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STUDI MILITARI
Inoltre, quando indossano i dispositivi di protezione al completo, gli agen-
ti possono sentirsi maggiormente incoraggiati a un ricorso più rapido all’uso
della forza , a discapito dei manifestanti. Per quanto riguarda i manganelli, ven-
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gono utilizzati dalle F.o. per colpire una persona al fine di costringere a obbe-
dire o per dissuadere da una certa condotta. Possono anche essere utilizzati a
scopo difensivo per proteggersi dai colpi degli aggressori ma possono anche
essere utilizzati in modo improprio, spesso per infliggere una forza non neces-
saria o eccessiva. Il livello della forza impiegata varia a seconda dell’abilità e del
vigore dell’operatore e/o del tipo di bastone utilizzato. Certamente i colpi alla
testa o al collo comportano maggiormente il rischio di lesioni gravi, così come
colpire con il manganello a mo’ di spada, dritto al tronco della persona, può
causare lesioni gravi anche agli organi vitali .
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Laddove un agente delle F.o. abbia colpito qualcuno ripetutamente, o
mentre era a terra, ciò potrebbe equivalere a una forza eccessiva e per tale moti-
vo il comportamento dell’operatore va sottoposto a vaglio disciplinare e/o
penale. Infine, bisogna evitare di brandire le armi in modo provocatorio, ad
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esempio, battendo i manganelli contro gli scudi, per non aizzare la folla .
La Guida inoltre postula che gli appartenenti alle F.o. siano sempre iden-
tificabili in ogni momento e che siano mossi dall’intimo convincimento di avere
il dovere di agevolare e proteggere le riunioni pacifiche. Per ottenere ciò, devo-
no essere necessariamente formati nel senso, acquisendo quella cultura profes-
sionale e deontologica che possa dare la giusta importanza alla protezione dei
diritti umani. La formazione dovrebbe consentire alle F.o. di agire in modo da
evitare l’escalation di violenza e ridurre al minimo i conflitti pianificando
opportunamente le operazioni di polizia; dovrebbe includere inoltre “compe-
tenze trasversali”, come la negoziazione e la mediazione, alla costante ricerca di
ridurre al minimo il ricorso alla forza , così come auspicato dal Codice di con-
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dotta ONU per gli appartenenti alle F.o. , insieme ad altri standard internazio-
nali sui diritti umani e ribadito anche dal Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) .
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29 Ibidem.
30 Ivi, § 15, p.63 e 64.
31 Ivi, p. 65.
32 ODHIR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, cit. § 147.
33 Supra, nota 3.
34 Istituito in virtù della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti, entrata in vigore nel 1989. È basato sull’art. 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
35 Estratto del 2° Rapporto generale del CPT, § 210 Formazione del personale delle forze del-
l’ordine.
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