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STUDI MILITARI
Il principio di legalità presuppone che la normativa nazionale che regola lo
specifico ambito sia conforme al diritto internazionale, che sia chiara e accessi-
bile a tutti e che la forza non venga mai utilizzata dalle F.o. a scopo punitivo.
Inoltre, potranno essere utilizzati solo equipaggiamenti autorizzati dalle compe-
tenti autorità statali, le cui condizioni di utilizzo dovranno essere espressamente
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disciplinate al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni . Il principio di precau-
zione postula che le operazioni e le azioni delle F.o. devono essere pianificate e
condotte adottando tutte le precauzioni necessarie per prevenire o almeno limi-
tare il ricorso alla forza da parte delle F.o. e per ridurre al minimo la gravità dei
danni collaterali. Per questo motivo, gli appartenenti alle F.o. dovrebbero ritardare
il contatto diretto o il coinvolgimento con i manifestanti se ciò possa rendere
meno probabile la necessità di usare la forza o il rischio di esiti violenti. Da ciò
discende che la formazione degli agenti, la loro attrezzatura protettiva e una
gamma appropriata di armi non letali, rappresentano misure precauzionali
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essenziali se si vogliono prevenire danni inutili o eccessivi .
Il principio di necessità presuppone che gli agenti delle F.o. possono usare la
forza solo quando strettamente necessario e solo nella misura richiesta per
l’adempimento del loro dovere, quando cioè non appaia efficace alcuna altra
opzione. Quando ciò diventa inevitabile, deve essere utilizzata solo la forza
minima necessaria, che deve cessare nel momento in cui non sia più indispen-
sabile . Il principio di proporzionalità impone che il tipo e il livello della forza uti-
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lizzata e il danno che può ragionevolmente conseguirne, devono essere propor-
zionati alla minaccia da affrontare .
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In alcun modo la forza, sebbene con armi non letali, può essere utilizzata
contro chi resiste passivamente, sugli astanti, sui passanti, sul personale medico
e sui giornalisti .
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Il principio di non discriminazione prevede che nello svolgimento dei loro
compiti, gli agenti delle F.o. non devono discriminare alcuna persona sulla base
di razza, etnia, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni
12 Ivi, § 2.4 e 2.5.
13 Ivi, § 2.6.
14 Ivi, § 2.8 e 2.9.
15 L’intervento di polizia deve essere modulato sulla base del cosiddetto “Indice di Azione”,
ovvero il protocollo operativo di progressione dei possibili livelli di reazione da parte del-
l’operatore, graduati in base alla pericolosità crescente della situazione da affrontare. Il dia-
logo, l’allontanamento del sospetto, il controllo meccanico, l’impiego di nuovi strumenti
difensivi, la forza letale. Cfr. Pubblicazione P-11/2008 del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri relativa ai Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’isti-
tuto, p. 2.1.
16 Guida Attiva alle armi non letali, cit., § 2.10.
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