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AGRO ECO AMBIENTE
partita di olio extra vergine siano rispettati i parametri chimico-fisici e organolet-
tici richiesti per l’immissione in commercio. Si tratta, però, di interrogarsi se sia
da ritenersi integrato il delitto di frode in ogni caso in cui la manipolazione delle
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caratteristiche dell’olio di oliva induca in errore l’acquirente .
Il taglio della partita non viene realizzato - come si è più volte sottolineato
- all’interno della stessa categoria, ma adattando le caratteristiche del prodotto
ad una (sotto-) categoria diversa, con una condotta espressione di un manifesto
malcostume commerciale. L’olio di oliva non sarebbe, disponibile ex se come
extra vergine; mentre non sorprende che il rapporto prezzo-qualità sia artificio-
samente alterato in conseguenza dell’operazione descritta.
Pur in presenza di identità di specie, la frode qualitativa cade su caratteristi-
che che determinano il diverso pregio del prodotto e la marcatura, chiara e inde-
lebile, apposta tramite l’etichetta orienta, diversamente, le scelte al consumo di
olio extra vergine di oliva (olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive
e unicamente mediante procedimenti meccanici) e di olio di oliva vergine (olio di oliva ottenuto
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direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici) . È ovvio, pertanto,
ritenere che la condotta di miscelazione - senza entrare nella critica alle risultanze
del panel test - in quanto intenzionale sia anche ontologicamente dolosa e la
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ragione che ne spiega la progettazione poggia su quell’animus lucrandi sintetizzato
dal mettere in commercio un prodotto diverso all’olfatto e al gusto, inducendo
in errore il compratore tramite, appunto, la diversa apparenza sensoriale.
Sotto questo profilo, può avere valore l’obiezione che il bene giuridico
protetto non sia da individuare, né pure in chiave evolutiva dell’usurato schema
del codice , nell’interesse individuale del consumatore, essendo la frode rivolta
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contro una condotta commerciale disonesta.
13 Si rinvia al considerando (16) del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione
del 29 luglio 2022 già citato, nella parte in cui motiva che, in base alla disciplina in materia di
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, «le indicazioni che figurano nell’eti-
chetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratte-
ristiche dell’olio di oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentan-
do come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli».
14 Il rinvio è all’art. 6, par. 2, lett. a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 2104 del 2022. In
dottrina, v. M. Brunori, L’etichettatura dell’olio di oliva, in Trattato di diritto alimentare italiano e
dell’Unione europea a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, cit., 528.
15 V. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che sta-
bilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio
di oliva. Sul punto esaustiva è la ricostruzione di V. Pacileo, Sulla miscelazione dell’olio
«extravergine» di oliva con olio non «extravergine» e sull’attendibilità della prova mediante
cosiddetto panel test, cit., 4 e 5.
16 In argomento, si rinvia alla riformulazione della frode in commercio di prodotti alimentari così
come proposta dalla Commissione di studio per l’elaborazione di proposte di intervento sulla
riforma dei reati in materia agroalimentare di cui linee guida, con l’apparato normativo, si leggo-
no in S. Masini, Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Bari, 2015, 96-99 e 111-113.
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