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SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA



                    Se bene sia priva di interesse, nella verifica della sua congruità, la riquali-
               ficazione del titolo di reato come contravvenzionale, in base all’esclusione del
               pericolo per la salute pubblica, restando necessaria la dimostrazione, mediante
               indagini tecniche, che l’alimento sia concretamente nocivo, vale la pena di insi-
               stere, nel confronto con il caso in esame, proprio sull’inevitabile accertamento
               della responsabilità dell’operatore per aver provveduto, comunque, alla diluizione
               di latte contaminato con latte genuino.
                    Come da tempo si è osservato, «la frode economica finisce per rilevare
               come  tale  solo  quando  dal  punto  di  vista  sanitario  possa  considerarsi  inno-
               cua» . E anche nel caso esaminato, non ravvisandosi alcun pericolo per la salu-
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               te pubblica, non pare dubbia una uniforme interpretazione, desumendo dalla
               manipolazione di un olio, che abbia superato la soglia di esteri etilici, in grado
               di escluderne la conformità alla categoria, l’indice rivelatore della consapevolez-
               za di perpetrare un inganno.
                    La correttezza delle inferenze tratte dal ragionamento probatorio che pos-
               sano  giustificare  l’accertamento  della  frode,  sembra,  del  resto,  riconducibile
               all’interesse pratico di garantire il corretto e leale svolgimento degli scambi com-
               merciali. Da questo punto di vista, è la stessa regola di indicazione dell’origine a
               circostanziare il traguardo della conclusione, dovendo tener conto che, nel mer-
               cato unionale, «una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è
               costituita da miscele di oli originari da vari Stati membri o paesi terzi» .
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                    Qualità e sapore sono notevolmente diversi tra loro a seconda del luogo
               di origine, sì che l’indicazione che si riporta in etichetta deve tener conto anche
               della pratica d’estrazione e di taglio, al fine di evitare l’inganno del consumatore.
               Così che - si torna a ripetere - la stessa pratica sia da ritenere ammissibile solo
               tra partite omogenee perché, altrimenti, modificando alcuni tra gli altri parame-
               tri  ugualmente  caratterizzanti  qualità  e  sapori,  senza  che  il  consumatore  sia
               messo al corrente dell’intervenuto assemblaggio merceologico, si perviene al
               risultato intenzionale, facendo la media ponderata, che la partita consegnata sia
               diversa da quella pattuita.

               5.  Direttive di tutela e profili sanzionatori
                    È vero che occorre confrontarsi con l’argomento esibito dal giudice che,
               in conseguenza della miscelazione realizzata con modalità prudenziali riguardanti
               l’aggiunta di una percentuale del tutto marginale di olio di oliva vergine ad una
               11   Così C. Pedrazzi, La direttrice della tutela penale in materia alimentare, in Problemi penali in tema di
                    frodi alimentari, Milano, 1971, 73.
               12   V. considerando (11) del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29
                    luglio 2022 già citato.

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