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STUDI MILITARI




                  Inoltre, quando indossano i dispositivi di protezione al completo, gli agen-
             ti possono sentirsi maggiormente incoraggiati a un ricorso più rapido all’uso
             della forza , a discapito dei manifestanti. Per quanto riguarda i manganelli, ven-
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             gono utilizzati dalle F.o. per colpire una persona al fine di costringere a obbe-
             dire o per dissuadere da una certa condotta. Possono anche essere utilizzati a
             scopo difensivo per proteggersi dai colpi degli aggressori ma possono anche
             essere utilizzati in modo improprio, spesso per infliggere una forza non neces-
             saria o eccessiva. Il livello della forza impiegata varia a seconda dell’abilità e del
             vigore dell’operatore e/o del tipo di bastone utilizzato. Certamente i colpi alla
             testa o al collo comportano maggiormente il rischio di lesioni gravi, così come
             colpire con il manganello a mo’ di spada, dritto al tronco della persona, può
             causare lesioni gravi anche agli organi vitali .
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                  Laddove  un  agente  delle  F.o.  abbia  colpito  qualcuno  ripetutamente,  o
             mentre era a terra, ciò potrebbe equivalere a una forza eccessiva e per tale moti-
             vo  il  comportamento  dell’operatore  va  sottoposto  a  vaglio  disciplinare  e/o
             penale. Infine, bisogna evitare di brandire le armi in modo provocatorio, ad
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             esempio, battendo i manganelli contro gli scudi, per non aizzare la folla .
                  La Guida inoltre postula che gli appartenenti alle F.o. siano sempre iden-
             tificabili in ogni momento e che siano mossi dall’intimo convincimento di avere
             il dovere di agevolare e proteggere le riunioni pacifiche. Per ottenere ciò, devo-
             no essere necessariamente formati nel senso, acquisendo quella cultura profes-
             sionale e deontologica che possa dare la giusta importanza alla protezione dei
             diritti umani. La formazione dovrebbe consentire alle F.o. di agire in modo da
             evitare  l’escalation  di  violenza  e  ridurre  al  minimo  i  conflitti  pianificando
             opportunamente le operazioni di polizia; dovrebbe includere inoltre “compe-
             tenze trasversali”, come la negoziazione e la mediazione, alla costante ricerca di
             ridurre al minimo il ricorso alla forza , così come auspicato dal Codice di con-
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             dotta ONU per gli appartenenti alle F.o. , insieme ad altri standard internazio-
             nali sui diritti umani e ribadito anche dal Comitato europeo per la prevenzione della
             tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti  (CPT) .
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             29   Ibidem.
             30   Ivi, § 15, p.63 e 64.
                  31 Ivi, p. 65.
                  32 ODHIR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, cit. § 147.
             33   Supra, nota 3.
             34   Istituito in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o
                  trattamenti  inumani  o  degradanti,  entrata  in  vigore  nel  1989.  È  basato  sull’art.  3  della
                  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
             35   Estratto del 2° Rapporto generale del CPT, § 210 Formazione del personale delle forze del-
                  l’ordine.

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