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AGRO ECO AMBIENTE




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             definizioni e categorie di oli di oliva , raccoglie i risultati di precedenti orienta-
             menti amministrativi e conclude laconicamente per una soluzione che minimizza
             il ruolo del giudice in quanto, affermando la liceità della pratica di miscelazione
             di un olio extra vergine, con un olio vergine di oliva avente caratteristiche organo-
             lettiche diverse (cosiddette: blending) esclude la qualificazione della condotta di
             frode, per rifugiarsi in una visione semplificata degli interessi economicamente
             rilevanti, sia sul piano della concorrenza che della tutela del consumatore.
                  L’occasione della lite non presenta, peraltro, motivo di difforme ricostru-
             zione, riguardando la cessione di un olio extra vergine sottoposto a controllo di
             conformità attraverso un esame organolettico, da parte di un panel di assaggia-
             tori selezionati ed esperti, oggetto di declassamento come vergine, in conseguen-
             za  della  divergenza  delle  caratteristiche  riscontrate  e,  in  seguito,  confermate
             anche dall’effettuazione di controanalisi.
                  Preme, tra l’altro, rilevare che il vizio di corrispondenza alla categoria di
             olio di oliva dichiarata ai fini della immissione in commercio, sia stato tempesti-
             vamente oggetto di corrispondente mappatura attraverso il sistema operativo di
             verifica interno all’azienda di trasformazione, allo scopo attrezzata per saggiare
             la qualità dei prodotti oggetto di conferimento e mettere al riparo la propria
             strategia commerciale da operazioni fraudolente.
                  Nonostante il programma di prevenzione allestito abbia consentito di rile-
             vare la predetta non conformità anche contestando al fornitore l’inadempimen-
             to dell’obbligazione di consegna, ne segue, tuttavia, la rinuncia a mettere in
             moto l’azione di responsabilità. La condotta consapevolmente allestita è rivolta,
             quindi, alla miscelazione del lotto di olio vergine con una diversa partita di olio
             extra vergine per aggiustare una delle caratteristiche chimiche (il valore degli esteri
             etilici totali), a fronte del rischio di impresa, che il giudice del merito sembra
             liquidare in termini assai sbrigativi, riguardo alla impossibilità di restituzione del
             lotto non conforme, data la posizione di dipendenza economica con il fornitore
             e la non convenienza dell’alternativa di immissione in consumo di un prodotto
             declassato, da considerarsi del tutto sconsiderata.

             2    Il rinvio è al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
                  dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
                  n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.  1037/2021  e  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  che,
                  nell’Allegato VII, Parte VIII, contempla le Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di
                  salsa di oliva non che al regolamento (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022
                  che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
                  le  norme  di  commercializzazione  dell’olio  di  oliva  e  che  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  2568  della
                  Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione che, nell’Allegato I,
                  punto 1, tabelle A e B, definisce le caratteristiche di qualità e, rispettivamente, di purezza del-
                  l’olio extra vergine di oliva.

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