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AGRO ECO AMBIENTE
E, tuttavia, nell’ambito di una suddivisione interna distinta in numeri:
1. oli di oliva vergini;
2. olio di oliva raffinato;
3. olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini;
4. olio di sansa di oliva grezzo;
5. olio di sansa di oliva raffinato;
6. olio di sansa di oliva;
la stessa categoria viene disarticolata in tre lettere e, insieme all’olio extra
vergine di oliva (lett. a) e a quello di oliva vergine (lett. b), caratterizzati dall’acidità
libera, espressa in acido oleico e tramite una serie di ulteriori parametri - che
soltanto possono essere commercializzati al dettaglio - viene contemplata la
presenza anche di olio d’oliva lampante (lett. c), la cui determinazione casistica
sfugge alla minuta distinzione proposta dal giudice, tanto da rendere inservibile
la pretesa portata unificatrice della categoria ai fini del ricorso alla pratica di
miscelazione.
Inoltre, si deve osservare come il citato allegato proceda, per quanto di
interesse, ad ammettere il taglio di oli corrispondenti alla numerazione asse-
gnata e destinata a comporre una propria identità merceologica solo con
riguardo all’olio di oliva (olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e olio di
oliva vergine diverso dall’olio lampante) non che all’olio di sansa di oliva (olio di
sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante), con-
fermando che l’operazione di miscelazione di oli con caratteristiche diverse,
quando sia consentita, produce una specifica classificazione; mentre, con
riguardo alle altre sotto-categorie di oli aventi caratteristiche fisico - chimiche e
organolettiche omogenee, finisce per integrare la fuoriuscita dai parametri di
classificazione.
In conseguenza dello smantellamento della pretesa unitarietà di categoria,
non pare, perciò, di poter dubitare che anche un blend di olio vergine avente, in
partenza, un elevato grado di acidità e alcuni difetti evidenziati all’analisi sen-
soriale, ottenuto con il ritocco finale di una determinata percentuale di olio extra
vergine ai fini della immissione al consumo, costituisca un attentato alla fiducia
commerciale . Anzi, non sarebbe fuorviante il rinvio all’art. 5 comma 1, lett. a)
3
della l. 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
3 Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, vol. II, ottava edizione riveduta e
aggiornata da L. Conti, Milano, 1982, 667, sia pure con riguardo alla condotta di messa in
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: disposizione sussidiaria rispetto a
quella dell’art. 515 cod. pen.
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