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SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA
«È il consolidamento dell’onestà e della correttezza negli scambi commer-
ciali che la norma mira a perseguire; è l’intralcio che un clima generale di diffi-
denza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema
economico nazionale, ciò che l’incriminazione immediatamente e direttamente
colpisce» .
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Fin tanto che il bene giuridico sia rappresentato dall’ordine economico ,
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c’è da interrogarsi sul serio intorno all’impatto che possa provocare, nelle tran-
sazioni di mercato, una pratica manipolatoria di parametri che siano strettamen-
te legati «ad una adeguata gestione delle pratiche agronomiche dell’oliveto, dalla
concimazione all’irrigazione fino alla scelta del giusto grado di maturazione del
frutto» . E l’operatore alimentare che proceda alla miscelazione di un olio, al
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fine di eliminare talune difformità inerenti a parametri che ne determinano la
corrispondenza ad una denominazione conosciuta e apprezzata, non può essere
assolto dall’imputazione del fatto, introducendo una vera premialità per la sana-
toria merceologica con cui intenda porre rimedio alla ricetta propria del tipo (recte:
sotto-categoria) a cui sia effettivamente riconducibile per la sua essenza.
La fiducia collettiva riposta sulla differenziazione qualitativa dell’olio di
oliva extra vergine in base alle accennate variabili chimico-fisiche ed organolettiche
genera, a sua volta, condizioni di prosperità degli affari, di conservazione della clientela,
di conquista e conservazione dei mercati . E rinunciare alla riprovazione dei danni che
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subisca la collettività degli operatori che abbiano pianificato le regole di produ-
zione, dal campo alla bottiglia, per imporsi sul piano della qualità, equivale, in altri
termini, ad introdurre una causa di esclusione della punibilità con una sostanziale
delegittimazione etico-sociale del fatto . A meno che non valga, nel commercio
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degli oli di oliva, il commento critico di un Autore relativo alla revisione del reato
di frode nel Codice penale del 1889, secondo cui «certi piccoli inganni ed artifizi
sono consueti nei commercianti, e peggio per chi non sa difendersene a tempo,
inperocchè ciascuno il quale compera deve sapere cosa compera e cosa riceve» .
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17 Così G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, 136.
18 Cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. Quinta edizione aggiornata dai prof.ri P. Nuvolone
e G.D. Pisapia vol VII (a cura del professore G.D. Pisapia) Delitti contro l’ordine economico - Delitti con-
tro la moralità pubblica e il buon costume. Delitti contro la integrità e la sanità della stirpe - Delitti contro
la famiglia, Torino, 1984, 201.
19 Così M. Servili, La qualità negli oli extravergini di oliva tra certezze e confusione, in Norme e regole per la
commercializzazione dell’olio di oliva. Luci e ombre nelle dinamiche di mercato a cura di S. Giuca, cit., 92.
20 Il rinvio è, ancora, a V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, ecc., cit., 228.
21 Sul punto, v. M. Romano, “Meritevolezza di pena”, “Bisogno di pena” e teoria del reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1992, 45.
22 Così E. Vidari, La protezione del commercio nel nuovo codice penale, in Il Filangieri, parte I, Milano,
1890, 110.
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