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SULLA REPRESSIONE PENALE DELLA MISCELAZIONE DI OLI DI OLIVA
Se bene sia priva di interesse, nella verifica della sua congruità, la riquali-
ficazione del titolo di reato come contravvenzionale, in base all’esclusione del
pericolo per la salute pubblica, restando necessaria la dimostrazione, mediante
indagini tecniche, che l’alimento sia concretamente nocivo, vale la pena di insi-
stere, nel confronto con il caso in esame, proprio sull’inevitabile accertamento
della responsabilità dell’operatore per aver provveduto, comunque, alla diluizione
di latte contaminato con latte genuino.
Come da tempo si è osservato, «la frode economica finisce per rilevare
come tale solo quando dal punto di vista sanitario possa considerarsi inno-
cua» . E anche nel caso esaminato, non ravvisandosi alcun pericolo per la salu-
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te pubblica, non pare dubbia una uniforme interpretazione, desumendo dalla
manipolazione di un olio, che abbia superato la soglia di esteri etilici, in grado
di escluderne la conformità alla categoria, l’indice rivelatore della consapevolez-
za di perpetrare un inganno.
La correttezza delle inferenze tratte dal ragionamento probatorio che pos-
sano giustificare l’accertamento della frode, sembra, del resto, riconducibile
all’interesse pratico di garantire il corretto e leale svolgimento degli scambi com-
merciali. Da questo punto di vista, è la stessa regola di indicazione dell’origine a
circostanziare il traguardo della conclusione, dovendo tener conto che, nel mer-
cato unionale, «una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è
costituita da miscele di oli originari da vari Stati membri o paesi terzi» .
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Qualità e sapore sono notevolmente diversi tra loro a seconda del luogo
di origine, sì che l’indicazione che si riporta in etichetta deve tener conto anche
della pratica d’estrazione e di taglio, al fine di evitare l’inganno del consumatore.
Così che - si torna a ripetere - la stessa pratica sia da ritenere ammissibile solo
tra partite omogenee perché, altrimenti, modificando alcuni tra gli altri parame-
tri ugualmente caratterizzanti qualità e sapori, senza che il consumatore sia
messo al corrente dell’intervenuto assemblaggio merceologico, si perviene al
risultato intenzionale, facendo la media ponderata, che la partita consegnata sia
diversa da quella pattuita.
5. Direttive di tutela e profili sanzionatori
È vero che occorre confrontarsi con l’argomento esibito dal giudice che,
in conseguenza della miscelazione realizzata con modalità prudenziali riguardanti
l’aggiunta di una percentuale del tutto marginale di olio di oliva vergine ad una
11 Così C. Pedrazzi, La direttrice della tutela penale in materia alimentare, in Problemi penali in tema di
frodi alimentari, Milano, 1971, 73.
12 V. considerando (11) del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29
luglio 2022 già citato.
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