in considerazione della particolare energia
cinetica generata, la Guida prevede che gli idranti vengano utilizzati solo in
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situazioni di gravi disordini .
4. Le indicazioni fornite dall’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa
Nel 2021, l’Ufficio per le Istituzioni democratiche ed i diritti umani (ODIHR)
dell’OSCE , sulla scia di quanto indicato dall’OHCHR, ha pubblicato la Guide
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on Law Enforcement Equipment (Most Commonly Used in the Policing of Assemblies),
che implementa la precedente pubblicazione del 2016, Human Rights Handbook
on Policing Assemblies, in ossequio alla mission istituzionale volta al monitoraggio
delle manifestazioni in tutta la regione dell’OSCE e alla formazione degli appar-
tenenti alle F.o. al rispetto dei diritti umani.
21 Ivi, § 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4
22 Ivi, § 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4.
23 Ivi, § 7.7.1 e 7.7.2.
24 Il diritto alla libertà di riunione, nonché i suoi limiti, sono chiaramente indicati nell’articolo
11 della CEDU e nel Documento di Copenaghen dell’OSCE del 1990. La maggior parte
delle costituzioni nazionali e delle leggi fondamentali fanno eco a questi documenti.
L’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) e la Commissione
per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia) for-
niscono supporto legislativo agli Stati partecipanti all’OSCE e ai membri del Consiglio
d’Europa per assisterli nel garantire che la loro legislazione sulla libertà di riunione sia con-
forme agli standard europei e internazionali e agli impegni OSCE. Lo sviluppo di queste
Linee guida costituisce una pietra angolare di questa assistenza e si aggiunge al database
LegislatiOnline.org dell’ODIHR, dove i legislatori possono ottenere buoni esempi dalla legi-
slazione di altri Paesi. Cfr. Premessa al Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Second
Edition, Varsavia/Strasbourg 2010, p.9.
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