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AGRO ECO AMBIENTE




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             alle competenze dei produttori»  e, sempre più ricerca, in una personale espe-
             rienza di visita dei luoghi di coltivazione dell’ulivo e di degustazione in alli-
             neamento ad altri prodotti della tradizione alimentare, un elevato livello di
             soddisfazione .
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             4.  Riconoscibilità della frode e genuinità degli oli di oliva
                  L’accennata  linea  di  rottura  con  il  dato  positivo  trova  riscontro  in  una
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             recente pronuncia della Corte di Cassazione , a proposito del superamento del
             valore soglia di perossidi di un olio di oliva vergine, che ne determina la riconfi-
             gurazione merceologica di olio (lampante), con la conseguenza che la inclusione,
             nel prodotto finale, per miscelazione, preordinata a ricostruire fittiziamente la
             conformità ai parametri previsti per l’extra vergine, venga a configurarsi come una
             vera e propria tecnica di illecita manipolazione. Insiste la Corte - con utile river-
             bero per individuare il parametro di riferimento della regola da applicare nel caso
             concreto - che l’«ipotesi frodatoria relativa al profilo qualitativo degli oli com-
             mercializzati poggia sulla tesi dell’impossibilità di qualificare come “extravergine”
             - come invece avveniva fraudolentemente - un olio che contenga nelle sue com-
             ponenti olio lampante che… pur rimanendo nella macro-categoria degli oli ver-
             gine si distingue nettamente dall’olio di oliva e di oliva extra vergine».
                  Qualsiasi difformità rispetto alla ricetta dell’olio extra vergine, al di là dell’in-
             gannevolezza del messaggio percepito, determina, perciò, la non corrisponden-
             za con gli standard richiesti dalla disciplina, esponendo l’operatore economico
                                                                           9
             a responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 515 (o 516) c.p. .
                  In stretta contiguità sistematica, si può attingere ad un altro precedente
             della Corte , a proposito della miscelazione di una partita di latte con destina-
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             zione alimentare, prima dell’immissione al consumo con un quantitativo di pro-
             dotto contaminato da aflatossine.

             6    Così G. Antonelli, Il mercato e le strategie di marketing per la valorizzazione della qualità, in Norme e
                  regole per la commercializzazione dell’olio di oliva. Luci e ombre nelle dinamiche di mercato a cura di S.
                  Giuca, Roma, 2013, 24-25.
             7    Sul punto, v. M. Gioia, I prodotti della ristorazione agrituristica e rurale, in Trattato di diritto alimentare ita-
                  liano e dell’Unione europea a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2024, 723.
             8    Cfr. la decisione della Terza Sezione Penale (25 ottobre 2023) 20 dicembre 2023, n. 50753,
                  Azienda Olearia Valpesana (oraVerdeolio Mediterraneo s.r.l.).
             9    In altri termini, se la somma delle caratteristiche enumerate determina, per necessità, l’asse-
                  gnazione di un olio di oliva secondo una classificazione scalare, dall’alto verso il basso, in una
                  delle tre sotto-categorie (extra vergine, vergine e lampante) è, del tutto, pacifico riconoscere
                  l’offensività della condotta di chi intenda far apparire diverso dal reale l’incasellamento per
                  confusione (recte: miscelazione) di quelle stesse caratteristiche, al fine di ridurre i costi di
                  produzione o aumentarne la redditività.
             10   Cfr. Cass. Pen., Sez. I (7 settembre 2022), 17 gennaio 2023, n. 4444.

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