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AGRO ECO AMBIENTE
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alle competenze dei produttori» e, sempre più ricerca, in una personale espe-
rienza di visita dei luoghi di coltivazione dell’ulivo e di degustazione in alli-
neamento ad altri prodotti della tradizione alimentare, un elevato livello di
soddisfazione .
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4. Riconoscibilità della frode e genuinità degli oli di oliva
L’accennata linea di rottura con il dato positivo trova riscontro in una
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recente pronuncia della Corte di Cassazione , a proposito del superamento del
valore soglia di perossidi di un olio di oliva vergine, che ne determina la riconfi-
gurazione merceologica di olio (lampante), con la conseguenza che la inclusione,
nel prodotto finale, per miscelazione, preordinata a ricostruire fittiziamente la
conformità ai parametri previsti per l’extra vergine, venga a configurarsi come una
vera e propria tecnica di illecita manipolazione. Insiste la Corte - con utile river-
bero per individuare il parametro di riferimento della regola da applicare nel caso
concreto - che l’«ipotesi frodatoria relativa al profilo qualitativo degli oli com-
mercializzati poggia sulla tesi dell’impossibilità di qualificare come “extravergine”
- come invece avveniva fraudolentemente - un olio che contenga nelle sue com-
ponenti olio lampante che… pur rimanendo nella macro-categoria degli oli ver-
gine si distingue nettamente dall’olio di oliva e di oliva extra vergine».
Qualsiasi difformità rispetto alla ricetta dell’olio extra vergine, al di là dell’in-
gannevolezza del messaggio percepito, determina, perciò, la non corrisponden-
za con gli standard richiesti dalla disciplina, esponendo l’operatore economico
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a responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 515 (o 516) c.p. .
In stretta contiguità sistematica, si può attingere ad un altro precedente
della Corte , a proposito della miscelazione di una partita di latte con destina-
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zione alimentare, prima dell’immissione al consumo con un quantitativo di pro-
dotto contaminato da aflatossine.
6 Così G. Antonelli, Il mercato e le strategie di marketing per la valorizzazione della qualità, in Norme e
regole per la commercializzazione dell’olio di oliva. Luci e ombre nelle dinamiche di mercato a cura di S.
Giuca, Roma, 2013, 24-25.
7 Sul punto, v. M. Gioia, I prodotti della ristorazione agrituristica e rurale, in Trattato di diritto alimentare ita-
liano e dell’Unione europea a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2024, 723.
8 Cfr. la decisione della Terza Sezione Penale (25 ottobre 2023) 20 dicembre 2023, n. 50753,
Azienda Olearia Valpesana (oraVerdeolio Mediterraneo s.r.l.).
9 In altri termini, se la somma delle caratteristiche enumerate determina, per necessità, l’asse-
gnazione di un olio di oliva secondo una classificazione scalare, dall’alto verso il basso, in una
delle tre sotto-categorie (extra vergine, vergine e lampante) è, del tutto, pacifico riconoscere
l’offensività della condotta di chi intenda far apparire diverso dal reale l’incasellamento per
confusione (recte: miscelazione) di quelle stesse caratteristiche, al fine di ridurre i costi di
produzione o aumentarne la redditività.
10 Cfr. Cass. Pen., Sez. I (7 settembre 2022), 17 gennaio 2023, n. 4444.
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