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STUDI MILITARI
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I Principi Generali delle Nazioni Unite sull’uso della forza. -
3. Le indicazioni pratiche dell’ONU per la condotta operativa. - 4. Le indica-
zioni fornite dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa. - 5. Il Tema dei Diritti Umani per le Forze di polizia dell’Unione
Europea.
1. Premessa
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Corte EDU) ha
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ribadito, con recentissima Sentenza , i Principi Fondamentali in tema di uso della
forza per il mantenimento dell’ordine in occasione di manifestazioni e cortei. Il
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Consesso ha sottolineato, in armonia con le Linee Guida dettate dalle Nazioni
Unite, che l’intervento delle Forze di polizia deve conformarsi strettamente a
criteri di legalità, necessità e proporzionalità, cui ogni agente ha l’obbligo di attenersi
nell’utilizzo della forza. Sul singolo operatore di polizia ricade quindi la notevo-
le responsabilità di determinare se sia necessario e, in tal caso, quale intensità
debba avere, in strettissima relazione alla minaccia/resistenza da affrontare.
Spesso è tenuto a trovare questo equilibrio tra esercizio dell’Autorità e rispetto
della Libertà in una manciata di secondi e in condizioni assai complesse .
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2 Sent. Arnold e Marthaler contro Svizzera nn. 77686/16 e 76791/16 del 19 dicembre 2023.
Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5, par. 1, Convezione Europea dei Diritti Umani); con-
finamento all’interno di un cordone della polizia nel corso di una manifestazione e successiva
detenzione. La causa concerne il confinamento dei ricorrenti all’interno di un cordone della
polizia (misura nota in inglese come «kettling» o tecnica di «accerchiamento») nel corso di
una manifestazione svoltasi il 1° maggio 2011, e la loro successiva detenzione. I ricorrenti
hanno contestato la misura di confinamento e la loro detenzione, ritenendole illegali.
Appellandosi all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b, seconda parte CEDU, la Corte ha concluso
che le autorità interne non hanno effettuato un’adeguata ponderazione degli interessi tra
l’obbligo dei ricorrenti di rivelare la propria identità e di non turbare l’ordine pubblico, da un
lato, e il loro diritto alla libertà, dall’altro. Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, CEDU (una-
nimità). Cfr. https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home.html, u.c. 5 aprile 2024.
3 “Gli agenti delle forze dell’ordine possono usare la forza solo quando strettamente necessario
e nella misura richiesta per l’adempimento dei loro compiti”. Art. 3 del Codice di condotta
delle Nazioni Unite per gli appartenenti alle forze dell’ordine, adottato con Risoluzione
dell’Assemblea Generale 34/169, 17 dicembre 1979. http://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx). “Gli agenti delle forze
dell’ordine, nello svolgimento del loro compito, applicano, per quanto possibile, mezzi non
violenti prima di ricorrere all’uso della forza e delle armi da fuoco. Possono usare la forza e le
armi da fuoco solo se gli altri mezzi si rivelino inefficaci o non garantiscono di raggiungere il
risultato previsto. Ogniqualvolta l’uso legale della forza e delle armi da fuoco è inevitabile, le
forze dell’ordine devono esercitare moderazione in tale uso e agire in proporzione alla gravità
del reato e all’obiettivo legittimo da raggiungere”. § 4 e 5 dei Principi di base sull’uso della
forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine, adottato dall’Ottavo Congresso
delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti,
L’Avana, Cuba, dal 27 agosto al 7 settembre 1990. Cfr. https://www.ohchr.org/en/instru-
ments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement.
4 G. Martiello, I limiti penali dell’uso della forza pubblica: una indagine di parte generale, Edizioni ETS,
Pisa, 2019, p. 17.
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