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USO DELLA FORZA E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI NELLA GESTIONE
DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
In tale particolare ambito, l’attenzione delle massime Istituzioni interna-
zionali è andata nel tempo via via intensificandosi, con la finalità di spingere i
governi a dotare le Forze dell’ordine di un’ampia gamma di armi e munizioni
che consentano un uso differenziato della forza, nonché di attrezzature di auto-
difesa quali scudi, elmetti, giubbotti antiproiettile e mezzi di trasporto antipro-
iettile, al fine di limitare gli interventi violenti.
2. I Principi Generali delle Nazioni Unite sull’uso della forza
L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
(OHCHR) nel 2020 ha pubblicato in proposito la Guidance on less-lethal weapons
in law enforcement, in merito all’utilizzo delle armi cosiddetti non letali, come i
manganelli e gli irritanti chimici, strumenti fondamentali per consentire
un’azione di polizia che riduca il più possibile il rischio di cagionare lesioni ai
soggetti da neutralizzare. Seppur non letali, si tratta comunque di strumenti con
potenzialità offensiva e pertanto devono essere utilizzati da personale specifica-
mente addestrato e istruito sui Principi Generali sull’uso della forza e il rispetto
dei diritti umani .
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La Guida, rivolta ai vari Organi preposti a far osservare le leggi nei diversi
Stati membri , si pone anche l’obiettivo di fornire indicazioni sulla progettazio-
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ne, produzione, approvvigionamento, test, addestramento, dispiegamento e uso
lecito e responsabile di queste armi non letali. Si rivolge pertanto a Stati, F.o.,
produttori, società di sicurezza private, organismi di controllo della Polizia,
difensori dei diritti umani et similia e costituisce un’integrazione di quanto in
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precedenza definito dall’ONU per lo specifico ambito . Il concetto chiave è che
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nello svolgimento dei loro compiti, gli agenti delle F.o. devono, per quanto pos-
sibile, ricorrere a mezzi non violenti prima di utilizzare la forza. Per questo
motivo, le F.o. devono essere dotate di adeguati dispositivi di protezione indivi-
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duale che possano limitare la necessità di utilizzare armi di altro genere . In
ogni caso, qualsiasi uso della forza da parte delle F.o. deve rispettare i principi di
legalità, precauzione, necessità, proporzionalità, non discriminazione e responsabilità .
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5 Commento generale n. 36 (2018) sul diritto alla vita, Comitato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite, par. 14.
6 Guida Attiva alle armi non letali, Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i dirit-
ti umani (OHCHR), 2020, § 1.2.
7 Ivi, § 8.1.
8 Ivi, § 1.3.
9 Supra, nota 3 e 5.
10 Guida Attiva alle armi non letali, cit., § 2.2.
11 Ivi, § 2.3.
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