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SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA



                    Un’operazione, quella di blending che, nella composizione degli interessi
               tutelati dalle diverse norme passate in rassegna, sarebbe da configurare lecita e
               trasparente, avuto riguardo alla coesistenza di un’unica categoria merceologica. Ad
               avviso del giudice, nella dimensione giuridica europea, la scelta di classificare
               come oli di oliva vergini, secondo le caratteristiche di qualità elencate, tanto l’ex-
               tra vergine quanto il vergine neutralizza la modifica merceologica del prodotto e la
               rilevanza della sua alterità o diversità, in ossequio all’estremo formalismo del-
               l’unitaria ripartizione. Ma, pure se attento alla ricostruzione dei fatti, così come
               all’evoluzione della disciplina - anche in questa materia segnata dalla frequenza
               delle novità - non solo omette di considerare che la fonte su cui argomenta la
               pedissequa conclusione sia stata, ormai, abrogata e sostituita da una diversa cor-
               nice sistematica, quanto rinuncia ad esplicitare, con argomenti spendibili, il filo
               conduttore dell’itinerario interpretativo.
                    Al di là dell’esito assolutorio che, nella specie, si lega alla necessità di tener
               conto del contesto normativo in cui si sviluppa la condotta, in una sistematica
               condizione di incertezza circa gli elementi definitori dell’illecito, quel che si con-
               testa è l’argomento della ritenuta equivalenza merceologica degli oli di oliva
               quale risulta dall’esito della avvenuta razionalizzazione della disciplina, che rende
               certa la descrizione di genuinità e impossibile la impunità per la natura fraudo-
               lenta di alterazione dei parametri pertinenti.

               2.  Scomposizione dell’unitaria categoria degli oli di oliva e distinzione di
                  sotto-categorie
                    Di fronte al moltiplicarsi e complicarsi dell’intreccio di norme in materia
               di commercializzazione dell’olio di oliva, l’arbitrio del ragionamento si arresta,
               anzi tutto, di fronte all’incompleta ricognizione delle fonti, data la necessità di
               risalire al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
               del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di
               cui non vi è traccia quale base di legittimazione dell’operazione di miscelazione.
                    Si dà conto che l’allegato VII (Definizioni, designazioni e denominazioni di ven-
               dita dei prodotti di cui all’art. 78) parte VIII (Designazioni e definizioni degli oli di oliva
               e degli oli di sansa di oliva) abbia declinato, in modo per così dire omnicomprensivo,
               la menzionata categoria di oli di oliva vergini: «ottenuti dal frutto dell’olivo soltan-
               to mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non cau-
               sano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal
               lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli
               oli ottenuti mediante solventi o coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o
               con processi di esterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura».


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