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AGRO ECO AMBIENTE




                  E, tuttavia, nell’ambito di una suddivisione interna distinta in numeri:
                  1. oli di oliva vergini;
                  2. olio di oliva raffinato;
                  3. olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini;
                  4. olio di sansa di oliva grezzo;
                  5. olio di sansa di oliva raffinato;
                  6. olio di sansa di oliva;
                  la stessa categoria viene disarticolata in tre lettere e, insieme all’olio extra
             vergine di oliva (lett. a) e a quello di oliva vergine (lett. b), caratterizzati dall’acidità
             libera, espressa in acido oleico e tramite una serie di ulteriori parametri - che
             soltanto possono essere commercializzati al dettaglio - viene contemplata la
             presenza anche di olio d’oliva lampante (lett. c), la cui determinazione casistica
             sfugge alla minuta distinzione proposta dal giudice, tanto da rendere inservibile
             la pretesa portata unificatrice della categoria ai fini del ricorso alla pratica di
             miscelazione.
                  Inoltre, si deve osservare come il citato allegato proceda, per quanto di
             interesse, ad ammettere il taglio di oli corrispondenti alla numerazione asse-
             gnata  e  destinata  a  comporre  una  propria  identità  merceologica  solo  con
             riguardo all’olio di oliva (olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e olio di
             oliva vergine diverso dall’olio lampante) non che all’olio di sansa di oliva (olio di
             sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante), con-
             fermando che l’operazione di miscelazione di oli con caratteristiche diverse,
             quando  sia  consentita,  produce  una  specifica  classificazione;  mentre,  con
             riguardo alle altre sotto-categorie di oli aventi caratteristiche fisico - chimiche e
             organolettiche omogenee, finisce per integrare la fuoriuscita dai parametri di
             classificazione.
                  In conseguenza dello smantellamento della pretesa unitarietà di categoria,
             non pare, perciò, di poter dubitare che anche un blend di olio vergine avente, in
             partenza, un elevato grado di acidità e alcuni difetti evidenziati all’analisi sen-
             soriale, ottenuto con il ritocco finale di una determinata percentuale di olio extra
             vergine ai fini della immissione al consumo, costituisca un attentato alla fiducia
             commerciale . Anzi, non sarebbe fuorviante il rinvio all’art. 5 comma 1, lett. a)
                      3
             della l. 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del
             testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
             Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,

             3    Cfr.  F.  Antolisei,  Manuale  di  diritto  penale.  Parte  Speciale,  vol.  II,  ottava  edizione  riveduta  e
                  aggiornata da L. Conti, Milano, 1982, 667, sia pure con riguardo alla condotta di messa in
                  vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: disposizione sussidiaria rispetto a
                  quella dell’art. 515 cod. pen.

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