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STUDI MILITARI




             SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I Principi Generali delle Nazioni Unite sull’uso della forza. -
                       3. Le indicazioni pratiche dell’ONU per la condotta operativa. - 4. Le indica-
                       zioni  fornite  dall’Organizzazione  per  la  Sicurezza  e  la  Cooperazione  in
                       Europa. - 5. Il Tema dei Diritti Umani per le Forze di polizia dell’Unione
                       Europea.

             1.  Premessa
                  La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Corte EDU) ha
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             ribadito, con recentissima Sentenza , i Principi Fondamentali in tema di uso della
             forza per il mantenimento dell’ordine in occasione di manifestazioni e cortei. Il
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             Consesso ha sottolineato, in armonia  con le Linee Guida dettate dalle Nazioni
             Unite, che l’intervento delle Forze di polizia deve conformarsi strettamente a
             criteri di legalità, necessità e proporzionalità, cui ogni agente ha l’obbligo di attenersi
             nell’utilizzo della forza. Sul singolo operatore di polizia ricade quindi la notevo-
             le responsabilità di determinare se sia necessario e, in tal caso, quale intensità
             debba  avere,  in  strettissima  relazione  alla  minaccia/resistenza  da  affrontare.
             Spesso è tenuto a trovare questo equilibrio tra esercizio dell’Autorità e rispetto
             della Libertà  in una manciata di secondi e in condizioni assai complesse .
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             2    Sent. Arnold e Marthaler contro Svizzera nn. 77686/16 e 76791/16 del 19 dicembre 2023.
                  Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5, par. 1, Convezione Europea dei Diritti Umani); con-
                  finamento all’interno di un cordone della polizia nel corso di una manifestazione e successiva
                  detenzione. La causa concerne il confinamento dei ricorrenti all’interno di un cordone della
                  polizia (misura nota in inglese come «kettling» o tecnica di «accerchiamento») nel corso di
                  una manifestazione svoltasi il 1° maggio 2011, e la loro successiva detenzione. I ricorrenti
                  hanno  contestato  la  misura  di  confinamento  e  la  loro  detenzione,  ritenendole  illegali.
                  Appellandosi all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b, seconda parte CEDU, la Corte ha concluso
                  che le autorità interne non hanno effettuato un’adeguata ponderazione degli interessi tra
                  l’obbligo dei ricorrenti di rivelare la propria identità e di non turbare l’ordine pubblico, da un
                  lato, e il loro diritto alla libertà, dall’altro. Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, CEDU (una-
                  nimità). Cfr. https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home.html, u.c. 5 aprile 2024.
             3    “Gli agenti delle forze dell’ordine possono usare la forza solo quando strettamente necessario
                  e nella misura richiesta per l’adempimento dei loro compiti”. Art. 3 del Codice di condotta
                  delle  Nazioni  Unite  per  gli  appartenenti  alle  forze  dell’ordine,  adottato  con  Risoluzione
                  dell’Assemblea  Generale  34/169,  17  dicembre  1979.  http://www.ohchr.org/
                  EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx).  “Gli  agenti  delle  forze
                  dell’ordine, nello svolgimento del loro compito, applicano, per quanto possibile, mezzi non
                  violenti prima di ricorrere all’uso della forza e delle armi da fuoco. Possono usare la forza e le
                  armi da fuoco solo se gli altri mezzi si rivelino inefficaci o non garantiscono di raggiungere il
                  risultato previsto. Ogniqualvolta l’uso legale della forza e delle armi da fuoco è inevitabile, le
                  forze dell’ordine devono esercitare moderazione in tale uso e agire in proporzione alla gravità
                  del reato e all’obiettivo legittimo da raggiungere”. § 4 e 5 dei Principi di base sull’uso della
                  forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine, adottato dall’Ottavo Congresso
                  delle  Nazioni  Unite  sulla  prevenzione  della  criminalità  e  il  trattamento  dei  delinquenti,
                  L’Avana, Cuba, dal 27 agosto al 7 settembre 1990. Cfr. https://www.ohchr.org/en/instru-
                  ments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement.
             4    G. Martiello, I limiti penali dell’uso della forza pubblica: una indagine di parte generale, Edizioni ETS,
                  Pisa, 2019, p. 17.

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